Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24059 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3761/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME
COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza resa dalla CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 7512/2021, pubblicata il 12/11/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 1/07/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 12/11/2021, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME e in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, ha condannato NOME COGNOME al risarcimento dei danni causati all’attore per essersi il COGNOME reso responsabile di talune dichiarazioni diffamatorie contenute nell’esposto dallo stesso trasmesso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione a un procedimento penale conAVV_NOTAIOo dal COGNOME in qualità di pubblico ministero;
a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione assunta la corte territoriale ha rilevato il carattere certamente diffamatorio di talune indirette allusioni contenute nell’esposto trasmesso dal COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, volte a prospettare un supposto coinvolgimento del COGNOME in ambienti massonici o comunque nel compimento di attività penalmente illecite, con la conseguente provocazione di ingiusti danni non patrimoniali a carico dell’offeso;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; NOME COGNOME resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), ovvero, in subordine, per violazione dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 324 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 4 o 3 c.p.c.) ovvero, in ulteriore subordine, per violazione dell’art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte
territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato ed inammissibilità dell’appello sollevate dal COGNOME in sede di gravame, non avendo il COGNOME provveduto a impugnare la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la relativa domanda volta all’accertamento del carattere diffamatorio dell’esposto presentato dal COGNOME e del conseguente danno morale subito;
in subordine, il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per avere corte territoriale violato il giudicato interno formatosi sulle parti RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado non impugnate dalla controparte, astenendosi illegittimamente dal dichiarare inammissibile l’appello o comunque dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE relativa proposizione in carenza di interesse dell’appellante;
da ultimo, il COGNOME si duole del mancata riconoscimento, da parte RAGIONE_SOCIALE corte territoriale, dell’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, in violazione dell’art. 342 c.p.c.;
il motivo è nel suo complesso inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. in presenza di una decisione implicitamente resa nel senso dell’infondatezza delle eccezioni di giudicato e di inammissibilità dell’appello ;
al riguardo, secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un ‘ eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise – sia pure con una pronuncia implicita RAGIONE_SOCIALE loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra
questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 -01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 -01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 -01);
quanto alle restanti censure, le stesse devono ritenersi inammissibili per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.;
osserva al riguardo il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o RAGIONE_SOCIALE controparte;
è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.,
è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto RAGIONE_SOCIALE citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti proAVV_NOTAIOo, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato proAVV_NOTAIOo nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere RAGIONE_SOCIALE sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU COGNOME e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di
integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 01);
con particolare riguardo all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALE Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALE parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 – 01);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la violazione del giudicato interno formatosi sulle parti RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado non impugnate dalla controparte, astenendosi illegittimamente dal dichiarare inammissibile l’appello o comunque
dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE relativa proposizione in carenza di interesse dell’appellante, ovvero nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso il riconoscimento dell’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, in violazione dell’art. 342 c.p.c., ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detti errori (con particolare riguardo a ll’ atto d’appello proposto dal COGNOME, dal cui esame sarebbe stato possibile verificare funditus l’eventuale inidoneità delle espressioni critiche ivi contenute a censurare in modo effettivo l’ iter logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado ai fini del rigetto dell’originaria domanda risarcitoria dell’attore, non essendo a tal fine sufficienti le poche righe dell’appello riproposte nel corpo dell’odierno ricorso), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 595 c.p., 2043 e 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 o 4 c.p.c.), nonché degli artt. 153 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che i brani in contestazione contenuti nell’esposto trasmesso dal COGNOME fossero direttamente rivolti nei confronti del COGNOME laddove, al contrario, gli stessi erano rivolti al RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente assenza di alcuna forma di lesione dell’onore e RAGIONE_SOCIALE reputazione del COGNOME, di cui la corte territoriale avrebbe dovuto affermare la
carenza di legittimazione attiva per la mancanza del diritto fatto valere o del potere di agire in giudizio;
sotto altro profilo, il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per avere la corte territoriale illegittimamente negato al ricorrente la possibilità di depositare l’esposto presentato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a carico RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.ssa COGNOME, dal cui esame sarebbe emersa l’evidente erroneità di quanto affermato nella sentenza impugnata circa la pretesa assimilazione RAGIONE_SOCIALE posizione dei due giudici (del COGNOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME) in ordine alla commissione di gravi reati, o circa il tentativo del COGNOME di accreditarsi quale denunciante e affidabile;
il motivo è nel suo complesso inammissibile;
secondo la prospettazione avanzata dall’odierno ricorrente, la lettura complessiva dell’esposto dallo stesso deAVV_NOTAIOo varrebbe ad escludere che l’intenzione del COGNOME fosse quella di ledere il prestigio e l’onorabilità del COGNOME, essendosi l’esponente limitato alla formulazione di generiche considerazioni rivolte all’istituzione (il RAGIONE_SOCIALE), più che al singolo;
in contrasto con tale prospettazione, il giudice d’appello ha viceversa interpretato l’esposto in esame ( recte , taluni suoi passaggi) come indirettamente e allusivamente diretto a porre in cattive luce il COGNOME; e tanto, sulla base di una lettura di tale esposto che non risulta priva di una coerente logicità, nella specie esposta in termini pienamente congrui nell’articolazione RAGIONE_SOCIALE motivazione;
da tale premessa segue che la censura in esame in altro non si risolve se non nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
è peraltro appena il caso di rilevare come la contestazione concernente la mancata acquisizione dell’esposto avanzato nei confronti RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.ssa COGNOME risulti del tutto priva di un’adeguata illustrazione argomentativa idonea a renderne evidente la decisività ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione; ossia, di un’illustrazione dalla quale sarebbe risultato che l’eventuale esame di tale esposto, da parte dei giudici d’appello, avrebbe determinato, con certezza , una diversa decisione RAGIONE_SOCIALE causa;
con il terzo motivo, anch’esso proposto in via subordinata, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 833, 1175, 1366, 1375, 2043 e 2909 c.c., 88 c.p.c. e 111 Cost., nonché del dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede e/o del divieto di abuso del diritto e/o del processo, con connessa violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per essersi la corte territoriale illegittimamente sottratta al dovere di dichiarare inefficace, inammissibile o improponibile l’appello RAGIONE_SOCIALE controparte, avendo il COGNOME artificialmente e illegittimamente frazionato il credito risarcitorio vantato per i reati di calunnia e di diffamazione ascritti al COGNOME, costituendosi parte civile solo rispetto ai danni lamentati in relazione alla calunnia, ed agito separatamente in sede civile per il risarcimento dei danni da diffamazione;
il motivo è infondato;
d ev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE contestazione riguardante la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’evidente carattere implicito RAGIONE_SOCIALE decisione di infondatezza dell’eccezione relativa al carattere abusivo RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria avanzata dall’attore in ragione del preteso suo frazionamento (v. supra , in corrispondenza alla decisione relativa al primo motivo);
nel merito RAGIONE_SOCIALE doglianza, varrà considerare come la circostanza che il COGNOME si sia costituito parte civile nel processo relativo al reato di calunnia ascritto al COGNOME, ed abbia, sotto altro profilo, separatamente agito in sede civile per il risarcimento dei danni da diffamazione, non costituisca affatto espressione di un illegittimo frazionamento del medesimo credito, trattandosi piuttosto di crediti relativi a fatti costitutivi del tutto diversi (benché riferibili al medesimo contesto documentale), destinati ad accertamenti di fatto e di diritto del tutto diversi e, conseguentemente, legittimamente azionati in sedi giudiziarie diverse, siccome fondati su fatti costitutivi da ritenersi del tutto differenti;
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente ritenuto sussistente il danno morale rivendicato dalla controparte, in assenza di alcuna prova in ordine al ricorso di conseguenze dannose effettivamente subite dal COGNOME;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale, nel liquidare il danno in favore del COGNOME, abbia espressamente rimarcato anche gli indici fattuali idonei a determinarne la concreta sussistenza, evidenziando ‘ il danno reputazionale subito dall’appellante, un magistrato accostato gratuitamente ad ambienti massonici ed a vicende di rilevanza penale alle quali è del tutto estraneo. La non estesa diffusività del danno per la limitata conoscibilità dell’esposto consente di contenerne in quella misura il ristoro ‘ (pag. 8 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
si tratta di elementi fattuali (l’accostamento ad ambienti massonici e a vicende di rilevanza penale) che, avuto riguardo alle caratteristiche
professionali dell’offeso ( ‘ un magistrato), devono ritenersi tali, nel loro complesso, da fornire un compendio presuntivo suscettibile di dar conto RAGIONE_SOCIALE dimostrazione delle conseguenze dannose ( ‘ il danno reputazione ‘ ) concretamente rilevate;
al riguardo, appena è il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa , identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale RAGIONE_SOCIALE vittima (cfr., da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/202, Rv. 660992 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 – 04);
la censura in esame, pertanto, nella misura in cui muove dal presupposto secondo cui la corte territoriale avrebbe riconosciuto la natura lesiva RAGIONE_SOCIALE diffamazione in esame senza che fosse stata fornita alcuna effettiva dimostrazione di conseguenze dannose sofferte da parte del COGNOME, deve ritenersi priva di fondamento;
con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di considerare il fatto decisivo consistente nell’archiviazione dell’esposto trasmesso dal COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione al COGNOME, con la conseguente prova, tanto dell’assenza di alcuna diffusione di tale esposto (poiché verosimilmente esaminato
dal solo relatore), quanto del danno morale del COGNOME, per l’evidente mancato credito concesso alle affermazioni del COGNOME;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la contestazione concernente l’omesso esame, da parte del giudice a quo , dell’archiviazione dell’esposto e del mancato credito concesso alle affermazioni del COGNOME risulti del tutto priva di un’adeguata illustrazione argomentativa idonea a renderne evidente la decisività ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione; si tratta, in particolare, del radicale difetto di un’illustrazione dalla quale sarebbe risultato che l’eventuale esame di tali circostanze, da parte dei giudici d’appello, avrebbe determinato, con certezza , una diversa decisione RAGIONE_SOCIALE causa;
è appena il caso di rilevare, peraltro, come la stessa corte territoriale abbia tenuto conto dell’opportunità di contenere la misura RAGIONE_SOCIALE liquidazione del danno, in considerazione RAGIONE_SOCIALE sua ‘non estesa diffusività’, avuto riguardo alla ‘limitata conoscibilità dell’esposto’ (pag. 8 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione