Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31492 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31492 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18154/2021 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
nonchè contro
NOMECOGNOME NOME;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 956/2021 depositata il 12/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor NOME COGNOME impugnava la sentenza del Tribunale di Pisa, n. 966/2016, con la quale era stata rigettata la sua domanda ex art. 2932 c.c. nei confronti della moglie separata signora NOME COGNOME e dei figli NOME e NOME COGNOME protesa ad ottenere la conclusione dei contratti di trasferimento dei beni immobile in parte cointestati agli ex coniugi nella misura del 50% ciascuno ed altri al solo COGNOME, secondo gli assetti pattizi raggiunti nelle condizioni di separazione concordate tra le parti e omologate dal tribunale di Pisa a cui però la moglie non aveva voluto dare corso.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 956 del 12 maggio 2021, accoglieva la domanda del COGNOME e riformava la sentenza impugnata.
Il giudice dell’appello, premettendo l’astratta possibilità di prevedere nell’ambito di un accordo per la separazione tra i coniugi, accanto al contenuto necessario rappresentato dalla regolamentazione dei diritti e doveri dei coniugi nei loro reciproci confronti e verso la prole, anche accordi di natura strettamente patrimoniale accessori come quelli di divisione del patrimonio
comune, in esplicazione del principio di autonomia privata ex articolo 1322, riconoscendo efficacia obbligatoria e vincolante a tali patti, con la esclusione però della loro natura reale e quindi di ogni effetto traslativo immediato.
Pertanto, sulla base di tali principi accoglieva anche la domanda ex articolo 2932 c.c.
Avverso tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione con sei motivi e memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 2697 c.c.
Censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dove ha ritenuto, sotto l’aspetto dell’inquadramento giuridico, che l’omologa di separazione possa essere considerata alla stregua di un contratto preliminare. Conseguentemente ha errato anche nell’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. derivato dal mancato riconoscimento della correspettività degli accordi raggiunti dagli ex coniugi in sede di omologa di separazione e dalla mancata qualificazione di tali accordi quali obbligazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1460 c.c.
4.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Lamenta che la Corte d’appello ha posto a fondamento della sentenza una c.t.u., ammessa ex ufficio che, di fatto, ha sopperito alle carenze probatorie del Faccone.
4.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per la mancata verifica dell’avvenuta regolarizzazione delle irregolarità e dell’avvenuto accatastamento di alcuni immobili oggetto del trasferimento.
Il COGNOME è stato autorizzato dalla corte, con ordinanza inaudita altera parte, a compiere le regolarizzazioni dei beni a seguito delle irregolarità urbanistiche emerse dalla c.t.u.. Ma nella nota di deposito, secondo la ricorrente, non vi è traccia di concessioni in sanatoria ma solo di variazioni catastali.
4.3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c.. Si duole che la corte d’appello per poter applicare l’articolo 2932 c.c. ha ritenuto di configurare, nella previsione nell’accordo di omologa di intestazione della nuda proprietà di uno dei beni al 50% ciascuno ai figli, la disciplina dell’articolo 1411 c.c., contratto a favore di terzo, violando il presupposto per cui tale figura giuridica ricorre solo se il vantaggio consiste in un diritto e che al terzo sia dato un vantaggio effettivo.
Nel caso specifico NOME COGNOME ha dichiarato che non intendeva ottenere l’intestazione del 50% della nuda proprietà dell’immobile sia perché su di esso gravava l’usufrutto del padre, ancora giovane, sia perché l’intestazione del bene avrebbe potuto precludergli la possibilità di usufruire in futuro, in caso di acquisto di altro bene, delle detrazioni come prima casa. Ed in ogni caso si trattava di un trasferimento che avrebbe comportato solo oneri e nessun vantaggio.
4.4. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
Lamenta che la Corte d’appello così come ha disposto che le spese del CTU dovevano essere divise in parti eguali avrebbe dovuto compensare tra le parti anche le spese del giudizio.
4.5. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 2 c.p.c. la nullità della sentenza.
Il giudice d’appello che ha disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. dei terreni ed edifici non ha tenuto conto che tali trasferimenti sono viziati da nullità assoluta perché privi dell’allegazione del
certificato di destinazione urbanistica e degli atti di trasferimento di edificio senza l’indicazione degli estremi della licenza o concessione.
I motivi, congiuntamente esaminati, sono tutti inammissibili perché sono stati formulati in modo non conformi alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione.
E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
Le censure, inoltre, sono inammissibili perché il ricorrente, che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. ex multis, Cass. SS.UU. n. 23745/2020; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/08/2023, n. 24819; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21798; Cass. civ., Sez. II, 13/07/2023, n. 20059; Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/06/2023, n. 17430; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/05/2023, n. 12954; Cass. civ., Sez. V, 24/03/2023, n. 8472; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 11/03/2022, n. 8003).
Nel caso di specie nessuno di tali principi sono stati osservati.
E comunque, le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito.
4. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore del controricorrente seguono la soccombenza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza