Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11623 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11623 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 503/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2379/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 12/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.03.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Uditi l’avvocato NOME COGNOME per i ricorrenti e l’avvocato NOME COGNOME su delega orale dell’avvocato NOME COGNOME per i controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, introdussero giudizio, innanzi al Tribunale di Ferrara (R.G. n. 6176/06), effettuando notifica mediante pubblici proclami, al fine di essere dichiarati proprietari per usucapione di un piccolo appezzamento di terreno di 636 mq, adibito a orto, deducendo di esserne possessori sin dal 1976; inoltre la COGNOME affermò di essere coerede del nonno NOME COGNOME, che risultava ancora intestatario formale del bene.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, intervenuti nella causa, chiesero rigettarsi la domanda, affermando di possedere una parte del terreno di cui si discute.
Successivamente, sollecitato il contraddittorio, sempre per pubblici proclami, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiesero al medesimo Giudice (R.G. n. 5584/09) di essere dichiarati proprietari per usucapione di uno stacco di 356 mq circa, facente parte del medesimo terreno, assumendo di esserne possessori, poiché già nel 1965 NOME COGNOME, marito e padre degli attori, aveva provveduto a recintarlo e a chiuderlo con cancello munito di lucchetto, adibendolo a pollaio.
Gli COGNOME/COGNOME, costituitisi, chiesero il rigetto della domanda. Riunite le due cause, ogni altra domanda disattesa, il Tribunale accertò il diritto di proprietà, acquisito per usucapione, in favore della COGNOME e dei COGNOME, del minor stacco dai medesimi posseduto.
NOME COGNOME, NOME ed NOME COGNOME (la prima anche in proprio e tutti quali eredi di NOME COGNOME) impugnarono la sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquidò in complessive € 3.777,00, oltre accessori, richiamando il d.m. n. 55/014.
NOME COGNOME, NOME ed NOME COGNOME proponevano ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi.
NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso.
Il Consigliere relatore, formulava proposta ai sensi dell’allora vigente art. 380bis cod. proc., d’improcedibilità, evidenziando che <>, rimettendo la causa alla trattazione in camera di consiglio non partecipata della Sezione Sesta.
La Sez. Sesta, con ordinanza depositata il 20/12/2018, <>, disponeva di conseguenza.
Fissata per la trattazione l’odierna pubblica udienza, la parte ricorrente ha depositato memoria e il P.G., conclusioni scritte (inammissibilità del ricorso).
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE .
Per non mancare di evidenziare la piena consapevolezza del Collegio sul punto è utile premettere all’esame del merito che, come affermato da questa Corte, <> (cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 Rv. 657246; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021 Rv. 662443). E ancora: <> (cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019 Rv. 653507).
Deve preliminarmente affermarsi la procedibilità del ricorso.
2.1. Appare utile una, pur sommaria, ricostruzione dei principi, oramai consolidatisi, elaborati da questa Corte di legittimità in materia d’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
Va subito anticipato che il complesso delle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualunque ostacolo non indispensabile per ricorrere al giudizio di legittimità, nell’ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d’assicurare l’ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere di autoresponsabilità della parte processuale, che, adendo la Corte, è chiamata al tempestivo deposito degli atti di cui all’art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all’esame della domanda di giustizia in sede di legittimità.
Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell’onere del tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata -redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del
2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02; conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021).
Non registrandosi contestazione alcuna della controparte, alla luce di quanto esposto, il ricorso è procedibile.
Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 1144 cod. civ.
I ricorrenti sostengono che NOME COGNOME aveva concesso in comodato un pezzetto del suo terreno a NOME COGNOME, perché lo adibisse a pollaio, con l’intesa che costui avrebbe restituito lo stesso appena la proprietaria glielo avesse richiesto. Ciò emergeva, soggiungono i ricorrenti, dalla deposizione di NOME COGNOME, che aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di tale COGNOME.
Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 118 cod. civ., al fine di dolersi del fatto che al tempo della iscrizione della causa promossa dagli eredi di NOME, si presupponeva, illogicamente, che i figli del ‘de cuius’, al tempo d’inizio del loro vantato possesso avessero solo quindici anni e, poiché l’unico possesso astrattamente computabile decorreva dal 1994 al 2009, erano trascorsi solo quindici anni.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 1146 cod. civ., poiché <>.
I motivi dall’uno al tre sono, all’evidenza, inammissibili, sulla base del consolidato principio, secondo il quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. !, n. 22478, 24/09/2018, Rv. 650919 -01; conf., ex multis, Cass. nn. 17330/2015 e 359/2005).
Peraltro, come appresso si vedrà, l’inammissibilità del quarto motivo ne avrebbe reso comunque inutile il vaglio: invero, rimasta sconfessata la proprietà per usucapione di un tratto del terreno per cui è causa, ogni altra questione sollevata resta priva di rilievo, non avendo i ricorrenti titolo alcuno per coltivarla.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, poiché del terreno, di cui è era stata chiesta la declaratoria d’acquisto per usucapione, constava (già dal giudizio di primo grado) che ne avevano preso cura NOME COGNOME e NOME COGNOME (figlia, la prima e genero, il secondo di NOME COGNOME) e, dopo il decesso RAGIONE_SOCIALE COGNOME, i di lui figli. Di talché, unendo i due possessi il ventennio possessorio era maturato.
7.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità, per il ricorrere di due autonome ragioni.
In astratto la censura non è inquadrabile nel paradigma di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., essendo impropriamente diretta all’integrale riesame delle risultanze probatorie, peraltro del tutto
aspecificamente sotto il profilo dell’autosufficienza, stante la estrema sommarietà dell’asserto, privo di qualsivoglia precipua allegazione.
Si è, poi, in presenza di ‘doppia conforme’ e, pertanto, ‘ratione temporis’ trovando applicazione l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
È appena il caso di soggiungere, quale che ne possa essere l’attitudine censoria, che il tentativo di allegare il contrario solo con la memoria risulta palesemente inammissibile, mirando a eludere la già maturata preclusione.
Come affermato costantemente da questa Corte, infatti, l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” -è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (v. Sez. 2, ordinanza n. 30760 del 28/11/2018; v. anche Sez. 2, sentenza n. 8949 del 2023; Cass. n. 26670/2014).
Il quinto motivo è un ‘non motivo’, che si risolve, nell’auspicio di risultare vittoriosi, così da aver diritto al favore delle spese.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 marzo