Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29033 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Torino, deducendo di avere lavorato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE come docente di scuola secondaria di secondo grado dall’a.s. 2001/2002 in forza di successivi contratti a termine e di essere stata immessa in ruolo dall’a.s. 2017/2018 e chiedendo il pagamento RAGIONE_SOCIALEa progressione stipendiale pre-ruolo, RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva RAGIONE_SOCIALEe ferie per gli a.s. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, del contributo alla formazione per gli a.s. 2015/2016 e 2016/2017 RAGIONE_SOCIALEa carta docente per gli a.s. 2015/2016 e 2016/2017 ed il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa cd. ‘clausola di salvaguardia’ di cui all’art. 2 del CCNL.
Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 1059,64 a titolo di indennità sostitutiva RAGIONE_SOCIALEe ferie (di cui € 229,00 per l’a.s. 2012/2013, € 366,50 per l’a.s. 2013/2014 e d € 463,18 per l’a.s. 2014/2015 ed ha disatteso le altre domande proposte dalla ricorrente (eccetto quella, rinunciata, riguardante gli scatti pre-ruolo).
La Corte di Appello di Torino in accoglimento del gravame proposto avverso tale sentenza da NOME COGNOME, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di € 1371,93, oltre interessi legali.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c od. proc. civ. all’art. 360, co mma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda afferente alla c.d. ‘ clausola di salvaguardia ‘ prevista dall’art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 2011, riguardante il periodo successivo all’immissione in ruolo.
Sostiene che la sentenza impugnata non è suscettibile di correzione sul punto, in quanto la parte motiva non indica la somma di € 627,20 richiesta a tale titolo, n é la circostanza che l’Amministrazione aveva ritenuto detta somma contabilmente corretta.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17931/2013 hanno affermato che ‘Nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.- il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una RAGIONE_SOCIALEe cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una RAGIONE_SOCIALEe predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia, da parte RAGIONE_SOCIALEa impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALEe domande o eccezioni formulate, non è indispensabile che faccia espressa menzione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di cui al n. 4 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. (con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge’.
Il ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., senza nemmeno prospettare la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Nel caso di specie l’omessa pronuncia non è peraltro configurabile, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto fondate le domande relative all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa c.d. clausola di salvaguardia e alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità per ferie non fruite per l’anno scolastico 2012/2013, e ne ha esplicitato le ragioni, indicando altresì alle pagg. 2 e 3 gli importi richiesti per detti titoli; nel dispositivo ha dunque indicato il totale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo complessivamente dovuto rispetto a quello riconosciuto dal Tribunale, liquidandolo nella complessiva somma di € 1371,93.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite, atteso che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del merito non ha svolto attività difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso ;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME