Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6000 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6014-2023 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), nato in Nigeria il DATA_NASCITA e dimorante a RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE , INDIRIZZO, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
– UTG RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Prefetto pro tempore, iure proprio; –RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
-intimati – avverso l ‘ ordinanza emessa dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, all’esito del procedimento recante n. rg. 1565/2021, in data 09.08.2022, e comunicata in pari data;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.La vicenda processuale può essere ricostruita sulla base di quanto evidenziato nel ricorso introduttivo.
NOME COGNOME avanzava una prima istanza di RAGIONE_SOCIALE Internazionale e successivamente presentava istanza reiterata in data 01.02.2021.
In data 01.02.2021 gli veniva concesso permesso di soggiorno per richiesta asilo.
In data 12.02.2021 la Commissione Territoriale dichiarava tuttavia inammissibile la richiesta reiterata di protezione internazionale avanzata da NOME COGNOME.
2.Il provvedimento di inammissibilità emesso dalla Commissione gli veniva notificato in data 28.04.2021 e contestualmente gli veniva notificato il decreto di espulsione dal territorio italiano emesso dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE in data 28.04.2021.
In data 05.05.2021 veniva depositato dinanzi al Tribunale di Firenze ricorso avverso la decisione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta reiterata di RAGIONE_SOCIALE Internazionale emessa dalla Commissione di Firenze.
In data 05.05.2021 veniva depositato dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE ricorso, rubricato al n. rg. 1320/21, avverso il decreto di espulsione nonché di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, anche di esecuzione.
Con provvedimento del 17.05.2021 la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE decretava nei confronti di NOME una nuova espulsione, disponendo l’accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica. In pari data il Questore di RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione del decreto di espulsione ordinava al NOME di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica del provvedimento
Avverso il predetto nuovo decreto di espulsione veniva proposto ricorso dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, il ricorso veniva rubricato al n. 1565/2021.
All’esito del giudizio rg 1320/2021 , con provvedimento reso in data 30.08.2021, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE respingeva il ricorso avverso il decreto di espulsione e NOME proponeva pertanto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace (ricorso rubricato al n. rg. 6921/2022 con udienza fissata per il giorno 18.01.2023 e trattenuto in decisione).
Con ricorso in opposizione depositato il 20.05.2021 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, cittadino nigeriano, impugnava invece il decreto di espulsione Cat. NUMERO_DOCUMENTO emesso dal Prefetto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 17.05.2021, nonchè l’Ordine del Questore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato entro giorni sette emesso in pari data, lamentando la nullità del decreto espulsivo e del conseguente ordine questorile per essere stati emessi in violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/115/CE; D.lgs. 142 del 18.08.2015; RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 D.L. n. 2/2021; del D.lgs. 30.04.2021 n. 56; RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Costituzione; RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis co. 4 D.lgs. 25/08; RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 Direttiva 2013/32/UE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali; RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 D.lgs 286/98; del D.L. 130/202o, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 115/08 CE; RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 , co.1 lett. c ter, dPR 394/99.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 17.09.2021 il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE tratteneva la causa in decisione e, a scioglimento RAGIONE_SOCIALEa sua riserva, in data 09.08.2022 depositava l’o rdinanza in epigrafe, qui impugnata, con la quale rigettava l’opposizione. Più in parti colare, nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘o rdinanza emessa dal Giudice di Pace, si afferma quanto segue: ‘ (…) per quanto sin qui esposto e precisato il Giudice, in presenza di un provvedimento emesso per essere lo straniero privo dei requisiti richiesti per soggiornare (…)’.
10. L ‘ ordinanza, pubblicata il 09.08.2022, è stata impugnata da COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., vizio di motivazione in relazione all’art. 112 c.p.c. e , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3, violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE, sul rilievo che il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE avrebbe adottato l’ordinanza qui impugnata omettendo del tutto di motivare in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio denunciati con la presentazione del ricorso. Il provvedimento impugnato – aggiunge il ricorrente – sarebbe contrario all’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE, in quanto violativo del principio di non refoulement.
1.1 Il motivo di ricorso, così proposto, risulta all’evidenza inammissibile in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua genericità di formulazione, in quanto neanche spiega ove la questione in esame e di cui si denuncia l’omesso esame fosse stata proposta nel giudizio di merito e perché, quanto alla denunciata violazione di legge, neanche censura le rationes decidendi del provvedimento impugnato, per come sopra ricordate. Ed invero, il ricorrente non spiega in alcun modo come sia stato violato il predetto principio di non refoulement, limitandosi solo a denunciare tale violazione nel motivo di ricorso qui in esame, senza neanche preoccuparsi di censurare la ragione fondante del provvedimento espulsivo, e cioè che, dopo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo e di quella reiterata (successivamente presentata), il ricorrente non aveva più un legittimo titolo di permanenza sul territorio nazionale, circostanza quest’ultima di per sé sufficiente a legittimare il prefetto all’adozione del provvedimento qui di nuovo contestato.
In ordine al primo profilo, va spiegato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, RAGIONE_SOCIALE‘atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, RAGIONE_SOCIALEa ritualità e RAGIONE_SOCIALEa tempestività e, in
secondo luogo, RAGIONE_SOCIALEa decisività RAGIONE_SOCIALEe questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023).
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 5 del DL 2/2021 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 2 comma, lett. a, del d.lgs. n. 286/98, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sul rilievo che il Giudice di pace avrebbe adottato l’ordinanza di rigetto del ricorso oppositivo di nuovo omettendo di pronunciarsi in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio denunciati nel ricorso stesso, e ciò con particolare riferimento alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del DL n. 2/2021, il quale stabilisce espressamente che la durata dei permessi di soggiorno deve intendersi prorogata sino al 30 aprile 2021, con la conseguenza che alla data del 28 aprile 2021, allorquando il prefetto aveva adottato il provvedimento espulsivo, doveva considerarsi regolarmente soggiornante sul territorio italiano, in virtù del permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato in suo favore in data 1 febbraio 2021.
2.1 Osserva ancora il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe erroneo per aver confermato l’inquadramento del caso de quo operato dal Prefetto, che aveva ricondotto la fattispecie in esame nel paradigma applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 2 comma, lett. a, del d.lgs. n. 286/98, il quale prevede l’espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero se ‘entrato nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato sottraendosi ai controlli di frontiera’, senza essere stato ‘respinto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 10’. Si evidenzia che, una volta entrato in Italia e in osservanza RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia, aveva avanzato istanza di protezione internazionale e che tale circostanza consentiva di superare quanto dedotto nel provvedimento prefettizio a sostegno RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa sua espulsione.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.
2.1.1 Quanto alla doglianza relativa alla presunta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del DL n. 2/2021, in merito alla proroga RAGIONE_SOCIALE‘efficacia dei permessi di soggiorno in corso di validità, le relative censure sono inammissibili in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro evidente novità di prospettazione, posto che dalla lettura del provvedimento impugnato non emerge la loro deduzione nel corso del giudizio di merito. Né il ricorso introduttivo spiega ove la doglianza fosse stata prospettata nel giudizio celebrato innanzi al Giudice di pace, così peccando le relative di censure di un altrettanto evidente difetto di autosufficienza. Nel resto le doglianze prospettano profili di illegittimità del provvedimento impugnato che, da un lato, risultano etranee alle rationes decidendi sopra illustrate in premessa e, dall’altro, risultano anche poco comprensibili, posto che appare circostanza neanche controversa quella secondo cui il richiedente era entrato in Italia ‘sottraendosi ai controlli di frontiera’, così legittimando, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 2 comma, lett. a, del d.lgs. n. 286/98, l’adozione del provvedimento espulsivo, in assenza di altro titolo legittimante la permanenza RAGIONE_SOCIALEo straniero sul territorio nazionale.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 35bis, 4 comma, del d.lgs. n. 25/2008. Osserva il ricorrente che, in caso di diniego RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale da parte RAGIONE_SOCIALEa commissione territoriale, lo straniero può esperire i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa in materia e segnatamente ricorso innanzi al tribunale e, in caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEo stesso, ricorso per cassazione e che l’art. 35 bis, 4 comma, del d.lgs. 25/2008, consente al ricorrente di chiedere la concessione RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutività del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa commissione oggetto di impugnazione. Ne consegue che l’amministrazione procedente, prima di addivenire all’adozione del provvedimento espulsivo e prima di ritenerlo irregolarmente soggiornante, avrebbe dovuto attendere lo spirare dei termini per ricorrere avverso il provvedimento di inammissibilità emesso dalla commissione territoriale e verificare la proposizione o meno del ricorso da parte del cittadino straniero e, in caso affermativo, verificare ulteriormente la concessione o meno in suo favore da parte del Tribunale di un provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutività RAGIONE_SOCIALEa decisione emessa dalla
commissione territoriale. Osserva inoltre il ricorrente che il provvedimento di inammissibilità emesso dalla commissione territoriale di Firenze era stato notificato contestualmente al decreto prefettizio di espulsione e all’ordinanza del questore di allontanamento dal territorio nazionale, con evidente lesione del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 RAGIONE_SOCIALEa Carta costituzionale.
3.1 Anche il terzo motivo è in realtà inammissibile, in ragione RAGIONE_SOCIALEa evidente novità RAGIONE_SOCIALEe questioni prospettate che risultano essere proposte per la prima volta in questo giudizio di legittimità.
Il ricorrente propone inoltre un quarto motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 112 c.p.c. e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 19 TUI e RAGIONE_SOCIALEa direttiva 115/2008, sul rilievo che il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di motivare del tutto in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio denunciati in sede di ricorso. Evidenzia il ricorrente che il provvedimento impugnato non avrebbe in alcun modo scrutinato la ricorrenza dei requisiti ostativi all’espulsione previsti dal predetto art. 19, con violazione evidente del principio di non refoulement e che avrebbe applicato un termine incongruo per l’esecuzione del rimpatrio.
4.1 Il motivo qui in esame è inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione al secondo motivo. Ed invero, le questioni prospettate risultano formulate per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità, non emergendo la loro deduzione nel provvedimento impugnato e non chiarendo il ricorso introduttivo ove le stesse fossero state prospettate innanzi al giudice del merito.
Il quinto mezzo denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360 co. 1 n. 5. V iolazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 co. 1 lett c ter d.p.r. 394/99, sul rilievo che il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE sarebbe pervenuto all’ordinanza di rigetto del ricorso omettendo del tutto di motivare in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio, denunciati in sede di ricorso, in palese violazione del disposto di cui al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Osserva il ricorrente che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si era censurato il decreto espulsivo
anche per non aver, erroneamente, ritenuto concedibile il permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o protezione speciale.
5.1 Anche il quinto motivo è inammissibile per le medesime ragioni già evidenziate, quanto al denunciato vizio di minuspetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione al primo motivo di ricorso, stante la evidente genericità di formulazione RAGIONE_SOCIALEe relative doglianze (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023, cit. supra ).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese di legittimità, stante la mancata difesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023