Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32942 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12939-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1119/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2022 R.G.N. 3399/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Retribuzione
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 26/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n.93/2015 emesso dal Tribunale di Napoli Nord ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di Bom bace NOME, della minor somma ‘di euro 8.261,46 a titolo di residuo retribuzioni e TFR per il periodo dal 09.11.2012 al 28.04.2014’, oltre accessori.
In estrema sintesi e per quanto possa rilevare in sede di legittimità, la Corte territoriale, espletata CTU contabile, ha recepito, tra le due ipotesi elaborate dal consulente in conformità al mandato peritale, quella con cui è stato accertato ‘l’ammontar e lordo delle somme da corrispondere al lavoratore ricorrente, in relazione al dedotto rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato intercorso con la RAGIONE_SOCIALE dal 9.11.2012 al 28.4.2014, a titolo di retribuzioni e di trattamento di fine rapporto’, detratte ‘le somme già pagate per tali causali dalla società datrice di lavoro, come risultante dalla documentazione versata in atti’.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato.
L’avviso di adunanza camerale, tramite cancelleria, è stato notificato personalmente al controricorrente COGNOME atteso che ‘il difensore precedentemente nominato in atti non risulta più iscritto all’Albo’.
Parte ricorrente ha comunicato memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
1.1. con il primo motivo di ricorso è denunciata: ‘Omessa erronea valutazione dei documenti provenienti dalla P.A. Si ricorre per i motivi di cui all’art. 360 comma 3) e 5) c.p.c. in relazione agli art. 116 c.p.c. e art. 2700 c.c.’; si critica la Corte di Appel lo per aver ‘parzialmente rigettato la domanda della NOME ritenendo che i documenti prodotti, Estratto Contributivo INPS, DURC e modelli CUD, non fossero sufficienti a provare l’avvenuto versamento della contribuzione’;
1.2. con il secondo motivo viene denunciata: ‘Omessa erronea valutazione della documentazione prodotta in riferimento alla mancata contestazione. Si ricorre per i motivi di cui all’art. 360 comma nn. 3) e 5) cpc in relazione agli art. 115 c.p.c.’; si contesta la Corte territoriale per non aver ritenuto sufficiente ‘la documentazione prodotta benché non fosse mai stata impugnata dalla controparte’;
1.3. il terzo mezzo denuncia: ‘Nullità della sentenza per ultrapetizione. Si ricorre per i motivi di cui all’art. 360 comma 5) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.’;
1.4. il quarto motivo, ancora ai sensi dell’art. 360, comma 5), c.p.c.’, deduce: ‘Omessa errata valutazione degli atti di causa in relazione all’attribuzione al lavoratore di somme di competenza degli enti previdenziali’.
2.
Il ricorso, per come sono formulati i motivi, è inammissibile.
2.1. Il primo e il secondo motivo presentano concorrenti profili di inammissibilità.
Innanzitutto, si denuncia impropriamente, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020; in conformità, tra molte, Cass. n. 9731 del 2025), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).
Parimenti la giurisprudenza di questa S.C. rammenta che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Quanto alla comune denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., le censure sono inammissibili in quanto proposte al di fuori dei limiti consentiti dalle ore richiamate decisioni a Sezioni unite secondo le quali: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente
dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.
I motivi in esame risultano largamente irrispettosi di tali enunciati, in particolare allorquando deducono esplicitamente la ‘erronea valutazione’ del contenuto probatorio di documenti, senza affatto individuare l’omesso esame di un fatto storico realmente decisivo, che, ove non trascurato, avrebbe condotto ad un esito diverso della controversia.
2.2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. avuto riguardo sempre al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Come questa Corte ha più volte affermato “l’omessa pronuncia integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, c.p.c. o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c.” (Cass. n. 329 del 2016; conforme a: Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 1701 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 12952 del 2006; Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 25825 del 2009; Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 7268 del 2012).
Inoltre, neanche si riporta il contenuto degli atti processuali dai quali evincere come la pretesa violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, quale vizio di extrapetizione, si sia consumata.
2.3. Il quarto motivo, che ancora lamenta la ‘errata valutazione degli atti di causa’ ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. , è inammissibile per quanto sopra già esposto.
Peraltro, per risalente e consolidato principio ‘l’accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive’ (Cass. n. 4534 del 1996; Cass. n. 8842 del 2000; Cass. n. 11386 del 2003).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza e che vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME