Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19525 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 15236/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME.
– Intimato –
Avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 340/2022 depositata il 21/03/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ivrea avverso il verbale di contestazione della polizia municipale di San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, redatto nei confronti del ricorrente, quale proprietario del veicolo , per la violazione dell’art. 146, comma 3, c.d.s., per avere superato l’intersezione semaforizzata tra INDIRIZZO e INDIRIZZO (direzione Aosta), nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione.
Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza n. 344 del 2021, ha respinto l’opposizione.
S ull’impugnazione del soccombente, il Tribunale di Ivrea, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello, sul rilievo, assorbente rispetto alle altre censure, dell’assenza della necessaria delibera della Giunta comunale di autorizzazione all’installazione dell’impianto rilevatore automatico (reDvolution) di infrazione semaforica.
Il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, illustrati da una memoria.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Rileva la Corte che il ricorso è improcedibile, per inosservanza dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.; infatti:
(i) l’art. 369 c.p.c. dispone, a pena di improcedibilità, che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, comma 2, c.p.c.). Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione;
(ii) nella specie, nel ricorso (pag. 1) si dà atto che la sentenza n. 340 del 2022 emessa dal Tribunale di Ivrea, pubblicata il 21/03/2022, è stata notificata in data 05/04/2022.
Tuttavia, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale che il Collegio, che è giudice del fatto processuale, ha consultato, non risulta depositata la relazione di notifica;
(iii) il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata, in data 21/03/2022, e la notifica del ricorso, in data 06/06/2022, è maggiore del termine breve per impugnare (art. 325, comma 2, c.p.c.: sessanta giorni).
Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo, come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, Ord. n. 6947 del 2023).
Nulla sulle spese poiché l’intimato non ha svolto difese.
7 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 10 luglio 2024.