Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
Oggetto: omesso deposito di sentenza notificata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02798/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrente –
contro
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO;
–
contro
ricorrenti –
Avverso la sentenza n. 2492/2022, emessa dalla Corte d’Appello di Firenze in data 9/11/2022 e notificata in data 21/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dalla dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Prato, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, esponendo
che lo stesso e i convenuti avevano acquistato, con scrittura privata del 27/03/2006, da comuni venditori i rispettivi fondi confinanti, posti in Vaiano, INDIRIZZO, che la scrittura prevedeva a carico del suo fondo una servitù di passo carrabile e pedonale in favore sia del fondo di La Mandrina, sia del fondo di COGNOME, da esercitarsi su una striscia di terreno della larghezza di mt. 4.00, che dalla strada INDIRIZZO pubblica di Savignano giungeva fino al terreno ricadente in catasto alla particella 207 del foglio 22, che la servitù, ancorché inserita in contratto, andava qualificata come coattiva in quanto rispondente all’esigenza di evitare l’inclusione dei fondi ormai cessata, e chiedendo che la servitù fosse dichiarata estinta ai sensi dell’art. 1055 cod. civ.
Il Tribunale di Prato, nella resistenza dei convenuti, che insistevano per la natura volontaria della servitù prevista dalla scrittura privata, essendo fin dall’epoca cessata l’interclusione dei fondi, rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME e quella di condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., con sentenza n. 549/2018, pubblicata il 02/08/2018, che, impugnata dal medesimo NOME COGNOME, fu confermata, nella resistenza degli appellati, dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 2492/2022, pubblicata il 09/11/2022.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso, depositando anche memoria illustrativa, ed è stata perciò
fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che :
Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1051, 1052, 1054, 1055 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto non applicabile alla specie l’art. 1055 cod. civ. sulla scorta di valutazioni approssimative, senza considerare che la servitù di passaggio coattivo si presume qualora tale diritto reale sia stato costituito in seguito ad atto di alienazione di una proprietà inizialmente indivisa, frazionata poi in più parti, salvo che dal negozio costitutivo non emerga inequivocabilmente e in concreto l’intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie.
Col secondo motivo, si lamenta la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 189 e 190 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che l’appellante, pur avendo insistito, in sede di conclusioni in primo grado, per l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti, non ne aveva illustrato la reale utilità, così rinunciando ad essi in via di fatto, senza valutare, invece, la complessiva condotta processuale, essendo la richiesta stata reiterata anche nelle comparse conclusionali.
Col terzo motivo, si lamenta la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’omesso esame di prove e fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e 5), cod. proc. civ., per avere il giudice di merito omesso di analizzare le prove orali chieste dall’appellante e avere errato nell’analisi dei documenti da 1 a 10 (allegati fotografici e planimetrie), che avrebbero consentito di provare l’interclusione al momento della compravendita, anche attraverso l’esame dei testi richiesti.
4. Col quarto motivo, infine, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e dell’art. 15 cod. proc. civ. in materia di valore della controversia e spese di lite, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere i giudici di merito commisurato il valore della causa tenendo conto di quello catastale dell’intera proprietà dell’attore e non, invece, della sola particella gravata da servitù.
4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ. è del seguente tenore: « ricorso improcedibile. Non si rinviene in atti la copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione. Nel ricorso si indica come data di notifica della sentenza il 21 novembre 2022, mentre il ricorso è stato notificato il 19 gennaio 2023, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento (9 novembre 2022). In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in
un momento successivo alla definizione del giudizio (Sez. 1, n. 14360 del 25 maggio 2021; Sez. 6-2, n. 21386 del 15 settembre 2017). E neppure tale documentazione risulta comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dai controricorrenti nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6 luglio 2022) ».
5. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per avere il ricorrente omesso di produrre la sentenza corredata della relata di notifica, nonostante l’indicazione, contenuta in ricorso, dell’avvenuta sua notificazione, senza che rilevi la mancata eccezione sul punto da parte del controricorrente o la modalità via PEC della notifica stessa, atteso che la questione è rilevabile d’ufficio e che non rileva la modalità (ufficiale giudiziario o PEC), con la quale la notifica è intervenuta.
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta, infatti, un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 6/7/2022, n. 21349; anche Cass., Sez. 6,
7/6/2021, n. 15832; Cass., Sez. 5, 19/1/2018, n. 1295), a meno che la sentenza, munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo EMAIL), non sia stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. U, 6/7/2022, n. 21349).
In materia, opera, peraltro, l’ulteriore principio secondo cui, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 3/4/2019, n. 11386; Cass., Sez. 3, 10/7/2013, n. 17066).
Nella specie, il ricorrente, pur avendo dichiarato in ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata il 21/11/2022, ha omesso di produrre copia della relata di notifica, la quale non risulta depositata neppure dai controricorrenti.
Inoltre, risulta che la sentenza è stata pubblicata il 9/11/2022, mentre il ricorso è stato notificato il 19/1/2023, superati i sessanta giorni dalla pubblicazione.
Consegue da quanto detto l’improcedibilità del ricorso.
In conclusione, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 2.000,00, nonché al pagamento
della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/9/2024.