Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4377 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23342/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO ( , in virtù di procura speciale unita al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME e NOME COGNOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO; rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ( ), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza n. 385/2021 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 3 febbraio 2021;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
A.C. 15.12.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME -premesso che era stato conduttore di un immobile concessogli in locazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME ; che nel corso del rapporto, in adempimento dell’obbligazione di pagamento dei canoni, aveva versato una somma eccedente quella prevista nel contratto registrato, per complessivi 23.000 Euro; che, al fine di recuperare parte dell’ eccedenza, aveva omesso il pagamento delle ultime cinque mensilità -convenne in giudizio i locatori davanti al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Costituitisi i convenuti, il Tribunale, evidenziato che la qualità di locatore era stata assunta dal solo NOME COGNOME, rigettò la domanda proposta dall’attore e, in parziale accoglimento di quella riconvenzionale formulata dal convenuto (che aveva chiesto il pagamento delle cinque mensilità non versate e della quota delle spese di registrazione a carico del conduttore, oltre al risarcimento del danno), lo condannò a pagare al COGNOME medesimo la somma di Euro 2.000,00, oltre le spese.
Avverso questa decisione NOME COGNOME propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Napoli, la quale, con sentenza 3 febbraio 2021, n. 385 ha rigettato l’impugnazione, condannando l’appellante alle spese del grado .
Per quanto risulta dal ricorso -non essendo stata depositata copia della sentenza impugnata, se non limitatamente al dispositivo della stessa (ciò che determina, come si sta per vedere, infra , l’improcedibilità del ricorso medesimo) -la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Ila documentazione prodotta dall’attore -appellante (72 matrici di assegno; estratti di conto corrente; copie di assegni che indicavano come prenditore NOME
A.C. 15.12.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
COGNOME ) era insufficiente a provare l’indebito pagamento di somme eccedenti il canone dovuto;
IIs tante l’insufficienza della prova documentale fornita dalla parte onerata, non poteva essere accolta né la richiesta di disporre una consulenza tecnica d’ufficio (la quale avrebbe assunto un indebito carattere esplorativo), né quella di emissione dell’ordine di esibizione di ulteriori documenti nei confronti della controparte, la quale avrebbe comportato una -parimenti indebita -relevatio ab onere probandi dell’attore .
Per la cassazione della sentenza della Corte partenopea ricorre NOME COGNOME, sulla base di un unico motivo. Rispondono, con controricorso, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è improcedibile.
Tra gli atti depositati dal ricorrente, infatti, non figura la sentenza impugnata, completa di motivazione, ma soltanto il dispositivo di essa, emesso prima e separatamente dalla motivazione, verosimilmente a conclusione dell’udienza di discussione nell’ambito del procedimento trattato con rito lavoristico.
Il deposito della sola parte dispositiva della sentenza d’ appello non è evidentemente sufficiente a soddisfare il presupposto di procedibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
A.C. 15.12.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
A prescindere dall’esposta ragione di i mprocedibilità, che assume carattere assorbente, deve tuttavia evidenziarsi, che, quand’anche se ne fosse potuta ammettere la procedibilità, il ricorso sarebbe stato inammissibile.
Con l’unico motivo , prospettando « Vizio ex art. 360 n° 5 cpc Violazione e falsa applicazione norme di legge artt. 210 e 94 disp. Att. cpc e CTU », il ricorrente critica la sentenza impugnata: a) per non avere attribuito inferenza probatoria ai documenti da lui depositati (« copie di tacche di assegni ed estratti conto », nonché « copie di assegni con beneficiario il controricorrente e locatore COGNOME NOME », da cui il giudice del merito avrebbe dovuto trarre la dimostrazione « dei versamenti effettuati in eccedenza dal ricorrente rispetto all’entità del canone risultante dal contratto registrato »); b) per non avere ammesso la richiesta consulenza tecnica d’ufficio, « finalizzata alla corretta quantificazione dei versamenti eccedenti »; c) e per avere rigettato la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., erroneamente supponendo che la stessa fosse stata invocata nei confronti della controparte, laddove invece l ‘istanza istruttoria era indirizzata ad ottenere l’ emissione, nei confronti di un terzo (l’istituto di credito RAGIONE_SOCIALE), della documentazione contabile attestante i versamenti da lui effettuati in favore del locatore.
Vengono dunque inammissibilmente censurati, per cassazione, il motivato apprezzamento di fatto e l ‘argomentata valutazione delle risultanze istruttorie effettuati dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che l’una e l’altra attività sono insindacabilmente riservate al giudice del merito, cui spetta non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Nessun rilievo assume poi la circostanza che la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ., avesse ad oggetto un ordine di esibizione documentale da impartire ad un terzo anziché alla parte convenuta, atteso che tale istanza -come quella
A.C. 15.12.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
di CTU -è stata rigettata dal giudice d ‘appello sul previo rilievo dell ‘insufficienza delle prove precostituite fornite dall’appellante, sicché, a prescindere dal destinatario, l’emissione dell’ordine di esibizione si sarebbe comunque tradotto nella indebita sollevazione della parte attrice dall’onere di provare i fatti posti a fondamento del diritto azionato.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve infine dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre esborsi Euro 200,00, spese forfetarie e accessori.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in