Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22962 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32616-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2759/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/05/2019 R.G.N. 3223/2017;
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/07/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
La Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettava la domanda di NOME COGNOME e di altri litisconsorti (che non hanno impugnato la decisione in questa sede) volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della delibera n. 1111 del 6/8/2015 con la quale l’RAGIONE_SOCIALE conferiva loro, quale RAGIONE_SOCIALE aventi diritto al completamento orario, solo un incarico provvisorio, precisamente di durata annuale con possibilità di rinnovo, anziché a tempo indeterminato, in contrasto con la lex specialis rappresentata dall’avviso pubblico del 7.11.2014, nonché con l’art. 65 dell’ACN.
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, che deposita altresì memoria.
Considerato che
Preliminarmente va rilevato che gli altri RAGIONE_SOCIALE litisconsorti in giudizio non hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello ed ormai sono decorsi i termini per la proposizione.
1.1. Al riguardo va premesso che configura una ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, il caso della domanda
proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro.
1.2. Ragioni di opportunità hanno consigliato la proposizione, nello stesso processo, di più domande diverse che trovano connessione oggettiva nella loro interconnessione.
1.3. Rispetto a tali domande, tuttavia, permane l’autonomia dei titoli, ne consegue che la sentenza, pur formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause proposte insieme nell’unico processo , per loro natura scindibili; ergo l’impugnazione proposta solo da alcune delle parti non coinvolge la posizione delle parti non impugnanti e rende inapplicabile anche l’art. 331 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. n. 24928/2020, rv. 659268-01 e la precedente conforme Cass. n. 11386/2013, rv. 626505-01).
1.4. Per tali ragioni, lumeggiate anche da quelle di economia processuale, orientate al rispetto dell’art. 111 della Costituzione e della ragionevole durata del processo, oltre che in ragione dell’esito del giudizio di cui infra, non è stata disposta la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti degli altri originari ricorrenti ex art. 414 c.p.c., rispetto ai quali le statuizioni della sentenza di appello sono già passate in cosa giudicata.
1.5. Con il primo motivo NOME COGNOME deduce la violazione della lex specialis del concorso (avviso pubblico del 7.11.2014) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
1.5 .1. Lamenta il ricorrente in cassazione che l’avviso pubblico di cui innanzi prevedeva incarichi di completamento orario per
RAGIONE_SOCIALE già titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, quindi, incarichi definitivi, laddove, invece, la successiva deliberazione dell’ASL di RAGIONE_SOCIALE n. 1111 del 6.8,2015, di esecuzione e di assegnazione degli incarichi, ha previsto solo il conferimento di un incarico provvisorio, annuale, rinnovabile, così determinando un ‘ insanabile contraddizione tra l’atto iniziale della procedura concorsuale, lex specialis, e la delibera di conferimento degli incarichi di completamento orario.
1.6 . Sottolinea che l’avviso pubblico del 7.11.2014 non fa alcun riferimento alla provvisorietà dell’incarico, essendo stato adottato ex art. 65 dell’ACN vigente, che prevede per i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEna RAGIONE_SOCIALE, un incarico di ulteriori quattordici ore settimanali, in aggiunta alle ventiquattro previste in contratto, al fine di raggiungere un incarico definitivo a tempo indeterminato di trentotto ore settimanali.
Con il secondo mezzo lamenta la violazione dell’art. 65, comma 5, dell’ACN vigente ratione temporis per i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEna RAGIONE_SOCIALE in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
2.1. Insiste la parte ricorrente in cassazione che la sentenza impugnata violi l’art. 65, comma 5, cit. in quanto dalla lettura di detta norma emerge che l’incarico di completamento orario è a tempo indeterminato e non temporaneo. Evidenzia che l’interpretazione dell’aggettivo ‘eventuale’ -contenuto nell’avviso pubblico di selezione del 7.11.2014 non è sinonimo di ‘provvisorio’.
Con la terza doglianza denunzia la violazione dell’art. 97 della Costituzione e della l. n. 241del 1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nello specifico lamentando la violazione
dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della RAGIONE_SOCIALE, oltre che di buona fede, insistendo sull’ammissibilità della prova per testi richiesta.
Tutti e tre i motivi possono essere esaminati congiuntamente, involgendo la stessa questione, ovvero il diritto del ricorrente in cassazione al completamento dell’orario in via permanente e non solo per un anno, con possibilità di rinnovo.
4.1. Essi sono inammissibili.
4.2. Premessa la possibilità per le RAGIONE_SOCIALE sanitarie, ai sensi degli artt. 63, 65 e 67 dell’ACN di RAGIONE_SOCIALEna RAGIONE_SOCIALE ratione temporis vigente ed altresì dell’art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 2000, di disporre il completamento dell’orario anche in via temporanea in funzione delle esigenze aziendali, ogni valutazione è, in ogni caso, nel caso di specie, impedita al Collegio dal difetto di specificità, sub specie di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. dei motivi innanzi riassunti.
4.3. Al riguardo va preliminarmente rilevato che, pur a seguito della pronunzia da parte della Corte Edu della sentenza Succi contro Italia del 28.10.2021, la S.C. (cfr. Sez. U. n. 8950/2022) ha avuto modo di puntualizzare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., va comunque rispettato, sebbene non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. Alla luce di quanto innanzi, il giudice di legittimità ha precisato che il rispetto del principio di specificità non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel corpo di esso sia
puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
4.4. Sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite si è ulteriormente chiarito che il principio di autosufficienza è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenerlo rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (cosi Cass. n. 12481/2022).
4.5. Ebbene, tanto non è avvenuto nel caso di specie.
In ordine al primo motivo, infatti, non può mancarsi di rimarcare che l’Avviso pubblico del 7.11.2014 della RAGIONE_SOCIALE innanzi indicato, lex specialis, non è né riportato in stralcio, né localizzato. A tanto si aggiunga che il mezzo non prospetta come avrebbe dovuto -la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, limitandosi a proporre, inammissibilmente, una diversa interpretazione di detto atto amministrativo, peraltro, si ribadisce, nemmeno conosciuto dal Collegio, stante la mancata trascrizione nei passaggi essenziali o localizzazione.
6. Il difetto del rispetto del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. ridonda nell’inammissibilità anche del secondo mezzo.
6.1. Ed infatti premessa, in linea astratta, come già anticipato al punto 4.2. la possibilità per le RAGIONE_SOCIALE Sanitarie, sulla base della normativa ratione temporis vigente, di disporre il completamento orario anche in via temporanea a differenza di quanto dedotto dalla parte ricorrente in cassazione, il mezzo è inammissibile in quanto la mancata trascrizione della lex specialis ( cfr. punto 5) impedisce a monte al Collegio di verificare se il completamento dell’orario sia avvenuto, come dedotto nel mezzo, ai sensi del comma 5, dell’art. 65 ACN cit. o, invece, come evidenziato dall’RAGIONE_SOCIALE nel proprio controricorso ai sensi del comma 8 della norma innanzi richiamata. A tanto va altresì aggiunto che nella sentenza della Corte territoriale si afferma che gli incarichi (di completamento orario) per cui è pr ocesso sono stati conferiti in applicazione, oltre che dell’art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 2000, della norma finale n. 6 dell’ACN RAGIONE_SOCIALE del 20.1.2005 in relazione alla quale alcuna censura è sollevata in ricorso.
7. Il residuo censorio, infine, è inammissibile perché, in disparte l’assoluta genericità delle allegazioni circa la dedotta violazione dell’art. 97 Cost. e della l. n. 241 del 1990 , nemmeno essendo precisato in cosa si sarebbe concretizzata la violazione o falsa applicazione delle norme innanzi richiamate, ogni valutazione è, in ogni caso a questo Collegio impedita dalla mancata conoscenza dei contenuti dell’Avviso di pubblico. Sulle insistite istanze istruttorie, sufficiente al fine di rimarcare l’inammissibilità della doglianza è il semplice rilievo che la parte
ricorrente nemmeno riporta nel mezzo dette istanze, né le localizza negli atti processuali, qui richiamato tutto quanto si è già innanzi detto con riguardo al necessario rispetto del principio di specificità.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2024