Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11770 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
sul ricorso 1496/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa d all’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappres. e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 3404/2019 del Tribunale di Milano, pubblicata il 5.04.2019 , e l’ordinanza d’inammissibilità n. 3972/2019 emessa dalla Corte d’appello di Milano, pubblicata in data 8.11.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/03/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Milano RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– subentrata alla RAGIONE_SOCIALE nel rapporto di conto corrente stipulato con la società attricechiedendo la restituzione della somma di euro 25.548,21, a titolo di ingiustificati addebiti per interessi anatocistici, interessi ultralegali, usurari, commissioni di massimo scoperto, e spese di tenuta del conto. Con sentenza del 5.4.19, il Tribunale rigettava la domanda, osservando che: circa gli interessi anatocistici, la banca aveva allegato e documentato di aver dato corretta esecuzione della delibera CICR 9.2.2000 mediante la pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U., inserendo la pari periodicità per la capitalizzazione degli interessi, creditori e debitori, in ordine alla modifica dell’art. 7 del contratto di conto corrente, curata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; era infondata la censura relativa al mancato invio della prescritta comunicazione al correntista, sia perché tale comunicazione non era dettata a pena di nullità, sia in quanto la banca aveva allegato di aver effettuato tale comunicazione nell’e stratto conto (fatto non contestato specificamente dall’attrice); a norma dell’art. 7, c. 2 e 3, della suddetta delibera, non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica contrattuale inserita non era peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza, in quanto, da una capitalizzazione solo semestrale degli interessi a credito, e trimestrali per quelli a debito, si era passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambe e parti; il prAVV_NOTAIO art. 7, c.2, richiedeva espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali, ma a quelle di fatto applicate dalla
banca; pertanto, era infondata le tesi che sosteneva il peggioramento delle suddette condizionie quindi la necessità di una nuova sottoscrizione- considerando il previgente divieto di anatocismo; pertanto, la banca aveva lecitamente applicato l’anatocismo dall ‘1.7.2000 fino alla chiusura del rapporto; era quindi necessario eliminare gli interessi anatocistici dall’apertura del rapporto sino al 30.6.2000, ma tale ricalcolo non era stato possibile perché la parte attrice, onerata della prova, aveva prodotto gli estratti conto solo dall’1.1.03; le parti avevano convenuto l a misura ultralegale degli interessi debitori, la misura delle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) , l’importo delle spese di tenuta del conto e le valute convenzionali applicate sui versamenti e sui prelevamenti; la critica concernente gli interessi usurari era generica e molto sintetica, non indicando se si trattasse di usura originaria o sopravvenuta, e il TEG riscontrato, limitandosi a rinviare ad una consulenza stragiudiziale ed a documenti dai quali non si evincevano i criteri del calcolo elaborato; non vi erano i presupposti della richiesta c.t.u. contabile in quanto esplorativa.
Co n ordinanza dell’8.11.19, la Corte territoriale dichiarava inammissibile, ex art. 348 c.p.c., l’appello della società, osservando che: erano da confermare le statuizioni del Tribunale in ordine alla legittimità dell’applicazione degli interessi anatocistici, in conformità della delibera CICR a partire dall’1.7.2000, la cui comunicazione sulla G.U. era sufficiente per l’applicazione della stessa; al riguardo, era infondata la tesi dell’appellante secondo la quale sarebbe stata necessaria una nuova pattuiz ione in quanto l’applicazione degli interessi anatocistici, in regime di reciprocità, sarebbe stata una condizione peggiorativa rispetto a quanto pattuito (cioè in base a clausole che prevedevano solo l’applicazione dell’anatocismo a favore
della banca); il confronto doveva essere effettuato tra le pattuizioni in concreto intercorrenti tra le parti, e non tra il nuovo regime di reciprocità e la pattuizione nulla antecedente; né vi era necessità di un nuovo accordo tra le parti, per insufficienza della comunicazione scritta al correntista; quanto alle c.m.s., come accertato dal Tribunale, le stesse erano state compiutamente pattuite, sia quanto alle condizioni che alle modalità di calcolo; pertanto, l’appello non aveva una ragionevole probabili tà d’accoglimento.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza de lla C orte d’appello , ex art. 348 c.p.c., con due motivi, illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1283,1284, 1857,1832, 2697, c.c., 120 TUB, per no n aver il Tribunale e la Corte d’appello dichiarato la nullità della clausola del rapporto di conto corrente in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, per violazione di norma imperativa.
In particolare, la ricorrente lamenta che: per i rapporti di conto corrente anteriori alla delibera CICR 9.2.2020, l’introduzione della pari periodicità trimestrale degli addebiti e accrediti degli interessi era variazione peggiorativa per il correntista, richiedendo pertanto la sottoscrizione della clausola; non era stata disposta la c.t.u. contabile; la pubblicazione sulla G.U. non autorizzava la banca a variare unilateralmente le condizioni contrattuali, se non sottoscritte dal cliente; il Tribunale aveva comunicato la variazione peggiorativa del conto corrente nell’e stratto conto, mentre tale forma di ricezione non comportava la decadenza del cliente dal diritto di contestare le nullità del rapporto bancario.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1346, 1418, 1325, c.c., 117, c.4, TUB, per aver i giudici di merito affermato la legittimità della clausola sulle c.m.s., che era invece indeterminata per mancata indicazione del criterio di calcolo e della periodicità dell’addebito, essendo solo indicato il tasso dello 0,250%.
E’ fondata l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso per omessa indicazione dei motivi formulati in appello formulata nel controricorso.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l’onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348 -bis c.p.c. non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno (Cass., n. 26936/16).
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass., n. 27703/20).
Nella specie, come eccepito, dall’esame del ricorso non si evince un’espressa, analitica esposizione dei motivi d’appello. Invero, parte ricorrente, dopo aver descritto i fatti di causa relativi al giudizio di primo grado, ha esposto di aver proposto l’att o di appello, indicandone le conclusioni, ma senza riportare i singoli motivi dell’impugnazione (come si evince chiaramente dalla lettura delle pagg. 5-7).
Il ricorso è altresì inammissibile anche esaminandone il contenuto.
Il primo mezzo lamenta che i giudici di merito abbiano disatteso la domanda volta alla rideterminazione del saldo previa eliminazione della capitalizzazione, che, prima della delibera CICR del 2000 sarebbe stata effettuata con cadenze diverse e, dopo la delibera, non sarebbe stata giustificata da un atto sottoscritto dalla società correntista.
Il motivo è inammissibile in tutti e due i suoi aspetti.
Quanto al primo profilo della doglianza, la ricorrente non tiene conto che la domanda, in riferimento all’arco temporale fino al 2003, è stata respinta per mancato deposito degli estratti conto, ed anzi il Tribunale ha chiaramente detto che la clausola sull’anatoci smo era illegittima, soggiungendo di non poter rideterminare il saldo in mancanza della necessaria documentazione.
Quanto al secondo profilo del primo motivo, va osservato che, secondo l’orientamento di questa Corte, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una
nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/20; n. 29420/20).
Tuttavia, nella specie, tale orientamento non appare applicabile in quanto la critica in esame avrebbe presupposto un accertamento di fatto, che non è stato effettuato. Invero, come eccepito dalla parte controricorrente, la doglianza non coglie la ratio decidendi poiché il Tribunale non ha omesso di dichiarare la nullità della clausola in tema di anatocismo, ma ha rigettato la domanda di ricalcolo e di restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, atteso che la produzione degli estratticonto da parte dell’attrice è avvenuta solo a partire dall’1.1.2003.
Il secondo motivo è altresì infondato. Parte ricorrente si duole che il contratto non indica il criterio di calcolo e della periodicità dell’addebito, essendo solo indicato il tasso dello 0,250%.
In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola negoziale che prevede la c.m.s. indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass., n. 19825/22).
Ora, dall’esame del controricorso, in particolar e, si desume che le clausole sulla c.m.s., riportate in relazione ai vari contratti di apertura di crediti succedutisi nel tempo, sono sostanzialmente determinate indicando i parametri sul quale calcolare il tasso dello 0.25 (v. pag. 24 in calce del controricorso).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio che liquida nella somma di euro 4.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 6 marzo