Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12388 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12388 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10303/2021 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché
contro
MIRAUTO
SRL;
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 900/2021, depositata il 5/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
Con la sentenza n. 5940/2013 il Tribunale di Roma rigettava la domanda della società RAGIONE_SOCIALE, che aveva chiesto di accertare ai sensi dell’art. 948 c.c., nei confronti di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE, che essa era proprietaria di un terreno e di condannare i convenuti all’immediato rilascio in suo favore del terreno e al risarcimento dei danni; rigettava altresì la domanda riconvenzionale di COGNOME di accertamento per intervenuta usucapione del suo diritto di proprietà sul terreno.
La sentenza è stata impugnata in via principale da RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale da COGNOME. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 5 febbraio 2021, n. 900, ha accolto il gravame principale e, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha accertato che la società RAGIONE_SOCIALE è proprietaria della porzione di terreno e conseguentemente ha condannato COGNOME al pagamento di euro 401.897,22, oltre a euro 1.291,14 mensili sino al rilascio del terreno.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1 c.p.c.
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha proposto difese.
CONSIDERATO CHE
La Corte anzitutto rileva l’assenza di incompatibilità del Consigliere COGNOME che ha formulato la proposta di definizione anticipata. Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione di cui all’art. 380 -bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio investito della decisione del giudizio, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c., dato che tale proposta non ha una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura d’altro canto quale fase distinta che abbia carattere di autonomia, con contenuti e finalità di riesame e di controllo della proposta stessa (così Cass., sez. un., n. 9611/2024).
Preliminare all’esame del quattro motivi in cui è articolato il ricorso è la verifica della sua procedibilità.
Il ricorrente ha dichiarato alla pag. 1 del ricorso che la sentenza impugnata -depositata il 5 febbraio 2021 -gli è stata notificata il 12 febbraio 2021. Agli atti -che la Corte è tenuta a consultare -ai fini del pregiudiziale controllo di procedibilità, non risulta depositata la relazione di notificazione della decisione impugnata, il cui deposito è testualmente previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. D’altro canto nello stesso ricorso, a pag. 42, si fa riferimento al deposito della ‘copia autentica della sentenza impugnata’, senza richiamare la relazione di notificazione e alla copia della sentenza presente in atti è allegata copia della notificazione del ricorso e non della notificazione della sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è stato notificato il 13 aprile 2021, quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta, come si è detto, il 5 febbraio 2021), non opera il principio che esenta dalle formalità di deposito della copia
della sentenza notificata nel caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve (cfr. Cass. n. 11386/2019 e Cass. n. 17066/2013).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile. Secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce, infatti, l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione di notificazione. La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando – come avvenuto nel caso in esame – la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia, come nel caso di specie, superiore a sessanta giorni (in tal senso cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 21349/2022).
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non essendo la decisione conforme alla proposta del Consigliere delegato non trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione