Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26281 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5168/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO CON DOM DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1888/2022 depositata il 30/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Tribunale di Padova RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al risarcimento del danno pari a 6.100,00 euro derivante dall’illegittima negoziazione di un assegno circolare, non trasferibile emesso a favore di NOME COGNOME e incassato da soggetto non legittimato ma apparentemente corrispondente al prenditore indicato sul titolo.
2.- Il Tribunale ha respinto la domanda, accertando che la convenuta aveva provato di aver agito senza colpa poiché -in assenza di alcuna evidenza circa la contraffazione del titolo o dei documenti di identificazione del presentatore dell’assegno – aveva identificato il cliente ponendo in essere tutti i controlli cui era tenuta.
3.La Corte d’Appello di Venezia ha accolto parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ritenendo negligente la condotta di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma, altresì, sussistente la dedotta responsabilità concorrente di RAGIONE_SOCIALE nella determinazione del danno preteso ex art. 1227 c.c., per aver inviato il titolo tramite posta ordinaria, concorso quantificato nella misura del 25%, misura che ha applicato anche agli effetti della compensazione tra le parti delle spese di lite.
4.- Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE che ha depositato nei termini memoria ex art. 380bis1 c.p.c. ribadendo le proprie difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile. Le difesa della ricorrente non ha ritualmente provveduto agli adempimenti prescritti dall’art. 369 c.p.c., avendo omesso di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, la copia autentica della sentenza impugnata nel termine perentorio (cfr. Cass., Sez. VI, 22/ 12/2017, n. 30918; 8/10/2013, n. 22914; Cass., Sez. I, 26/01/2006, n. 1635) di cui al primo comma della predetta disposizione, avendo, invero, depositato la copia autentica della sola sentenza di primo grado. L’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., esigendo, a pena di improcedibilità, che unitamente al ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude l’ammissibilità di equipollenti, impedendo in particolare possa supplire al mancato deposito la conoscenza che della stessa sentenza possa attingersi da altri atti del processo (cfr. Cass., Sez. I, 11/05/ 2020, n. 8769; Cass., Sez. V, 8/07/2015, n. 14207; Cass., Sez. lav., 18/3/ 2013, n. 6712). Anche considerando che all’inadempimento del predetto onere da parte del ricorrente possa ovviarsi in virtù della disponibilità in atti di copia autentica della sentenza comunque acquisita (cfr. Cass., Sez. V., 14/02/ 2019, n. 4370), deve ugualmente escludersi nella specie la procedibilità, non essendo stata, la copia, depositata neppure dalla difesa della controricorrente, né essendo stata la stessa allegata agli atti del fascicolo di secondo grado, presente in atti e depositato in via telematica dalla controricorrente, e valendo ratione temporis (il ricorso è stato notificato il 28.2.2023) il novellato art. 369 c.p.c. che non prevede più l’obbligo di richiedere con apposita istanza alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato la trasmissione del fascicolo d’ufficio.
1.2.Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, inoltre, il rilievo di ragioni d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d’ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101, comma 2,
c.p.c., vertendosi su questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante tale esito possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.Un. n. 8776 del 30.3.2021).
2.Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento sul compenso ed agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.9.2024.