Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9194 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17119/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in atti ;
-ricorrenti e controricorrenti incidentali –
Contro
Banco BPM RAGIONE_SOCIALE , in persona del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e dife sa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Oggetto:
intermediazione finanziaria obbligazioni argentine
AC – 04/04/2025
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 685/2020, pubblicata il 12 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela che aveva condannato la Banca Mercantile italiana (ora Banco BPM e in prosieguo, breviter : ‘la banca’) a corrispondere loro la somma di euro 23.588,38, oltre accessori, respingendo la domanda di pagamento della maggior somma derivante dalla richiesta di esonero alla restituzione delle cedole medio tempore percepite e dall ‘ omessa restituzione di altra somma pari al controvalore dei titoli italiani.
La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo, resistito dai ricorrenti principali con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la condanna alla restituzione delle somme oggetto di investimento finanziario pronunciata dal primo giudice era corretta, siccome conseguente alla dichiarata nullità -cui era equiparabile la categoria dell’inesistenza degli acquisiti di bond argentini per cui era causa; b) che alla dichiarata nullità conseguivano effetti restitutori in applicazione della disciplina dell’indebito , sicché del tutto corretta era la decurtazione dalla somma degli importi delle cedole già accreditate dalla banca agli investitori durante il rapporto di investimento, ivi compresi gli importi dei titoli italiani negoziati; c) che nessuna prova i clienti avevano
fornito in relazione alla peraltro solo adombrata infedeltà del funzionario della banca; d) che nessuna prova la banca aveva fornito che i clienti fossero ancora in possesso dei bond argentini di cui veniva chiesta la restituzione.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso principale lamenta:
Primo motivo. «1°) – Violazione dell’art. 360 n. 5 CPP in relazione all’art. 1965 Cc (omessa valutazione dell’intervenuta transazione)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di rilevare l’avvenuta cessazione della materia del contendere avendo i ricorrenti, nel corso del giudizio di appello, accettato la proposta di riacquisto dei propri titoli effettuata dalla Repubblica Argentina, con conseguenziale percezione del relativo controvalore a quel momento, al netto delle spese legali di primo grado.
Il motivo è inammissibile perché, in violazione dei requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione, non indica come, dove e quando la questione della cessazione della materia del contendere sarebbe stata ritualmente sottoposta e coltivata nel corso del giudizio di secondo grado, non consentendo quindi a questa Corte di valutare l’effettiva sussistenza del lamentato error in procedendo (sebbene erroneamente riferito al n. 5 anziché al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.); adempimento vieppiù necessario, atteso che la sentenza impugnata della questione della cessazione della materia del contendere conseguente all’ avvenuta transazione (del resto recisamente contestata dalla banca nel controricorso) non fa cenno alcuno.
Secondo motivo. «2°) Violazione dell’art. 360 nn. 4 e 5 CPC in relazione all’art. 112 CPC (non corrispondenza tra il chiesto e il giudicato, nullità della sentenza impugnata)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di pronunciarsi sulla novità o meno della domanda di restituzione del controvalore dei titoli italiani, oggetto di specifica censura in appello.
La censura è infondata atteso che la Corte territoriale, come peraltro lo stesso motivo in esame mostra di avvedersi, trascrivendo a pag. 9 il passo della motivazione inerente alla questione, non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla questione della restituzione dei titoli italiani, ma sul punto si è espressa, accomunandone la sorte a quella delle altre somme, in relazione alla generale disciplina dell’ indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., che ha ritenuto applicabile alla fattispecie. È da escludere, quindi, che vi sia stata omessa pronuncia sul punto, laddove alcuna doglianza il motivo in esame propone in relazione alla correttezza del l’interpretazione fornita in merito dalla Corte territoriale.
Terzo motivo. «3°) Violazione dell’art. 360 n. 5 CPC in relazione all’art. 1499 Cc (mancato riconoscimento degli interessi compensativi)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha qualificato come restitutori e non risarcitori gli effetti della pronunciata nullità degli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa.
Il motivo è inammissibile perché, in violazione dei requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione, non indica come, dove e quando la questione dell ‘ erronea qualificazione della domanda introduttiva sarebbe stata ritualmente sottoposta e coltivata nel
corso del giudizio di secondo grado, non consentendo quindi a questa Corte di valutare l’effettiva sussistenza del lamentato error in procedendo (ancora erroneamente riferito al n. 5 anziché al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.); adempimento vieppiù necessario, atteso che la sentenza impugnata della questione della natura degli interessi connessa alla qualificazione della domanda originariamente formulata dagli investitori non fa cenno alcuno.
2. Il ricorso incidentale lamenta: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 -2033 -2697 CC e 115 -116 CPC perché la Corte di appello non ha valutato le prove documentali offerte dalla banca ed ammesse da controparte – Art. 360, n. 3, CPC », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di rilevare che il comportamento processuale dei clienti era valutabile come ammissione dell’avvenuta percezione della somma di euro 7.500,00, pari al controvalore delle vendite di parte dei bond argentini detenuti in portafoglio, e per non avere quindi rilevato l’ ingiustificato arricchimento dei predetti conseguente alla mancata restituzione dei titoli scambiati e di quelli ancora detenuti. Il motivo è inammissibile in quanto, a dispetto della rubrica, è totalmente versato in fatto e pretende da questa Corte di legittimità una non consentita riedizione del giudizio valutativo delle prove, o della mancata prova -come nella specie sarebbe avvenuto -pretendendo, inoltre, di introdurre anche in maniera del tutto nuova (atteso che la sentenza impugnata non ne fa cenno e il motivo non documenta le relative modalità di introduzione e coltivazione della questione nel giudizio) la questione della presunta ammissione degli investitori rispetto alle allegazioni restitutorie della banca; così come nuova va valutata la questione
dell’ ingiustificato arricchimento degli investitore, che è domanda autonoma rispetto alla principale e di cui, parimenti, non v’è alcuna dimostrazione di rituale introduzione e coltivazione nella fase di merito.
Le spese di lite della presente fase di giudizio, stante la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese di lite inerenti alla presente fase di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.