Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5361 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4157 R.G. anno 2021 proposto da:
NOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, presso il quale è pure domiciliato;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ;
contro
ricorrente
nonché contro
Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE e Banca d’Italia ;
intimate
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia recante la data del 19 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Giudicando delle contrapposte domande di NOME COGNOME e Banca RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ii Verona ha accertato che, con riguardo ai rapporti di conto corrente e apertura di credito intercorsi tra le parti, il primo risultava debitore del saldo finale del conto acceso il 18 gennaio 2005, pari a euro 2.488,74, e ha condannato lo stesso attore al pagamento della predetta somma; la condanna è stata pronunciata in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, intervenuta volontariamente in giudizio quale cessionaria del credito in contestazione.
Hanno proposto appello sia RAGIONE_SOCIALE, sia Banca dei Monti di Paschi di Siena, sia NOME.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha respinto l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento dei gravami proposti da Banca Monte dei Paschi di Siena e da RAGIONE_SOCIALE, ha condannato il correntista al pagamento, in favore di quest’ultima, della somma di euro 104.439,70, oltre interessi legali.
Il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME si compone di due motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, costituita in giudizio a mezzo della procuratrice RAGIONE_SOCIALE. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo vengono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 117, 127, comma 2, t.u.b, (d.lgs. n. 385/1993), dell’art. 1350 c.c., degli artt. 2729 , 2725, comma 2, e 1832 c.c.. Si
lamenta che la Corte di appello, in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, abbia mancato di rilevare la nullità del contratto di conto corrente oltre che del primo contratto di apertura di credito in ragione della carenza della forma scritta, siccome prevista ad substantiam. Si osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice distrettuale, la mancata documentazione dei due contratti non avrebbe potuto ritenersi sanata dalla produzione degli estratti conto.
Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 1813, 1832 c.c., degli artt. 2729, comma 2, 2725, comma 2, c.c. e dell’art. 117 t.u.b.. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito all’apertura di credito -la quale comporta la semplice messa a disposizione di somme -un «effetto traslativo del denaro» che è proprio del contratto di mutuo. Si rileva, in sostanza, che l’atto diretto ad attribuire il potere di utilizzare una data provvista è ontologicamente distinto da quello consistente nell’erogazione del denaro .
Il ricorso è inammissibile.
2.1. – Quanto al primo motivo, nella presente controversia vengono in questione un contratto di conto corrente e due contratti di apertura di credito: il primo concluso il 26 giugno 1998 e il secondo in data 18 gennaio 2005. L’unico contratto scritto documentato in giudizio risulta essere il secondo contratto di apertura di credito (sentenza impugnata, pag. 13) e l’odierno ricorrente, all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, aveva dedotto la nullità per difetto di forma scritta sia del contratti di conto corrente che del contratto di apertura di credito del 26 giugno 1998 (sentenza, pag. 14); la questione fu poi riproposta in appello col terzo motivo di impugnazione incidentale (sentenza impugnata, pag. 16).
Il Tribunale di Verona aveva dichiarato inammissibile l’eccezione di nullità proposta da RAGIONE_SOCIALE e la Corte di merito ha confermato detta statuizione, osservando che l’odierno ricorrente non ave va alcun
interesse alla pronuncia di nullità del contratto di conto corrente, posto che ogni movimento contabile era stato compiutamente ricostruito grazie agli estratti dallo stesso NOME prodotti e considerato, inoltre, che dalla nullità in discorso sarebbe conseguito «lo stesso risultato (cioè la restituzione del capitale utilizzato maggiorato di interessi) che è conseguito alla ricostruzione del consulente come sopra ricordata» (sentenza impugnata, pagg. 16 s.).
La ratio decidendi spesa dalla Corte di appello, incentrata sul fatto che il ricorrente non avrebbe avuto interesse a invocare la nullità contrattuale, risulta aggredita in modo generico e perciò inefficace, facendo riferimento a una «inapplicabilità del percorso di calcolo, delle metodologie contabili, dei criteri analitico-valutativi, degli oneri vari e delle pretese debenze, invece utilizzati per la condanna impugnata» (ricorso per cassazione, pagg. 14 s.): locuzione, questa, non comprensibile nella sua vaghezza, e che denota la mancata aderenza del motivo di ricorso alla sentenza impugnata. Parte ricorrente avrebbe dovuto considerare, infatti, che la Corte di appello intese recepire le conclusioni del consulente tecnico, il quale, dopo aver escluso la ricorrenza di interessi usurari, aveva operato il ricalcolo del saldo eliminando gli interessi ulatralegali, la capitalizzazione e le spese (pag. 13 della sentenza). A fronte di una quantificazione del dare e avere operata senza considerare voci che non potevano effettivamente riconoscersi in assenza di pattuizione scritta, il ricorrente avrebbe dovuto formulare censure specifiche, ma ciò non è avvenuto.
2.2. – Col secondo mezzo, poi, l’istante imputa alla Corte di appello un’affermazione che la stessa non ha enunciato. Quanto riportato nella parte ini ziale del motivo – la circostanza per cui secondo la Corte di merito la soluzione suggerita dal c.t.u. aveva «determinato la mancata restituzione da parte del correntista, che aveva comunque riconosciuto l’utilizzazione del credito di cui all’anticipazione » -non costituisce asserzione del Giudice di appello, ma parziale riproduzione,
nella sentenza, del contenuto del contenuto dell’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE (cfr. pagg. 11 s. della sentenza).
2.3. Ciò posto, con riferimento a entrambi i motivi va fatta applicazione del principio per cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, la quale è rilevabile anche d’ufficio (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695).
3 . ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione