Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22201/2019 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
Comune di Pietrasanta , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME controricorrente – avverso la sentenza n. 1497/2018 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 21.6.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 .4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con contratto d’appalto di lavori pubblici del 16.7.2004, RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE , assunse dal Comune di Pietrasanta l’incarico di realizzare una palestra comunale in «INDIRIZZO».
Con determinazione dirigenziale del 3.11.2005, il Comune committente dispose la risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento dell’appaltatrice .
Sottoscritto con riserva il registro di contabilità, RAGIONE_SOCIALE attivò nei confronti del Comune di Pietrasanta due contenziosi davanti al Tribunale di Lucca: il primo per la condanna dell’ente al risarcimento dei danni da inadempimento, quantificati in € 367.198,82, in linea capitale; il secondo per il pagamento del saldo del corrispettivo di € 138.347,43, recato dal SAL (Stato Avanzamento Lavori) n. 2, sottoscritto il 12.10.2005.
Il Comune di Pietrasanta si costituì per resistere alla domanda in entrambi i giudizi. Nel primo caso, negando il proprio inadempimento e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni da inadempimento; nel secondo caso, opponendo il medesimo credito da risarcimento danni in compensazione del credito di controparte per il saldo del corrispettivo maturato per i lavori svolti fino alla risoluzione del contratto.
Il Tribunale di Lucca, riuniti i due processi e disposta consulenza tecnica d’ufficio, rigettò le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE, la quale si rivolse quindi alla Corte d’Appello di Firenze .
Instauratosi nuovamente il contraddittorio, la Corte territoriale rigettò l’appello dell’impresa, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Contro la sentenza di secondo grado COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
Il Comune di Pietrasanta si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, n. 4, c.p.c., «motivazione apparente – violazione artt. 111 Cost., 118 disp att. c.p.c., 132, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c.».
La ricorrente -premesso che il «punto centrale della controversia» è costituito dalla conformità o meno del progetto a base della gara d’appalto alle norme primarie e secondarie che definiscono i contenuti minimi obbligatori della progettazione -sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di una reale motivazione su questo aspetto, nonché il frutto di una errata applicazione del principio di non contestazione e delle norme che regolano l’apprezzamento delle prove .
Il secondo motivo è così rubricato: «art. 360, n. 4, c.p.c. – violazione artt. 116, 115 c.p.c., 2727, 2729 c.c.; art. 360, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione artt. 16, comma 5, legge n. 109/1994, 35, 38, 39 del d.P.R. n. 554/1999; artt. 1, 4 e 21 legge n. 1086/1971; 1, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 20 legge n. 64/1974; 65, 93, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001; d.m. LL.PP. 14.2.1992 … ; d.m. LL.PP. 9.1.1996 … , d.m. LL.PP. 16.1.1996 … ».
La ricorrente affronta qui direttamente il tema della conformità del progetto posto a base della gara d ‘a ppalto, mediante una dettagliata disamina del contenuto degli atti e dei documenti di causa, comprese le osservazioni del proprio consulente tecnico di parte, sostenendo che non avrebbero avuto risposta dal c.t.u. e che le conclusioni di quest’ultimo
sarebbero state acriticamente fatte proprie dalla Corte d’Appello .
Il terzo motivo denuncia, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «violazione artt. 116, 115 c.p.c., 2729, 2735 c.c. motivazione apparente – violazione artt. 111 Cost., 118 disp att. c.p.c., 132, 116 c.p.c.; art. 360, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione artt. 16, comma 5, 25 legge n. 109/1994, 26, 35, 36, 119, 133, 134 d.P.R. n. 554/1999; artt. 1175, 1176, 1206, 1375, 1218, 1453 e 1455 c.c.».
Il motivo censura, con le stesse modalità, analoghi errores in procedendo ed errores in judicando con riferimento alle cause della sospensione dei lavori per 90 giorni ordinata dal Comune committente e alla contestata conformità del progetto, anche dopo l’approvazione della variante n. 1 dell’11.10. 2014.
Il quarto motivo è rubricato «art. 360, n. 4, c.p.c. violazione artt. 115, 116, 61, 91, 191, 194 e 195 c.p.c.; art. 360, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione artt. 1218, 2729 c.c.; art. 16, comma 5, 25 legge n. 109/1994, 35, 38, 39, 134 d.P.R. n. 554 del 1999; artt. 1, 4 e 21 legge n. 1086/1971; 1, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 20 legge n. 64/1974; 65, 93, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001; d.m. LL.PP. 14.2.1992 … ; d.m. LL.PP. 9.1.1996 … , d.m. LL.PP. 16.1.1996 … art. 342 legge n. 2248/1865, all. F; artt. 35, 38, 39, 134, commi 6, 9 e 10, 119 del d.P.R. n. 554/1999; 10 del d.m. 145 del 2000».
Prosegue la minuziosa disamina degli atti di causa e del materiale istruttorio, per ribadire la tesi della impossibilità di dare esecuzione al progetto, anche dopo l’approvazione della variante, a supporto della denuncia di violazione di svariate norme di diritto sostanziale e processuale.
Il quinto motivo censura «art. 360, n. 4, c.p.c. violazione artt. 115, 116 c.p.c., 2700, 2727, 2729 c.c., motivazione apparente -violazione artt. 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c., 132 – art. 360, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione artt. 16, comma 5, 10 -ter , 25 legge n. 109/1994, 5 d.l. n. 35/2005, 140 d.lgs. n. 163/2006; artt. 34, 35, 38, 39, 43, 44, 90, 121, comma 2 d.l. d.P.R. n. 554/1999; art. 1218 c.c.».
Anche questo motivo sviluppa la critica alla decisione della Corte d’Appello con riguardo alla ritenuta idoneità del progetto variato a consentire l’esecuzione dei lavori (e al conseguente accertamento dell’inadempimento dell’impresa per non avere dato ulteriore corso ai lavori), traendo spunto, in particolare, da un confronto tra il valore ai prezzi d’appalto dei lavori ancora da svolgere e il ben più elevato valore posto a base della nuova asta per il completamento dell’opera.
I primi cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto accomunati dai medesimi profili di inammissibilità.
6.1. Un primo aspetto riguarda la denuncia congiunta -e, per così dire, alla rinfusa -di una pluralità di questioni, con l’ elencazione unitaria di svariate norme che si assumono violate, anche senza distinguere tra profili processuali e profili sostanziali.
È infatti insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui « Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da
un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall ‘ altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure » (Cass. n. 28541/2024; 18021/2016; 21611/2013).
6.2. In secondo luogo, il difetto di motivazione della sentenza (su cui si sofferma, in particolare, ma non solo, il primo motivo) rappresenta un vizio censurabile con il ricorso per cassazione soltanto nel caso estremo di riduzione al di sotto del «minimo costituzionale», ravvisabile se vi è «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», ovvero «motivazione apparente» o «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o, infine, «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. S.u. 8053/2014 e numerose successive conformi).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente nemmeno descrive un’ipotesi di totale mancanza della motivazione della sentenza, ma si limita ad evidenziare la mancata risposta a singoli punti delle difese svolte e delle osservazioni del c.t.p., imputando a lla Corte d’Appello di avere fatto proprie le conclusioni del c.t.u. in modo asseritamente troppo sbrigativo. Ma ciò nulla toglie al fatto che la Corte territoriale ha motivato in modo comprensibile il suo giudizio sul l’inadempimento del contratto d’appalto da parte della ricorrente , fermo restando che non è qui -e non può essere -in discussione la qualità della motivazione della sentenza impugnata, ma soltanto l ‘esist enza di una motivazione.
6.3. Un terzo e di per sé decisivo profilo di inammissibilità dei primi cinque motivi di ricorso poggia sulla constatazione che essi -ad onta dei numerosi e disordinati riferimenti normativi in rubrica -sono in realtà volti a sollecitare dalla Corte di legittimità un riesame del fatto, così come apprezzato e accertato dal giudice del merito.
Basti considerare che l ‘ illustrazione dei motivi, la quale si estende per circa cento pagine, è intarsiata di ampie e testuali trascrizioni di atti e documenti, ritenuti necessari allo scopo di raggiungere «il risultato di una ricostruzione della quaestio facti del tutto diversa» (pagg. 49 e s. del ricorso).
Ma è elementare il rilievo che non è questo il compito che la legge (art. 360 c.p.c.) e la Costituzione (art. 111, comma 7) assegnano alla Corte di Cassazione.
Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «violazione artt. 112, 115 e 116 c.p.c., artt. 2727, 2729, 2697 c.c. », nonché, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione artt. 16, comma 5, 10 -ter , 26, comma 4 -quater , legge n. 109 del 1994, 5 d.l. n. 35/2005, 121, 173 del d.P.R. n. 554/1999; artt. 1218, 1223 c.c.».
Questo motivo si concentra sul mancato accoglimento della domanda avente ad oggetto la condanna del Comune di Pietrasanta al pagamento del corrispettivo d’appalto come certificato nel SAL n. 2. In particolare, la ricorrente denuncia un’omessa pronuncia su questa domanda, essendosi la Corte d’Appello limitata a confermare la tempestività dell’eccezione di compensazione sollevata dal Comune committente, senza
decidere in alcun modo sull’ accertamento del credito opposto in compensazione.
7.1. Il motivo è fondato.
La Corte d’Appello non ha tenuto conto del fatto che il terzo motivo d’appello riportato alle pagg. 108 e 109 del ricorso -non si limitava a contestare l’ammissibilità della eccezione di compensazione opposta dal Comune al credito (del tutto pacifico) della società appaltatrice; conteneva anche una contestazione del credito opposto in compensazione, sotto il profilo della (negata) esistenza di un danno subito dall’ente appaltante a causa del pur accertato inadempimento della ricorrente.
Dalla motivazione della sentenza (contenuta in poche righe alla pag. 8) , si evince chiaramente che l’unico aspetto preso in considerazione è stato quello processuale (tempestività dell’eccezione , qualificata come mera difesa, in quanto riferita a una compensazione impropria, trattandosi di crediti reciproci scaturiti da un unico rapporto), mentre nessuna decisione è stata assunta sul motivo d’appello avente ad oggetto la contestazione del danno e, quindi, del diritto opposto in compensazione.
Su questa porzione della materia del contendere dovrà dunque pronunciarsi il giudice del rinvio, previa cassazione in parte qua della sentenza.
Infine il settimo motivo è rubricato «art. 360, n. 4, c.p.c. – violazione artt. 99, 101, 61, 157, 191, 194 e 195 c.p.c.».
Ci si duole che la Corte territoriale, abbia considerato inammissibile, perché tardiva, l’eccezione di nullità della c.t.u.
sollevata per avere il consulente acquisito documentazione presso il Comune di Pietrasanta senza la presenza delle parti. La ricorrente non contesta che sia corretta la regola applicata dal giudice d’appello secondo cui la nullità avrebbe dovuto essere eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione del c.t.u. (art. 157, comma 2, c.p.c.), ma sostiene: da un lato, di avere in effetti sollevato la questione già nella prima udienza successiva al deposito della relazione ; dall’altro lato, di averla comunque esplicitata nel successivo termine assegnato dal giudice per il deposito di osservazioni alla relazione del c.t.u.
8.1. Il motivo è infondato.
Quanto al primo aspetto, lo stesso ricorso riproduce il contenuto del verbale dell’udienza dell’8.11.2010, dal quale risulta chiaramente che, in quella occasione, furono mosse soltanto contestazioni di merito sul contenuto della relazione del consulente d’ufficio, del quale venne chiesto il richiamo a chiarimenti.
E a tale primo rilievo si associa la considerazione che il conseguente rinvio con la concessione di un termine per esame ulteriore e replica alla c.t.u. non poteva che avere ad oggetto, appunto, l’approfondimento di tali osservazioni in merito al contenuto della perizia, senza necessità di ipotizzare una rimessione in termini per sollevare eccezioni di nullità, di cui la ricorrente nemmeno sostiene che fosse stata chiesta (e men che meno esplicitamente concessa).
Non rimane allora che ribadire il principio di diritto per cui la nullità della consulenza tecnica d ‘ ufficio, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche
l ‘ udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l ‘ esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell ‘ elaborato del consulente (Cass. nn. 1744/2013; 22843/2006; 15133/2001). Nel caso di specie, comunque, l’udienza successiva al deposito della relazione del c.t.u. non fu di mero rinvio, avendo l’attuale ricorrente svolto osservazioni critiche sul merito della relazione stessa, senza tuttavia sollevare l’e ccezione di nullità.
In definitiva, accolto il sesto motivo di ricorso -dichiarati inammissibili i primi cinque motivi e infondato il settimo motivo -la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il sesto motivo di ricorso -dichiarati inammissibili i primi cinque motivi e infondato il settimo motivo -cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, per ché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima