Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15585 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12568/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO C/O AVV COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA n. 11250/2021 depositato il 28/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania, sull’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE -titolare di un credito alla stessa ceduto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – avverso il decreto del G.D. del fallimento di Primo Pasquale, ha ammesso l’opponente al passivo del fallimento in oggetto per l’importo di euro 472.295,15, dovuto a titolo di capitale in relazione al contratto di mutuo agrario di data 1.10.2002, rep. N. 3286, al rango chirografario.
L’opponente aveva, invece, chiesto di essere ammessa al passivo in via ipotecaria, giusta ipoteca iscritta in data 2.10.2002 ai nn. 7569/506, per la complessiva somma di € 735.224,39, come da certificazione ex art. 50 TUB.
Il Tribunale di Catania ha ammesso il credito in via chirografaria, e limitatamente alla somma richiesta in linea capitale, sul rilievo che non era stata prodotta la nota di iscrizione ipotecaria e tale omissione non consentiva neppure l’ammissione degli interessi, data l’impossibilità di conoscere il tasso. Il giudice ha evidenziato l’estrema lacunosità della domanda dell’opponente, la quale, non avendo indicato la data di risoluzione del contratto, non aveva posto nelle condizioni di evincere quale parte della somma richiesta fosse dovuta a titolo di interessi corrispettivi, e quale a titolo di interessi moratori, su quale importo e a partire da quale momento. Anche la certificazione ex art. 50 TUB., sulla scorta della quale era stata proposta la domanda, recava indicazioni non chiare e/o comunque contrastanti.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandolo a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi del ricorso, si pone la questione della violazione da parte della ricorrente del requisito di cui all’art. 366 comma 1° n. 3 c.p.c.
In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 5698/2012; Cass. n. 170002/2002013; Cass. n. 26277/2013; Cass. n. 6140/2015; vedi, recentemente, Cass. n. 33353/2023; vedi anche Cass. 26837/2020 e 8245/2018, in tema di documenti riprodotti integralmente) quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
Dall’esame del ricorso per cassazione emerge in modo evidente che la ricorrente, dopo aver trascritto integralmente da pag. 2 a metà di pag. 6 il decreto impugnato, nella parte del ricorso intitolata ‘FATTO’ , ha provveduto a trascrivere integralmente la domanda di ammissione al passivo, le conclusioni del curatore, il provvedimento del G.D., l’opposizione allo stato passivo, il dispositivo di rigetto del Tribunale, senza enucleare minimamente quali fossero le questioni sottoposte all’esame del giudice di merito, e provvedendo quindi a svolgere direttamente i motivi.
Ne consegue che la ricorrente non ha osservato il requisito della sommaria esposizione dei fatti di cui all’art. 366 comma 1° n. 3 c.p.c., omettendo la sintetica esposizione dei fatti, e affidando a questa Corte la scelta di quanto di quanto rilevasse dall’integrale lettura dei predetti atti processuali in ordine ai motivi poi svolti.
L’inammissibilità, in radice, del ricorso, per le ragioni sopra illustrate, determina l’assorbimento sia del primo motivo del ricorso, con è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. , 101 c.p.c., 98 e 99 L.F., sia del secondo motivo, con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 1224 e 2697 c.c., 50 TUB.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 10.12.2024