Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2748 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16583/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
– intimati
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 775/2022 depositata il 27/5/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/1/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 6/2021, dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE su istanza di RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di L’Aquila, a seguito del reclamo presentato dalla compagine debitrice, riteneva -fra l’altro e per quanto di rilievo in queste sede – del tutto irrilevante che il decreto ingiuntivo emesso in favore della società istante non fosse stato notificato alla debitrice, giacché il primo giudice aveva accertato
l’esistenza del credito di RAGIONE_SOCIALE sulla base delle fatture prodotte e degli assegni bancari emessi in favore di quest’ultima.
Constatava che la reclamante non aveva dimostrato, come era suo onere fare, di non aver superato i parametri dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall. nel periodo di riferimento.
Evidenziava che la diffida inviata da RAGIONE_SOCIALE alla creditrice istante conteneva un sostanziale, seppur implicito, riconoscimento del credito di RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE dato che contestava, in modo del tutto generico, solo l’ammontare del credito vantato dall a controparte, pari a € 355.000, risultando così abbondantemente superato il limite di € 30.000 previsto dall’art. 15, ultimo comma, l. fall..
Osservava che il mancato esperimento di una procedura esecutiva per il recupero delle somme vantate, lungi dal dimostrare la mancanza di uno stato di insolvenza, integrava un ulteriore indizio circa la situazione di dissesto finanziario in cui versava la società debitrice, di gravità tale da indurre RAGIONE_SOCIALE a giudicare di nessuna utilità l’esperimento di procedure esecutive per il recupero del proprio credito.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 27 maggio 2022, prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza.
Gli intimati fallimento di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo profilo di doglianza lamenta la ‘ contraddittorietà nella motivazione/assenza di prova/erroneità nella valutazione/soggettiva ed unilaterale configurazione dei presupposti/infondatezza ‘, in quanto la Corte distrettuale ha riconosciuto il credito della società istante sulla base di valutazioni generiche, palesemente infondate e non supportate da elementi certi, ravvisando in maniera discutibile una sorta di riconoscimento di
debito da parte di RAGIONE_SOCIALE all’interno della lettera di messa in mora inviata da quest’ultima ad RAGIONE_SOCIALE
4.2 Il secondo profilo di censura, nel prospettare l ‘ ‘ infondatezza dei requisiti di fallibilità/omessa verifica/negligenza nell’ approfondimento/vizio di ultrapetizione/mancato rilievo circa la vigenza del periodo pandemico ‘, denuncia l’assoluta mancanza dei requisiti normativi che legittimavano la dichiarazione di fallimento, dato che il tribunale non aveva verificato, come era suo onere, la sussistenza dei requisiti di fallibilità e aveva erroneamente valorizzato il rilascio a garanzia di due assegni bancari da parte del legale rappresentante, malgrado gli stessi fossero stati tratti sul suo conto personale.
4.3 Il terzo profilo di critica si duole della ‘ unilaterale/ soggettiva e non dovuta motivazione a sostegno delle ragioni del creditore/attribuzione presuntiva/contraddittorietà/infondatezza per mancanza di prova ‘, in quanto la Corte d’appello ha giudicato infondato il sesto motivo di reclamo (con cui si era rappresentato che l’assenza di tentativi di recupero delle somme dovute appariva sintomatica della mancanza di uno stato di insolvenza) sulla base di considerazioni personali, soggettive e presuntive mancanti di ogni dimostrazione di fondatezza.
4.4 L’ultimo profilo di contestazione assume che nel contesto del giudizio di reclamo la Corte di merito avrebbe dovuto verificare in maniera più approfondita l’esistenza e l’importo del credito vantato dalla società istante.
I vari profili di doglianza presentati dalla ricorrente risultano, nel loro complesso, inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ.
5.1 L’impugnazione proposta assume di voler censurare nel contempo alcuni vizi procedurali, in ragione del carattere contraddittorio e generico della motivazione della decisione impugnata, e alcuni vizi sostanziali, costituiti dalla mancata verifica, ad opera della Corte
distrettuale, del superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall. e dell’esistenza del credito dell’istante.
Un simile coacervo di critiche, che non richiama in alcun modo i canoni di censura previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non soddisfa l’onere previsto dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. di articolare il ricorso per cassazione in specifici motivi riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 24247/2016, Cass. 18829/2016).
Ciò nonostante che il giudizio di cassazione sia un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ.; sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 19959/2014).
Risulta perciò inammissibile il motivo di impugnazione che, come quello in esame, prospetti una pluralità di questioni non ricondotte, né immediatamente riconducibili ai canoni di critica previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.
5.2 Peraltro, l’onere di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col
precetto normativo, non potendosi demandare a questa Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 23745/2020).
Indicazione e raffronto che mancano totalmente nel caso di specie, dato che il ricorso, oltre a essere privo di un’elencazione ordinata dei motivi e delle norme di cui intende lamentare la violazione, risulta confuso e generico nell’assommare pretesi vizi della sentenza impugnata in questa sede e vizi della originaria sentenza di fallimento.
5.3 La costante giurisprudenza di questa Corte in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento ha ritenuto che l’art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (si veda, per tutte, Cass. Sez. U., 1521/2013).
Questo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte; il ricorso per cassazione, infatti, conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
Non è perciò sindacabile in questa sede l’accertamento della Corte di merito in ordine all’esistenza agli atti di un implicito riconoscimento del proprio debito in misura superiore al limite previsto dall’art. 15, ultimo comma, l. fall.
5.4 Allo stesso modo il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto, come nel caso di specie, da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014).
5.5 L’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., grava sul debitore, atteso che questa disposizione pone come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali ivi previsti (si veda, per tutte, Cass. 625/2016).
La sentenza impugnata, dunque, ha correttamente riconosciuto che era onere della società debitrice allegare e dimostrare il ricorrere dei requisiti impeditivi della dichiarazione di fallimento.
In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 15 gennaio 2025