Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19557 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19557 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24650-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
R.G.N. 24650/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 29/04/2025
CC
avverso la sentenza n. 3967/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 484/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma con la sentenza in atti ha rigettato l’appello svolto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto il ricorso proposto contro la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA per l’omesso pagamento, tra l’altro, dell’avviso di pagamento n. NUMERO_CARTA per l’importo complessivo di euro 8715,60.
La Corte d’appello in particolare ha rigettato tutte le eccezioni relative al difetto di notifica dell’avviso dell’iscrizione di ipoteca, in quanto l’indirizzo PEC utilizzato sarebbe stato erroneo e non sarebbe stato riconoscibile l’indirizzo PEC del mittente, ed ha pure respinto l’eccezione relativa al disconoscimento della documentazione prodotta in copia .
Avverso la pronuncia ha proposto il ricorso per cassazione immobiliare RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso. ADER Agenzia delle Entrate Riscossione si e’ costituita nella causa per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. INPS ha depositato procura speciale. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termini di 60 giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’articolo 26 del D.P.R. per avere la Corte d’appello respinto la reiterata eccezione di inesistenza della notificazione dell’atto impugnato e di tutti gli atti prodromici, pur risultando assolutamente pacifico come tali
notificazioni fossero tutte provenienti da casella PEC non iscritta in alcun elenco ufficiale ed in mero file PDF privo di firma. Nel caso in oggetto l’eccezione della ricorrente aveva riguardato gli atti prodromici mai ricevuti, asseritamente inoltrati da PEC, pacificamente non istituzionale.
2.Con il secondo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 2719 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente inefficace l’eccezione di disconoscimento della conformità all’originale delle copie ex adverso prodotte, pur riconoscendo l’assenza della necessità di vincoli di forma.
3.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso l’esame dell’eccezione di RAGIONE_SOCIALE relativa tanto alla sussistenza di alcuna prova in ordine alla fondatezza della pretesa vantata, tantomeno nella lauta misura di cui all’atto impugnato quanto relativa all’intervenuta prescrizione quinquennale.
4.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità posto che non riproduce e non indica i documenti relativi alle notificazioni ed agli atti su cui esso si fonda.
La ricorrente non ha riprodotto anzitutto le notificazioni e non ha prodotto e riprodotto le copie che ha disconosciuto.
Nel ricorso per cassazione non si trascrive né il ricorso in primo grado, né quello in appello relativamente alle eccezioni di inesistenza della notifica e di prescrizione del tutto genericamente richiamate.
5.- La dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c. postula l’esatta individuazione delle domande e delle eccezioni formulate in primo grado e reiterate in secondo grado.
6.- Non esiste nemmeno la violazione dell’art. 116 c.p.c. relativamente all’eccezione di disconoscimento, posto che la violazione dell’art.116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo il prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile alla stregua di una prova legale.
La censura non si confronta nemmeno col decisum che aveva ritenuto la relativa eccezione del tutto generica. Ed era onere del ricorrente quanto meno riprodurla nel ricorso.
7.- Anche la questione di prescrizione non è in alcun modo documentata e risulta attinente con l’accertamento di merito, la cui contestazione è inammissibile in questa sede di cassazione. 8 Del pari inammissibile è il terzo motivo che nel lamentare l’omesso esame non riproduce né il ricorso in primo grado né il ricorso in appello.
9.- In base alle argomentazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese non avendo gli intimati compiuto attività difensiva.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d ell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2025.
La Presidente
dott.ssa NOME COGNOME