Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10503 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2988/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 566/2019 depositata il 15/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
RAGIONE_SOCIALE avanzava ricorso avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui in epigrafe, al quale resisteva con controricorso la Curatela RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di NOME COGNOME, in persona del Curatore, AVV_NOTAIO.
Il Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALEa Sezione propose definirsi il ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., con declaratoria d’inammissibilità o, comunque, con pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza.
La ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso.
3.1. Fissata l’adunanza camerale di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità per il vizio genetico che l’affetta, il che esonera dall’esporre i motivi di censura.
4.1. Senza alcuna illustrazione RAGIONE_SOCIALEa vicenda e sintesi dei fatti salienti, l’atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito e l’integrale incollaggio RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, espone i motivi di ricorso.
4.2. Questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione RAGIONE_SOCIALE‘intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità RAGIONE_SOCIALEa sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale
ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione RAGIONE_SOCIALEa comprensione dei motivi stessi, situazione questa del tutto coincidente con la mancanza di esposizione (S.U. n. 16628/2009, n. 19255/2010, n. 5698/2012; ex multis, per le sezioni semplici: Cass. nn. 15180/2010, 6279/2011, 17168/2012, Rv. 621813, 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 18020/2013, 26277/2013, 2575/2015, 18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 2136/2017, 7025/2018, 10072/2018, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 1278/2020, 8826/2020, 10423/2020, 26837/2020).
L’accertata inammissibilità del ricorso per ragioni che prescindono dal vaglio dei motivi, determina l’insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ.
Il ricorrente, stante l’epilogo, va condannato a rimborsare le spese in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente Curatela, tenuto conto del valore, RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa causa e RAGIONE_SOCIALEe attività svolte, siccome in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Così deciso il giorno 13 marzo 2024.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Il Presidente
NOME COGNOME