Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11825 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11825 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9481/2022 R.G. proposto da
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in rappresentato e difeso persona del legale rappresentante pro tempore, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza n. 164/2022 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 27 gennaio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione – affidandosi ad un motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata la quale ha, in sede di appello,
LEASING
confermato la pronuncia di prime cure resa dal Tribunale di Siena di rigetto della opposizione dispiegata dalla RAGIONE_SOCIALEnonché da NOME e NOME COGNOME) avverso il decreto ingiuntivo n. 1395/2014 di condanna al pagamento della somma di euro 30.680,24 in favore della Monte dei Paschi di Siena Leasing & RAGIONE_SOCIALE S.p.A.RAGIONE_SOCIALE
resiste, con controricorso, Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE;
ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;
Considerato che
in via preliminare, non assume rilevanza l’omessa notificazione del ricorso introduttivo ad NOME e NOME COGNOME parti litisconsorti in grado di appello, stante l’i nammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso esplicate;
il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza
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comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718);
con l’unico motivo, ascritto a violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 cod. civ., parte ricorrente assume l’illegittimità della sentenza « nella parte in cui esclude che le congiunte pretese della società resistente, creditorie e di restituzione, configurino un illecito arricchimento, considerato che, in ragione del corrispettivo di ciascun contratto di locazione finanziaria, dell’importo com plessivo versato a titolo di canoni di locazione e del prezzo di acquisto dei beni oggetto di tali contratti, l a pretesa di pagamento delle somme portate dall’opposto decreto ingiuntivo, congiunta a quella di restituzione dei beni oggetto dei contratti de quibus , determina un invalido ed abusivo assetto degli interessi delle parti » e lamenta il mancato esercizio del potere di ufficio del giudice di riduzione della clausola penale eccessiva;
il ricorso è inammissibile, poiché – come puntualmente eccepito da parte controricorrente – inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.;
nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto – forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il req uisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni
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di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito;
al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/02/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926);
nella specie, l’atto di adizione di questa Corte omette radicalmente di illustrare la ragione causale del ricorso monitorio, i rilievi addotti con l’opposizione allo stesso, le difese esplicate dalla parte opposta nel giudizio di prime cure, il contenuto della sentenza conclusiva dello stesso, i motivi di gravame sollevati dall’odierna ricorrente con l’appello interposto, le argomentazioni svolte dalla parte appellata, la trama argomentativa sviluppata dalla decisione qui impugnata;
la gravissima deficienza espositiva testé evidenziata mina una pur minima (e, a fortiori , una adeguata e sufficiente) comprensione del fatto processuale ad opera di questa Corte, precludendo, per l’effetto, la disamina nel merito della questione posta con il motivo di ricorso;
il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza;
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attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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