Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4785 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, INDIRIZZO; RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, INDIRIZZO; RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, INDIRIZZO;
controricorrenti
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Napoli n. 2350/2019 pubblicata in data 30/04/2019 notificata il 15/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A quanto risulta dalla sentenza impugnata, il RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Napoli la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Caserta per sentirli condannare alla restituzione, previo ripristino RAGIONE_SOCIALE stato dei luoghi e inoltre risarcimento del danno da spossessamento, di un’area di mq. 460 di sua proprietà, abusivamente occupata dalla RAGIONE_SOCIALE, che vi aveva effettuato uno sbancamento per la realizzazione di una rampa d’accesso ad un fabbricato in corso di costruzione, e di un’area di mq. 1100 occupata dalla predetta RAGIONE_SOCIALE in base ad un decreto del RAGIONE_SOCIALE, giuridicamente inesistente.
Con sentenza non definitiva del 22.12.1995 il Tribunale accoglieva le domande restitutoria e ripristinatoria, e rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione del danno. Acquisita la disposta CTU, con sentenza definitiva del 6.12.2007, il Tribunale rigettava, invece, ogni pretesa.
Adita su gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza non definitiva, e dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza definitiva, la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 26 ottobre 2011, accoglieva l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica. Dopo aver evidenziato che la sentenza non definitiva era passata in giudicato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che l’area destinata a rampa di accesso non era di proprietà RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni statali, mentre l’altro suolo, appartenente al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -quale area di sedime di una caserma- e destinato a parcheggio
condominiale, era già stato restituito al RAGIONE_SOCIALE che lo aveva concesso in locazione ai condomini RAGIONE_SOCIALE‘edificio realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte annullò la sentenza definitiva e condannò RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido, al ripristino RAGIONE_SOCIALE stato dei luoghi, anche secondo le future determinazioni del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, oltre che al risarcimento dei danni, per il periodo ricompreso tra il 1.3.1992 ed il 31.12.1999 in ragione di € 1496,00 mensili, in riferimento ai canoni di mercato per posti auto scoperti, con devalutazione annuale ed interessi legali.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ricorrevano in via principale la RAGIONE_SOCIALE ed in via incidentale il RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza n. 13759/2017 la Corte di cassazione accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo fondati i motivi terzo e quarto del ricorso principale e di quello incidentale relativi alle statuizioni risarcitorie nei seguenti termini:
‘La pronunzia impugnata ha riconosciuto il diritto al risarcimento e lo ha liquidato in riferimento al valore locativo del bene usurpato. Ora, secondo la giurisprudenza maggioritaria (cfr., in proposito, Cass. 9/8/2016 n.16670; 16/04/2013, n. 9137; 28/05/2014 n. 11992; 08/05/2006 n. 10498; 11/02/2008 n. 3251; 10/02/2011 n. 3223; 15/10/2015 n. 20823; 07/08/2012 n. 14222) alla quale va data continuità, in caso di occupazione illegittima di un immobile è ravvisabile, secondo una presunzione iuris tantum, l’esistenza di un danno connesso alla perdita RAGIONE_SOCIALEa disponibilità del bene ed all’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, onde la relativa liquidazione può ben essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, id est al valore locativo del
bene. Ma, nella specie, a parte che non consta sia stato allegato alcunché al riguardo da parte RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni danneggiate, è incontroverso che il bene occupato fosse l’area di sedime risultante dal crollo RAGIONE_SOCIALE‘immobile adibito a caserma, sicché la liquidazione del danno rapportato alla locazione di un parcheggio è illogica, perché è riferita a manufatto diverso (parcheggio scoperto) rispetto a quello occupato (area di sedime), e senza neppure dedurre i costi RAGIONE_SOCIALEa relativa realizzazione.’.
La corte distrettuale in sede di rinvio esaminava pertanto la questione RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del danno per l’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘area oggetto di causa protrattasi dall’1/3/92 al 31/12/99 alla luce dei principi espressi dal giudice di legittimità.
Al riguardo la Corte di merito rideterminava il danno sulla base del valore venale stabilito nella nota RAGIONE_SOCIALE‘UTE di Caserta del 25/9/92 depositata nel corso del giudizio di primo grado, nella quale all’area di complessivi metri quadri 3880 era stato attribuito un valore venale, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa destinazione urbanistica prevista nel PRG, di complessive lire 776.000.000 in quanto non oggetto di contestazioni ed in quanto dotata di intrinseca oggettività ed attendibilità. Conseguentemente, ricavandosi da tale quantificazione il valore venale di lire 200.000/mq ossia euro 103,00, la corte quantificava il danno in euro 123.037,00.
Inoltre, respingeva la domanda di compensatio lucri cum damno per la successiva locazione RAGIONE_SOCIALE‘area de qua come parcheggio a partire dal 2000 essendo rimasto acclarato che per il periodo di occupazione illegittima Marzo 1992 -Dicembre 1999 alcun guadagno era stato ricavato dal demanio da tale area afferendo il contratto di locazione del parcheggio al condominio ad un periodo successivo decorrente dal 2000.
La sentenza veniva impugnata dalla società RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE del demanio e il RAGIONE_SOCIALE . Inoltre, si è costituito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Caserta aderendo alle conclusioni del ricorrente.
Il solo RAGIONE_SOCIALE di Caserta ha depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. con riferimento agli artt. 384, comma 2, c.p.c. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché agli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c. circa la valutazione e liquidazione del risarcimento del danno e art. 2697 c.c. in tema di onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
La corte territoriale avrebbe erroneamente ed illogicamente provveduto a liquidare il danno con riferimento al valore venale del bene, sebbene sia pacifico che il danno da occupazione illegittima temporanea sia da quantificare nel danno/conseguenza pari al valore del mancato godimento temporaneo del bene.
Con il secondo motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1241, 1223 e 2043 c.c..
La corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del principio affermato in sede di rinvio riguardante la compensatio lucri cum damno e in particolare la valutazione ai fini RAGIONE_SOCIALEa del
quantificazione del danno dei costi di realizzazione parcheggio a carico RAGIONE_SOCIALE‘odierna società ricorrente.
Con il terzo motivo si contesta la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese operata dalla Corte di Appello che non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘esito globale del giudizio e in particolar modo
RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento da parte RAGIONE_SOCIALEa Cassazione del ricorso RAGIONE_SOCIALEa società e del RAGIONE_SOCIALE con cassazione e rinvio alla corte distrettuale.
Risulterebbe, pertanto, errata la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in cui si provvede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese relativamente a ciascuna fase del giudizio, operando così una duplicazione con riferimento al giudizio di appello liquidando sia la fase conclusa con la sentenza cassata che la fase di riassunzione a seguito di Cassazione.
4. Il ricorso è inammissibile.
Va al riguardo premesso che ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e RAGIONE_SOCIALE posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi RAGIONE_SOCIALE doglianze prospettate (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).
Tale principio è stato successivamente affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ‘I l ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE censure in cui si articola il ricorso, non
essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione ‘ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014) e di recente ribadito da questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022).
Ciò premesso, è da rilevarsi come il ricorso introduttivo del giudizio di cassazione manchi completamente RAGIONE_SOCIALE svolgimento del giudizio di primo e secondo grado precedente all’ordinanza di cassazione con rinvio n. 13750/2017 che ha dato origine alla sentenza di Appello oggetto del presente ricorso.
Dalla lettura del ricorso per cassazione, come redatto dalla difesa del ricorrente, non è possibile evincere alcun elemento in ordine alla necessaria esposizione sommaria dei fatti di causa, tale da consentire al giudicante una esaustiva e completa cognizione RAGIONE_SOCIALE questioni di fatto e di diritto che sono state oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia di merito. Il mero richiamo all’ordinanza di rinvio RAGIONE_SOCIALEa cassazione e lo stralcio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non consentono di poter ritenere il ricorso ammissibile, in quanto totalmente privo RAGIONE_SOCIALE‘esposizione dei fatti di causa riguardanti il primo ed il secondo grado di merito, come prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c..
Ed invero, il ricorso riproduce pedissequamente i soli due motivi di ricorso per cassazione proposti dalla società RAGIONE_SOCIALE oggetto di accoglimento da parte di questa Corte con l’ordinanza di cassazione con rinvio n. 13750/2017 di cui viene, altresì, riportato il solo stralcio relativo ai motivi di accoglimento. Anche il richiamo alla sentenza di appello
oggetto di impugnazione è parziale e non consente di avere piena cognizione dei fatti di causa come dedotti nel corso del giudizio.
Tali profili di carenza del ricorso non possono che comportarne la integrale inammissibilità, con conseguente impossibilità per questa Corte di esaminare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure formulate aventi ad oggetto la errata quantificazione del danno come operata dalla corte di merito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. In ordine alle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Caserta le stesse vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale cui il RAGIONE_SOCIALE ha aderito nel merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione Civile,