Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8136 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8136 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
Oggetto: servitù
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5462/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, alla INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 903/2018, pubblicata il 14.2.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
3. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma primo, n.3 c.p.c..
L’impugnazione difetta della benché minima esposizione dei fatti di causa, oltre che di un’adeguata individuazione del contenuto delle domande, delle difese sollevate dalle parti nei gradi di merito e delle motivazioni delle pronunce adottate.
Il ricorso esordisce con una succinta esposizione dei motivi e con una brevissima premessa in cui è riportato sinteticamente il contenuto della pronuncia di primo grado, con il richiamo alle norme su cui si fondava la domanda, priva di ulteriori specificazioni, non essendo possibile, da tale parte espositiva, individuare le ragioni della lite, il contenuto delle reciproche pretese, dovutamente circostanziate, le vicende sostanziali che le avevano occasionate, le argomentazioni spese dalle parti in giudizio e le ragioni delle decisioni assunte nei due gradi di causa.
Tali indispensabili indicazioni non sono ricavabili neppure dal contenuto di singoli motivi, in cui si discute della sola qualificazione giuridica delle domande, del titolo e della congruità delle somme
pretese, senza alcuna illustrazione dei fatti rilevanti per la decisione sul ricorso.
Deve ribadirsi che nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c., è prescritto a pena inammissibilità, poiché l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014).
L’indicazione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014; Cass. 8277/2022; Cass. 6612/2022; Cass. 1352/2024).
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 4000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda