Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33290 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33290 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4166/2020 proposto da:
NOME COGNOME, difesa in proprio;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1306/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
considerato che,
con sentenza resa in data 20/06/2019, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo
grado ha condannato NOME COGNOME al risarcimento dei danni subiti da NOME COGNOME in conseguenza RAGIONE_SOCIALE inadempimenti in cui la COGNOME era incorsa nell’esecuzione del proprio mandato professionale di AVV_NOTAIO prestata in favore del COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come del tutto correttamente il primo giudice avesse individuato le forme RAGIONE_SOCIALE inadempimenti professionali contestati a carico dell’AVV_NOTAIO COGNOME, rispetto ai quali l’appellante non aveva neppure proposto specifici motivi di censura, nella specie omessi anche in relazione alla concreta determinazione del risarcimento del danno liquidato in favore del COGNOME;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; NOME COGNOME resiste con controricorso;
con ordinanza interlocutoria n. 10615 del 1° aprile 2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione relativa alle modalità di conferimento della procura RAGIONE_SOCIALE ad litem nel giudizio di cassazione;
ritenuto che,
dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, essendo emerso, sulla base delle ricerche eseguite presso il RAGIONE_SOCIALE, che la ricorrente, difesa in proprio, non risultava iscritta, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio della professione di AVV_NOTAIO dinanzi alle giurisdizioni superiori;
al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da un AVV_NOTAIO iscritto nell’apposito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, munito di mandato a margine o in calce all’atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione
della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso (v., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 – 01);
in particolare, la sottoscrizione del ricorso per cassazione e l’esistenza di una valida procura RAGIONE_SOCIALE devono necessariamente sussistere all’atto della notificazione dell’impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un AVV_NOTAIO che non figuri fra gli iscritti nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei cassazionisti (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021, Rv. 661629 -01;
il rilievo dell’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata iscrizione della ricorrente (difesa in proprio) nell’RAGIONE_SOCIALE avvocati abilitati all’esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori si aggiunge alle ulteriori ed autonome ragioni di inammissibilità, nella specie rilevabili con riguardo, da un lato, alla tardività del ricorso (notificato il 19/12/2019 a fronte della notificazione della sentenza in data 20/6/2019, secondo quanto attestato dalla documentazione proAVV_NOTAIOa dal controricorrente) e, dall’altro, al carattere meramente astratto e solo generico delle opposizioni sollevate dalla ricorrente nei confronti della decisione impugnata;
su tale ultimo punto, varrà sottolineare come l’assoluta carenza di qualsivoglia contenuto critico delle plurime argomentazioni contenute nella sentenza impugnata valga a escludere l’ammissibilità delle censure così come formalizzate dalla ricorrente nell’atto introduttivo dell’odierno giudizio di legittimità, dovendo al riguardo trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa
Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e RAGIONE_SOCIALE errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 – 01);
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente, difesa in proprio (con la conseguente irrilevanza della distinzione tra responsabilità della parte o del suo difensore, ai sensi di quanto precisato, ex plurimis , da Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021, Rv. 663013 -01), al rimborso, in favore del controricorrente (difeso dall’AVV_NOTAIO sulla base di una procura che, in quanto materialmente unita al controricorso, è da considerarsi conferita per il giudizio di cassazione, in conformità a quanto da ultimo stabilito in Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del
9/12/2022, Rv. 666374 – 01), delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, difesa in proprio, al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione