Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7305 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10419-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 666/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/10/2020 R.G.N. 310/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/12/2023
CC
RILEVATO CHE:
l’odierno controricorrente, ex dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, agiva per il ricalcolo del trattamento pensionistico. Assumeva l’errato computo RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione contributiva riconosciutagli ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 8, legge nr. 257 del 1992 per il periodo di esposizione all’amianto (dal 1973 al 1999);
in particolare, il pensionato chiedeva l’accertamento del diritto al ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa prestazione con inclusione di tutta la contribuzione effettivamente versata e, solo in via residuale, ai fini e nel limite del raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe 2080 settimane, di quella figurativa maturata per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esposizione all’amianto;
secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa parte privata, infatti, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva «caricato» un considerevole numero di contributi figurativi nelle quote A), B) e C) e, poi, non potendo superare il limite RAGIONE_SOCIALEe 2080 settimane, aveva inserito un minor numero di contributi ordinari, effettivamente versati, nella quota D), così conseguendone effetti negativi sulla misura del trattamento pensionistico, liquidato in base alla disciplina specifica per i RAGIONE_SOCIALE iscritti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale accoglieva la domanda;
la Corte di appello, investita RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la decisione di primo grado, seppure con una diversa motivazione;
la Corte territoriale si è preoccupata, innanzitutto, di delimitare la causa petendi che ha individuato nella «illegittima decurtazione RAGIONE_SOCIALEa base contributiva» utilizzata per il calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione (quota D). Ha affermato, in particolare, che «su tale penalizzazione fa perno la causa petendi RAGIONE_SOCIALE‘azione promossa dinanzi al Tribunale di Palermo». A tale riguardo, ha osservato, infatti, come il punto di partenza « necessario per focalizzare l’effettiva materia del
contendere» fosse offerto dal provvedimento di liquidazione emesso il 25.2.2011 dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Palermo. Da tale documento risultava, nella sostanza, come prospettato dal pensionato, che, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione, non erano stati considerati tutti i contributi effettivamente versati;
per la Corte distrettuale, l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva, invece, considerare la contribuzione effettiva e, solo in via residuale, utilizzare quella figurativa ove necessaria ad integrare quella effettiva. A fondamento RAGIONE_SOCIALEa raggiunta conclusione, richiamava la giurisprudenza di legittimità e, in particolare, le pronunce di Cass. nr. 5481 del 2012 e di Cass. nr. 17528 del 2002;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con un motivo;
ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, la parte privata;
il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
11. c on l’unico motivo di ricorso , l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deduce la violazione di plurime norme di legge (artt. 1 e 2, commi 1 e 2, del D.Lgs nr. 562 del 1996; art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 293 del 1956; art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 153 del 1969);
l’Istituto censura la sentenza impugnata e assume che il punto nodale RAGIONE_SOCIALEa questione non sarebbe stato centrato dalla Corte di appello;
il disaccordo in merito alla determinazione del trattamento pensionistico derivava, infatti, non dalla individuazione RAGIONE_SOCIALEa base contributiva ma, piuttosto, dalla corretta determinazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile;
14. p er l’ RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello non avrebbe valutato l’inesattezza, a monte, dei criteri posti a base dei calcoli elaborati dal pensionato. Questi, infatti, aveva assunto a base di calcolo (solo) la retribuzione media settimanale relativa al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza considerare quella relativa al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Invero, al fine di giungere alla corretta individuazione del parametro retributivo, la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto, in base alla disciplina di armonizzazione dei sistemi pensionistici, per il periodo anteriore al 1996, RAGIONE_SOCIALE‘importo più favorevole tra l’80% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO e l’88% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile determinata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, nr. 335, art. 1, comma 12, lett. a);
15. il motivo è inammissibile per difetto di specificità;
16. come sinteticamente illustrato nello storico di lite, per la sentenza impugnata, la controversia era, invece, insorta in ragione del fatto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ave va utilizzato, come avrebbe dovuto, la contribuzione figurativa in via residuale. In tal modo ne era derivata la liquidazione di un trattamento pensionistico inferiore a quello spettante;
17. l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non argomenta in merito a detta statuizione. Deduce altro e cioè che la divergenza nella determinazione, in concreto, del trattamento pensionistico è da imputare alla base retributiva pensionabile e, dunque, al parametro di riferimento utilizzato ai fini del calcolo ; per l’Istituto, tanto il pensionato quanto, poi, la Corte di appello avrebbero considerato, come retribuzione pensionabile, un valore inesatto;
18. osserva il Collegio che in disparte l’obiezione del controricorrente circa l’esattezza dei criteri di calcolo utilizzati, a monte dal pensionato e a valle dall’ausiliario , avuto riguardo alla disciplina vigente (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fino al
1996 e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 1997 in poi) – le censure, come genericamente formulate, non dimostrano affatto l’errore, in cui, in tesi, sarebbe incorso il Giudice del merito;
la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello nulla dice in relazione al profilo qui specificamente devoluto e i rilievi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE difettano del tutto RAGIONE_SOCIALEa trascrizione degli atti necessari a verificare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure;
in particolare, i l ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non riporta la consulenza tecnica, neppure nei passaggi essenziali, né sviluppa conteggi alternativi che diano conto del diverso esito;
alla Corte, in definitiva, non sono offerti gli elementi per verificare la tesi RAGIONE_SOCIALE‘Istituto ;
come sviluppato, il motivo non soddisfa il requisito di specificità, richiesto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 nr. 6 cod.proc.civ. che, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa CEDU, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se il motivo di ricorso non riassume adeguatamente il contenuto di tutto ciò (documenti compresi) necessari a soddisfare il requisito ineludibile RAGIONE_SOCIALE‘autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità RAGIONE_SOCIALEe censure a consentire la decisione (v. Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., Sez. Un., nr. 8950 del 2022);
per quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del l’AVV_NOTAIO, dichiaratasi antistataria;
va, inoltre, dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge, con distrazione in favore del l’AVV_NOTAIO.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14