Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16821 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11580/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliata, in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO EMAIL;
-ricorrente – contro
DIMENSIONE CASA DI NOME COGNOME e INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE
-intimate – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI TRENTO n. 890/2019 depositata il 2/12/2019.
C.C. 05 marzo 2024
r.g.n. 11580/2021
Pres. L. NOME COGNOME
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Tribunale di Trento con sentenza n. 890/2019 ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e confermato la sentenza n. 15/2017 del Giudice di pace di Mezzolombardo che aveva respinto l’opposizione proposta dalla predetta avverso il decreto ingiuntivo n.19/2015, con cui le era stato ingiunto da Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento di Euro 4.276,80 per non aver adempiuto all’obbligo di restituzione del credito concesso con contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto di un complemento d’arredo ;
per quanto ancora di rilievo, la Corte d’appello ha ritenuto che l’appellante non aveva fornito la prova di aver denunciato tempestivamente i vizi riscontrati nell’immediatezza della consegna di una poltrona, risalente al febbraio 2012;
avverso la decisione del Tribunale quale giudice d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo; sebbene intimate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità;
il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e il nominato Consigliere Relatore, NOME COGNOME il 30.09.2023 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 11.10.2023;
parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione in data 14 novembre 2023, corredata da nuova procura speciale, previa domanda di rimessione alla Corte costituzionale per un triplice dubbio di costituzionalità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c. ;
C.C. 05 marzo 2024
r.g.n. 11580/2021
Pres. L. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO la parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione del com binato disposto dell’art 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici, e dell’art 132 Codice del Consumo ; in particolare, contesta che il Tribunale, quale Giudice d’appello , non ha valutato la valenza indiziaria degli elementi acquisiti in giudizio al fine di dimostrare la tempestività delle contestazioni dei vizi idonee a risolvere il contratto di compravendita e quello di finanziamento in quanto negozi collegati funzionalmente;
che la proposta di definizione del giudizio ha ravvisato i presupposti per la definizione anticipata del giudizio osservando che: « l’evocazione dell’art. 2729 c.c. non risulta illustrato nei termini richiesti da Cass. S.U. n. 1785/2018 (punto 4.1 delle ragioni della decisione), con la specifica individuazione del ‘come’ il ragionamento svolto dal giudice di merito risulti irrispettoso del paradigma della gravità o di quello della precisione o di quello della concordanza e del perché una valutazione degli elementi istruttori compiuta alla stregua dei criteri di cui all’art. 2729 c.c. avrebbe dovuto comportare necessariamente la conclusione della tempestività della denuncia dei vizi»;
in via preliminare, va rigettata la richiesta di rimessione del giudizio alla Corte costituzionale ‘in ragione delle immanenti questioni incidentali di costituzionalità riguardanti l’art. 380 bis c.p.c. (vizi materiali e/o sostanziali in contrasto con norme Costituzionali) applicato al caso de quo’ rispetto a ciascuno dei profili di asserita violazione delle norme costituzionali prospettati;
3.1. i primi due profili, mediante cui si prospetta la questione della collegialità della decisione e quella della sinteticità della motivazione della proposta di definizione, i quali violerebbero , l’uno, gli artt. 25, 108 e 11 Cost. nonchè il disposto dell’art. 67 dell’ordinamento giudiziario (r.d. n.
C.C. 05 marzo 2024
r.g.n. 11580/2021
Pres. L. NOME COGNOME
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
12/1941) e l’altro, l’art. 24 comma 2 Cost. , sono manifestamente infondati;
questa Corte ha già di recente affermato che in tema di giudizio di cassazione è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 380bis .1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto l’udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all’udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni (Cass. Sez. 3, 11/12/2023 n. 34409);
in via più generale, è stato osservato che la stessa Corte costituzionale ha già numerose volte chiarito che «la costruzione dei modelli processuali rientra nella piena discrezionalità politica del legislatore, che rimane libero di esercitarla nei modi ritenuti più opportuni in relazione agli scopi prefissi, con il solo limite imposto dall’art. 3 Cost. alla adozione di soluzioni legislative obiettivamente irrazionali, in quanto del tutto avulse rispetto allo scopo ovvero lesive, in modo assolutamente ingiustificato di uno o più degli interessi di pari rango, tale per cui risulta del tutto omessa ogni valutazione di bilanciamento e del tutto arbitraria la compromissione dello o degli stessi (sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione di istituti processuali: tra le tante, Corte cost. sentenze nn. 12/2016, 216/2016, 64/2014, 216/2013, 68/1983)» (in materia di ‘parità delle armi’ test. pag. 4 in motivazione: Cass. Sez. 3, 13/10/2017 n. 24088);
3.2. il terzo profilo del dubbio di costituzionalità riguardante l’art. 380 bis c.p.c., concernente il dubbio sulla terzietà ed imparzialità del consigliere che, formulata la proposta di definizione del giudizio, possa far parte del Collegio quale relatore, una volta presentata apposita istanza dalla parte interessata all’accoglimento del ricorso , questione sulla quale è attesa la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte su
C.C. 05 marzo 2024
r.g.n. 11580/2021
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE ordinanza di rimessione del 19/09/2023 della Prima Presidente, non è, però, rilevante nel giudizio in esame, in quanto l’allora consigliere designato non compone il presente Collegio;
Il motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia <> del com binato disposto dell’art 2729 c.c. e dell’art 132 Codice del consumo, è inammissibile;
il Collegio condivide quanto ritenuto dalla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. in quanto la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. non illustra la censura secondo i criteri indicati da questa Corte (Cass. Sez. U, 24/01/2018 n. 1785, punto 4.1, delle ragioni della decisione), né indica puntualmente in quale modo il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza perché è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi;
al contrario, sfugge al concetto di falsa applicazione, la censura della ricorrente rivolta al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito perché essa si concreta in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo) ovvero nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1 cod. civ. (e ciò, tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse
C.C. 05 marzo 2024
r.g.n. 11580/2021
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali);
è pertanto inammissibile la doglianza, come quella di specie, che si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio facti , ponendosi su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti ; terreno che, come le Sezioni Unite, hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014), è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria;
infine, questa Corte ha già da tempo chiarito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ora nei limiti di cui al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394);
neppure può essere valorizzato quanto affermato nella memoria illustrativa depositata in data 21 febbraio 2024, non avendo parte
C.C. 05 marzo 2024
r.g.n. 11580/2021
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE ricorrente con essa offerto argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso oppure ragioni di dissenso, essendosi limitata ad argomentare nuovamente in fatto, confermando le ragioni della prospettata inammissibilità;
Non avendo le intimate svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese e ciò preclude l’adozione della condanna di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., quest’ultima correlata alla pronuncia sulle spese processuali;
per essere stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al 4° comma dell’art. 96 cod. proc. civ. , non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069); va, pertanto, disposta -ai sensi di quest’ultima previsione appena richiamata -la condanna della parte ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della somma della Cassa delle ammende.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, della Corte di Cassazione, in data 5 marzo 2024.
C.C. 05 marzo 2024 r.g.n. 11580/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE
IL PRESIDENTE NOME COGNOME