Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15145 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15145 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16041/2023 R.G.
proposto da
AZIENDE AGRICOLE DI COGNOMERAGIONE_SOCIALEDE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME NOME
– intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 676 del 19/4/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8/4/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-la Aziende Agricole di COGNOMECOGNOME di COGNOME RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il giudice della divisione giudiziale pendente tra l ‘ opponente e NOME COGNOME COGNOME aveva respinto l ‘ istanza ex art. 586 c.p.c. di sospensione o chiusura anticipata delle operazioni di vendita in favore dell ‘ aggiudicatario e unico offerente NOME COGNOME;
-il giudizio di merito si concludeva con la sentenza del Tribunale di Trani n. 676 del 19/4/2023, che rigettava l ‘ opposizione;
-avverso tale decisione la Aziende RAGIONE_SOCIALEDe Luca di Roseto COGNOME RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
–NOME COGNOME resisteva con controricorso;
-l ‘ intimato NOME COGNOME non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-ai sensi dell ‘ art. 380-bis c.p.c., in data 31/5/2024, veniva formulata proposta di definizione accelerata:
«I formulati motivi di ricorso appaiono: -) per un verso manifestamente inammissibili, nella parte in cui deducono una pretesa violazione degli artt. 720 e 721 c.c., sia per inconferenza rispetto al percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata sia perché, a tutto concedere, trattasi di contestazioni da rivolgere avverso provvedimenti precedenti e diversi rispetto a quello di rigetto dell ‘ istanza ex art. 586 c.p.c. di chiusura anticipata delle operazioni di vendita; -) per altro verso manifestamente infondati, apparendo la pronuncia gravata pienamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte in tema di sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c. (si veda Cass.
12/02/2024, n. 3887, cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).»;
-la ricorrente avanzava rituale istanza di decisione e veniva fissata l ‘ odierna adunanza camerale;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 8/4/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-il primo motivo è così formulato:
-come già rilevato nella proposta ex art. 380bis c.p.c.
;
-il secondo motivo è così formulato:
–
-oltre a rilevare che la censura si dirige contro l ‘ ordinanza con cui è stata disposta la vendita e non contro il provvedimento ex art. 586 c.p.c., si riscontra la violazione dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3 (che prescrive «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso»), 4 (che richiede «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione») e 6 (che impone «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l ‘ illustrazione del contenuto rilevante degli stessi») c.p.c.; la ricorrente non espone in maniera adeguata e completa il fatto processuale e, anzi, affastella in maniera frammentaria diverse circostanze e doglianze, attinenti a svariate controversie inter partes scaturite dalla divisione giudiziale, omettendo di riportare il contenuto dell ‘ istanza ex art. 586 c.p.c. e della decisione assunta dal giudice del giudizio divisorio, la data di quest ‘ ultima, le doglianze avanzate col ricorso ex art. 617 c.p.c. e la data di questo, il successivo provvedimento adottato in sede di divisione, la data e il contenuto dell ‘ atto introduttivo del merito, il testo della decisione impugnata; si tratta di elementi necessari a consentire la decisione della Corte, in quanto volti a dimostrare la tempestività dell ‘ iniziativa giudiziale della ricorrente, sia in relazione ai termini decadenziali prescritti, sia con riguardo alla coincidenza tra i motivi dedotti ab origine e quelli esaminati e decisi nel merito, sia in riferimento alla motivazione dei provvedimenti; la lacunosità dell ‘ esposizione si riverbera inevitabilmente
sulla specificità del motivo (e, invero, anche delle altre censure), tutt ‘ altro che chiaro e, anzi, criptico;
-inoltre, nel ricorso si fa riferimento ad atti (documenti, CTU, pronunce non definitive, altre impugnazioni) che non sono riportati, né adeguatamente illustrati, dando inammissibilmente per scontato che questa Corte Suprema sia tenuta ad esaminare ex officio tutte le vicende inter partes , anche acquisendo la relativa documentazione;
-anche il terzo motivo (
) è inammissibile perché la censura
;
-col quarto motivo si deduce:
-la censura è inammissibile -oltre che per la sua formulazione (come detto, in violazione dell ‘ art. 366 c.p.c.
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell ‘ art. 380bis , comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell ‘ art. 96 c.p.c.: conseguentemente, la ricorrente va condannata a pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 10.700,00 (pari all ‘ importo liquidato a titolo di compensi), a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle
ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell ‘ importo massimo previsto dalla citata disposizione);
-va dato atto, altresì, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore del medesimo controricorrente, della somma di Euro 10.700,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 5.000,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,