Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 24/04/2024
VENDITA
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO; – controricorrenti –
e
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione;
–
intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1640/2018 (pubblicata il 6 settembre 2018), la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. con ordinanza della Corte di appello di Venezia depositata il 17 aprile 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla difesa dei controricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2014, i sigg. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e il RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore -legale rappresentante pro tempore , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, la RAGIONE_SOCIALE nella qualità di costruttrice e poi di venditrice del complesso immobiliare denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, lamentando, quest’ultimo, vizi e difformità su alcune parti comuni dell’edificio, e gli altri attori, quali singoli proprietari esclusivi di alcuni immobili facenti del medesimo edificio, altrettanti vizi e difformità che attenevano le loro distinte unità immobiliari, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento, in favore di ognuno e in via separata, dei conseguenti danni, come quantificati in base ad una loro perizia di parte, rilevando che l’ATP che era stato precedentemente esperito aveva, in effetti, omesso il riscontro di taluni vizi e sottostimato altri invece accertati.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale eccepiva la decadenza della denuncia dei prospettati vizi e la prescrizione dell’esperita azione, deducendone, comunque, la
sua infondatezza; chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa l’impresa RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva fornito la piastrellatura per gli immobili. Quest’ultima interveniva in giudizio, contestava la domanda attorea, associandosi alle difese della convenuta e faceva presente che il materiale dalla stessa fornito era corrispondente alla normativa in materia ed era stato acquistato dalle società RAGIONE_SOCIALE e dalla società RAGIONE_SOCIALE, delle quali, a sua volta, chiedeva la chiamata in causa a titolo di manleva, evocazione in giudizio alla quale, tuttavia, non dava seguito pur essendo stata autorizzata.
All’esito dell’espletata istruzione probatoria, nel corso della quale veniva acquisto il fascicolo relativo all’ATP ed era svolta CTU, con la nomina dello stesso tecnico che aveva compiuto l’accertamento preventivo (il quale veniva investito dell’incarico di integrare quanto già verificato, in relazione agli invocati approfondimenti e rilievi mossi con le memorie ex art. 183 c.p.c.), l’adito Tribunale, con sentenza n. 1640/2018 (pronunciata e depositata contestualmente, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., in data 6 settembre 2018), così definitivamente statuiva: – accertava e dichiarava la presenza di vizi e difetti alle parti comuni del ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (ubicato in Sottomarina di Chioggia, INDIRIZZO), nonché alle proprietà esclusive dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché dei sigg. COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; – condannava la società convenuta RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma complessiva di euro 18.022,00, ritenuta necessaria per l’eliminazione dei denunciati vizi come accertati dal ctu, così ripartita: euro 13.312,00, oltre iva, per le parti comuni condominiali; euro 800,00, oltre iva, per l’immobile dei coniugi COGNOME; euro 1.960,00, oltre iva, per l’immobile di proprietà di COGNOME
NOME; euro 1.950,00, oltre iva, per l’immobile di proprietà dei sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME, con l’aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del deposito dell’ATP al pagamento effettivo; condannava, altresì, la stessa convenuta al pagamento delle spese giudiziali in favore degli attori e della terza (la società RAGIONE_SOCIALE) dalla medesima chiamata in causa.
A sostegno dell’adottata decisione il Tribunale di Venezia rilevava, innanzitutto, l’infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di decadenza relativa all’azione esperita, evidenziando che nell’assemblea condominiale del 6 luglio 2011, a cui aveva partecipato la stessa società convenuta RAGIONE_SOCIALE nella qualità di condomina, i condomini avevano prodotto (con allegazione al verbale assembleare) un analitico elenco dei vizi lamentati, che il legale rappresentante della citata società convenuta aveva sottoscritto, impegnandosi a porvi rimedio entro il 30 settembre 2011, in tal modo riconoscendone l’esistenza, così rimanendo impedita la decadenza prevista dall’art. 1495 c.c. per l’eventualità dell’intempestiva denuncia dei vizi.
Ciò premesso, il Tribunale -condividendo il contenuto della relazione del c.t.u., integrativa anche dei precedenti accertamenti e delle compiute valutazioni di cui al già svolto ATP, oltre alla confutazione dei rilievi dedotti dalla difesa della società convenuta -effettuava una ricognizione degli specifici vizi e difetti riscontrati sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari di proprietà degli (altri) attori, ravvisando la congruità delle somme come già indicate nello stesso ATP per l’eliminazione dei vizi riscontrati, rilevando, inoltre, l’estraneità ai fatti della società RAGIONE_SOCIALE, terza chiamata in causa, per avere la stessa fornito materiale rispondente ai requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989.
Decidendo sull’appello interposto dalla società convenuta soccombente, la Corte di appello di Venezia lo dichiarava -con ordinanza del 17 aprile 2019 inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. per sua manifesta infondatezza.
Contro la suddetta sentenza del Tribunale di Venezia (la cui impugnazione in appello era stata dichiarata inammissibile) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Hanno resistito, con un congiunto controricorso, i soli appellati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE.
La difesa dei controricorrenti ha anche depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, la società ricorrente ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la falsa applicazione dell’art. 1495, comma 2, c.c., per avere la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova erroneamente attribuito all’atto di riconoscimento operato dal legale rappresentante di essa società ricorrente un’efficacia impeditiva della decadenza e prescrizione con valenza ‘omnibus’, ossia con riferimento indiscriminato a tutti i vizi successivamente riscontrati in sede di ATP, senza doverosamente verificare nel dettaglio se avessero formato oggetto di riconoscimento proprio le singole imperfezioni o i vari difetti poi rilevati dal c.t.u., e senza operare i conseguenti necessari distinguo in punto di decadenza e prescrizione.
Con il secondo -subordinato – motivo, la società ricorrente ha dedotto -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 1490 c.c., per avere il Tribunale, fuorviato dalla presenza del presunto atto di riconoscimento operato dal legale rappresentante di essa società, del tutto omesso di verificare la sussistenza del requisito previsto dalla suddetta
norma, affinché il compratore possa far conto sulla garanzia dell’essere il vizio tale da ‘rendere la cosa inidonea all’uso a cui è destinata’ ovvero tale da ‘diminuire in modo apprezzabile il valore’.
Con il terzo, ulteriormente subordinato, motivo, la società ricorrente ha lamentato -con riferimento sempre all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione del D.M. n. 236/1989 e, per il suo tramite, dell’art. 1490 c.c., quanto meno nella parte in cui il Tribunale ha opinato per la sussistenza di un vizio connesso ad una asserita ‘scivolosità’ della pavimentazione dell’interrato dinanzi all’autorimessa e dei garage -pur risultando il coefficiente di attrito perfettamente conforme alle prescrizioni di legge per l’ipotesi di locali non esposti direttamente alle precipitazioni meteoriche, per i quali dunque la ‘condizione normale’ di utilizzo è quella asciutta.
Rileva il collegio che è necessario, innanzitutto, occuparsi dell’eccezione di inammissibilità formulata dai controricorrenti per non avere la ricorrente riportato, nel corpo del ricorso, né l’integrale motivazione dell’ordinanza emessa dal giudice di appello ai sensi dell’art. 348 -bis c.p.c. né, ancor prima, i motivi di appello formulati, e ciò al fine di rendere manifesto che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità si fosse o meno formato un giudicato interno.
L’eccezione è fondata.
Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., fra le tante, Cass. n. 10722/2014 e Cass. n. 27703/2020) l’affermazione del principio in base al quale nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la
conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.
E’ stato anche precisato che nel caso in cui l’appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l’atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione dei motivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell’appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l’impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l’esclusione della deducibilità del vizio di motivazione (Cass. n. 23320/2018).
Si è, inoltre, ulteriormente specificato (Cass. n. 2784/2015 e Cass. n. 21369/2020) che, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l’indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.
E’ stato, infine, adottata una interpretazione definitiva di sistema sull’argomento (v. Cass. n. 26936/2016), statuendosi che n el ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell’art. 348 -ter, comma 3, c.p.c., l’onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348 -bis c.p.c. non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno.
Orbene, a lla luce del complesso degli acquisiti principi giurisprudenziali appena riportati, il ricorso in esame non può che essere dichiarato inammissibile perché dal suo contenuto non si evince affatto quali fossero stati i motivi di appello proposti (v. pag. 6 del ricorso laddove si fa riferimento solo al numero dei motivi, sette, ma non si riportano minimamente nemmeno le violazioni dedotte), né si desume (sempre a pag. 6) per esteso il contenuto dell’ordinanza di inammissibilità adottata dal giudice di appello (richiamandosi sinteticamente tre stralci di argomentazioni, tra loro scollegate ed avulse dal contesto globale di detta ordinanza), così non consentendo di comprendere entro quali limiti e per quali ragioni fossero state gravate le statuizioni adottate con la sentenza di primo grado.
Con il contenuto del ricorso, la RAGIONE_SOCIALE, omettendo tali necessarie premesse per l’assolvimento del requisito di specificità, ha, peraltro, invocato (altrettanto inammissibilmente) -attraverso l’elaborazione dei tre motivi -un riesame, sollecitando in tal senso questa Corte, delle risultanze di merito compiute nei gradi precedenti, avendo richiesto di valutare i singoli vizi segnalati all’assemblea
condominiale del 6 luglio 2011 al fine di verificare se gli stessi fosse o meno conformi rispetto a quelli evidenziati in sede di ATP (con la prima doglianza), ovvero di rivalutare la gravità dei vizi degli immobili (con la seconda censura) e di considerare l’opportunità dell’esecuzione di un trattamento antiscivolo a parte della pavimentazione del condominio (con il terzo ed ultimo motivo).
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente -in favore dei controricorrenti (costituiti con un unico congiunto controricorso) – al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltra contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione