Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5503 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5503 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27486/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2720/2022 depositata il 26/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 26.4.2022 la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri e con la quale essa società, conduttrice di un immobile locatole da COGNOME NOME, era stata condannata al ristoro dei danni conseguenti all’esecuzione nell’immobile di lavori di modifica di impianti idraulici ed elettrici.
L’appellante aveva ivi dedotto che il giudice di prime cure non aveva in alcun modo tenuto conto delle eccezioni dalla stessa proposte e relative al fatto che al momento della stipula del contratto di locazione in data 17.2.1992 l’immobile era già stato adibito ad uso laboratorio di analisi ed ogni opera per la destinazione era già stata eseguita, non avendovi provveduto la nuova conduttrice.
Il convenuto appellato costituitosi aveva invece ribadito le proprie difese e chiesto il rigetto dell’appello.
Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che non vi fosse prova dell’esecuzione da parte dell’appellante a far data dal 1992 dell’esecuzione dei lavori con riferimento ai quali il COGNOME aveva richiesto il risarcimento del costo di ripristino dell’immobile, accoglieva l’appello riformando la sentenza impugnata.
Avverso tale pronuncia COGNOME NOME ha proposto ricorso articolato in quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Fissata l’odierna adunanza camerale, le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso, articolato in quattro motivi è, in realtà, diretto a sottoporre a questa Corte una sola questione di fatto e relativa all’omessa considerazione da parte del giudice del gravame dell’esistenza di un unico rapporto locatizio unitario decorrente dal 1980 fino alla data del rilascio dell’immobile da parte della RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2010.
Il ricorso, con riferimento al quale di seguito vengono comunque esaminati i singoli motivi, è assolutamente carente di specificità come prescritto dal disposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c..
In esso, infatti, non vi è alcuna indicazione dei documenti contrattuali relativi ai diversi rapporti locatizi che si assumono intercorsi, di cui non si richiamano specificatamente le singole clausole e dei quali non si indica neppure la collocazione della relativa produzione all’interno del fascicolo di primo o secondo grado.
Non risultano dunque adempiuti né gli oneri riproduttivi dei documenti ed atti sui quali si fondano i motivi e ciò sia direttamente, sia indirettamente -in questo secondo caso mediante indicazione della parte dell’atto indirettamente riprodotta -, né gli oneri di localizzazione in questo giudizio di legittimità dei documenti cui si fa riferimento. Sotto tale secondo profilo in chiusura del ricorso si dice prodotto fascicolo cartaceo contenente gli atti e i documenti sui quali è fondato il ricorso, ma si omette ogni localizzazione, sicché la Corte dovrebbe ricercare di sua iniziativa gli atti.
Ferma comunque l’assorbenza del rilievo svolto, i motivi comunque rimarrebbero inammissibili.
Con il primo motivo infatti, il ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. per «violazione dell’art.113 e 115 c.p.c. in riferimento agli artt.1230,1231,1587 e 1590 c.c.» avendo il giudice di secondo grado affermato che con la stipula del contratto di locazione in data 1.1.1988 tra RAGIONE_SOCIALE e Soc.dr.COGNOME NOME e dr.COGNOME Laboratorio RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE era stato stipulato un nuovo
contratto laddove nessuna novazione del rapporto doveva ritenersi intercorsa poiché il nuovo documento contrattuale includeva mere modifiche di carattere accessorio rispetto all’originario contratto.
Il motivo è del tutto inidoneo ad evidenziare una contraddizione nelle affermazioni della corte capitolina, dato che l’uso delle espressioni ‘nuovo contratto’ e ‘rinnovo contrattuale’ non evidenzia che con la prima si sia evocata la figura della novazione: è sufficiente considerare che dire ‘nuovo contratto’ non equivale in alcun modo a dire ‘novazione di un contratto precedente’, supponendo la novazione che le parti contemplino il contratto novato; comunque, le espressioni usate sono attinte senza considerare la valenza delle menzioni che la motivazione fa delle clausole contrattuali quanto all’art. 5 e all’art. 8 del contratto del 1988 e quanto anche alla non coincidenza soggettiva, nonché la valenza dei riferimenti che per il contratto del 1992 si fa alla clausola di cui all’art. 4 ed alla nuova precisazione dell’uso laboratorio di analisi, sicché l’argomentare del ricorrente risulta anche inidoneo a considerare sul versante proposto l’effettiva motivazione circa i risvolti sulle due espressioni usate.
Con il secondo motivo si censura ex art.360 n.5 la sentenza impugnata «per omesso esame di un fatto decisivo, ossia il complessivo ininterrotto ed unico rapporto contrattuale intercorso tra le parti senza che l’immobile fosse mai ritornato nel possesso del proprietario al momento dei successivi rinnovi. Travisamento ed erronea interpretazione delle clausole pattizie (art.4 accordo del 1992) la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e degli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e presenta carattere decisivo per il giudizio».
Il secondo motivo non individua alcun fatto omesso, come dovrebbe quanto alla censura ex n. 5 del 360, mentre quanto alla denuncia di ‘travisamento ed erronea interpretazione delle clausole pattizie (art. 4 accordo del 1992)’ denuncia un vizio in iure senza evocare quali norme
interpretative sarebbero state violate, come esige la giurisprudenza di questa Corte, così limitandosi, peraltro assertoriamente, a proporre una diversa lettura.
Si ricorda, in proposito, che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità per la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, solo allorché si deduca il modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 353/2025, Cass. n.2560/2007, Cass.n.24461/2005).
Infatti il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.32505/2023, Cass. n.10525/2022, Cass.n.9097/2017).
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art.360 n.4 in quanto «la motivazione è di manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione palesemente incomprensibile poiché il giudice dell’appello esaminando il contratto ricognitivo (quello del 1988) intervenuto tra le parti prima afferma che esse avrebbero stipulato un
‘nuovo contratto’ per poi affermare che le stesse hanno proceduto ad un ‘rinnovo contrattuale’».
Il motivo ripropone come censura di motivazione contraddittoria il preteso contrasto fra i termini di cui al primo motivo e merita le stesse considerazioni: in sostanza il motivo non si confronta adeguatamente con la motivazione esposta dal giudice del gravame atteso che, per quanto sopra esposto, le argomentazioni a suffragio della decisione danno chiaramente atto che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio è quello sorto nel 1992 e che non vi è prova che nuove opere siano state eseguite dalla conduttrice dopo tale data.
Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art.115 c.p.c. in relazione all’art.360 c.1.n.5 c.p.c. » in quanto ‘il giudice di merito ha valutato le prove ed in genere le risultanze probatorie omettendo di esaminare e di ritenere un fatto storico principale la cui esistenza risulta evidente agli atti processuali e ha costituito oggetto di discussione tra le parti e presenta carattere decisivo consistito nella circostanza rilevabile dai diversi contratti ricognitivi succedutisi tra le parti che l’immobile non è mai stato restituito nel corso dell’intero rapporto locatizio’ .
Il motivo è dedotto senza rispettare i criteri a suo tempo indicati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020.
Il ricorso deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile.
In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 3.500 per compensi oltre ad euro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 3.500 per compensi oltre ad euro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27.1.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME