Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33782 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33782 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27478-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente e ricorrente incidentale-
nonchè contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, nello studio de ll’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 911/2018 della CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositata il 15/06/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME, appaltatore, e COGNOME NOME, direttore dei lavori, innanzi il Tribunale di Urbino, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivato dalla scorretta e incompleta esecuzione di un appalto per la ristrutturazione di un casale. Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda. Il COGNOME chiamava in causa in garanzia RAGIONE_SOCIALE, la quale a sua volta si costituiva resistendo alla domanda svolta nei suoi riguardi.
Con sentenza n. 157/2012 il Tribunale rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 911/2018, la Corte di Appello di Ancona rigettava l’appello principale spiegato dall’originaria attrice e dichiarava inammissibile quello incidentale interposto dallo COGNOME, confermando la decisione di prima istanza.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia COGNOME NOME, affidandosi a sei motivi.
Resistono con separati controricorsi COGNOME NOME, spiegando ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, e COGNOME NOME, spiegando anch’egli ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico articolato motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso in resistenza al ricorso incidentale di NOME.
Con atto datato 8.2.2019 il procuratore della parte ricorrente ha rinunciato al mandato.
In prossimità dell’adunanza camerale i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi del ricorso principale, occorre evidenziare che lo stesso difetta completamente della narrazione della vicenda processuale. La parte ricorrente, infatti, afferma di essere comproprietaria di un casale di particolare valore storico, ubicato in territorio del Comune di Urbino; di aver affidato a COGNOME NOME le opere finalizzate al restauro conservativo del cespite; e lamenta che queste ultime sarebbero state eseguite in modo non soddisfacente e con grave ritardo rispetto alle previsioni (cfr. pagg. da 2 a 6 del ricorso, parzialmente occupate da fotografie e riproduzioni di documenti). Di seguito, la parte ricorrente deduce di aver ricevuto dal Comune di Urbino dichiarazione di non collaudabilità delle opere e conferma della mancata presentazione al predetto ente locale del certificato di collaudo o dell’attestazione di conformità alla normativa antisismica e lamenta che la Corte di Appello, ‘a dispetto delle risultanze istruttorie e dell’evidenza della situazione, sia in merito alle responsabilità del progettista e della Ditta appaltatrice sia in ordine ai danni subiti dalla
proprietà …’ (cfr. pag.7) abbia disatteso la sua domanda. In nessun modo, dunque, la ricorrente dà conto del contenuto della domanda proposta in prime cure, né delle difese svolte dalle parti convenute, né descrive la vicenda processuale, sia pure nei suoi tratti salienti, ma, dopo le scarne considerazioni iniziali sin qui richiamate, passa direttamente all’esposizione dei motivi di ricorso, con i quali lamenta, rispettivamente:
-con il primo motivo, l’omesso esame di fatto decisivo e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare l’eccezione di nullità della C.T.U. che era stata sollevata dall’odierna ricorrente;
-con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto nuova, e inammissibile, la deduzione, da parte dell’odierna ricorrente, di un cedimento strutturale manifestatosi in epoca successiva al momento in cui il Tribunale aveva trattenuto la causa in decisione;
-con il terzo motivo, la violazione degli artt. 1453 e 1667 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente utilizzato il criterio valutativo di cui all’art. 1667 c.c., pur in presenza di un’opera non ultimata. A giudizio della parte ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare l’inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori utilizzando il criterio generale di cui all’art. 1453 c.c.;
-con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente inquadrato la domanda nell’alveo di cui all’art. 1667 c.c., senza applicare invece l’art. 1453 c.c.;
-con il quinto motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e ss. e 1667 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell’istruttoria esperita nel corso del giudizio di merito, attribuendo la causa della mancata ultimazione delle opere appaltate alla conflittualità esistente tra i committenti, piuttosto che all’inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori, senza considerare che il primo è tenuto per legge a segnalare le eventuali carenze ed errori progettuali e, se non ottempera a tale obbligo, è responsabile dei danni derivanti all’opera eseguita;
-con il sesto ed ultimo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare il danno derivante alla ricorrente per effetto della mancata utilizzazione del cespite immobiliare oggetto dell’appalto di cui è causa.
La mancata esposizione dei fatti di causa, con riferimento al contenuto delle domande ed eccezioni proposte dalle parti ed allo svolgimento della vicenda processuale ed alle questioni decise, implica l’inammissibilità del ricorso, trovandosi la Corte nella impossibilità di comprendere i punti esatti della controversia insorta e come essi sono stati decisi e di valutare di conseguenza i motivi. Va data continuità, infatti, al principio secondo cui ‘Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 n. 3 c.p.c.,
dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018, Rv. 648165; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7025 del 12/03/2020, Rv. 657279; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv. 630843).
L’inammissibilità del ricorso principale implica l’assorbimento di quelli incidentali condizionati, rispettivamente proposti dallo COGNOME e dal COGNOME.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in € 8.000, di cui € 200 per esborsi, in favore di COGNOME NOME; in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, in favore di COGNOME NOME; in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, in favore di RAGIONE_SOCIALE; in tutti i casi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda