Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30920 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30920 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8907/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, da considerarsi per legge domiciliata in ROMA, presso la Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 3383/2021 depositata il 23/09/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale terzo datore di ipoteca, proponeva opposizione al provvedimento del 21.12.2017, emesso nell ‘ ambito della espropriazione immobiliare promossa dalla RAGIONE_SOCIALE di Credito Cooperativo di RAGIONE_SOCIALE in danno della RAGIONE_SOCIALE, con cui il giudice dell ‘ esecuzione aveva rigettato l ‘ istanza, proposta dalla ricorrente, con la quale la società aveva chiesto di essere autorizzata ad eseguire lavori su alcuni beni mobili che si trovavano all ‘ interno degli immobili oggetto di pignoramento; la predetta NOME contestava la legittimità del provvedimento deducendo sotto molteplici aspetti la sua irregolarità formale.
Il giudice dell ‘ esecuzione, all ‘ esito della fase sommaria, rigettava l ‘ istanza di adozione di provvedimenti indilazionabili ed urgenti confermando il provvedimento opposto.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 33832021, pubblicata il 23 settembre 2021, qualificata l ‘ opposizione ai sensi dell ‘ art. 617 co. 2 c.p.c., ne dichiarava l ‘ inammissibilità in considerazione del fatto che con l ‘ atto introduttivo della fase di merito non era stata reiterata la domanda svolta con il ricorso; la COGNOME aveva, infatti, insistito esclusivamente nella richiesta di revoca dell ‘ ordinanza emessa ai sensi dell ‘ art. 618 c.p.c.
Con il ricorso in esame la NOME impugna la decisione del Tribunale di Bari prospettandone l ‘ illegittimità per cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEre procedente, resiste con controricorso.
È stato evocato in giudizio anche NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede si dichiari inammissibile il ricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. All ‘ esito dell ‘ adunanza camerale, il Collegio si è riservato il deposito
dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale è, come cennato, articolato in cinque motivi.
Il Collegio non ritiene di procedere a scrutinio dei singoli motivi di ricorso, perché la sommaria esposizione dei fatti di causa in esso contenuta non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, essendo inidonea a far comprendere – quanto meno nei suoi contenuti essenziali – l ‘ intervenuto svolgimento dei fatti di causa, l ‘ esatto ruolo dei soggetti in essa coinvolti, l ‘ indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, le argomentazioni essenziali della sentenza impugnata. Neppure attraverso la lettura dei motivi è possibile avere un quadro sufficientemente chiaro della vicenda processuale; e, com’è noto, è sempre esclusa la possibilità di colmare eventuali lacune del ricorso con un atto successivo.
A quanto è dato comprendere, nell ‘ ambito di una procedura esecutiva risalente al 2001 è stato posto in vendita un compendio immobiliare di interesse culturale, per la vendita del quale la ricorrente assume che fosse necessaria una autorizzazione ministeriale alla vendita, mancante; all ‘ esito dell ‘ aggiudicazione, è stato emesso il decreto di trasferimento ed immesso in possesso l ‘ aggiudicatario, il cui nome non è neppure menzionato nel ricorso e che non è mai stato evocato in giudizio.
La ricorrente ha depositato al g.e. una istanza, ex art. 486 c.p.c., di autorizzazione all ‘ esecuzione di alcuni lavori su beni mobili di interesse culturale non meglio individuati (dei quali solo in memoria – e quindi in modo inammissibile – si dice fossero inamovibili) siti nell ‘ immobile oggetto di pignoramento, che è stata rigettata dal g.e.
Oggetto dell ‘ opposizione parrebbe così essere stata l ‘ ordinanza che non autorizzava la società ricorrente all ‘ esecuzione di lavori sui
beni mobili che si trovano all ‘ interno dell ‘ immobile trasferito in sede di aggiudicazione. La ricorrente non riporta neppure i motivi di opposizione proposti al giudice di merito.
Solo dalla lettura del provvedimento impugnato si può ricostruire qualche ulteriore , ma anch’esso frammentario, elemento della vicenda con un miglior grado di comprensibilità e completezza: si comprende che l ‘ altro intimato, NOME COGNOME, parte del giudizio già nei gradi di merito (e che aveva ivi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva), era il professionista delegato alla vendita, nei cui confronti la ricorrente proponeva, in sede di opposizione agli atti esecutivi, domanda di risarcimento dei danni.
Come osservato dal Procuratore generale, sarebbe stato onere della RAGIONE_SOCIALE ricostruire esattamente il contenuto delle doglianze svolte con il ricorso introduttivo depositato presso la cancelleria del giudice dell ‘ esecuzione, successivamente riproposte con l ‘ atto di citazione con cui la causa è stata coltivata nel merito, ai sensi dell ‘ art. 618 c.p.c., mentre ciò si comprende solo attraverso la lettura del provvedimento impugnato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile (analogamente a quanto dichiarato con le precedenti ordinanze n. 152 del 2023 e n. 11736 del 2023, in analoghe vicende tra le stesse parti, conclusesi con lo stesso esito sempre in ragione della oscura esposizione della vicenda processuale da parte della ricorrente), in quanto inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall ‘ art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito.
Nell ‘ intendere la portata di tale elemento di contenuto – forma dell ‘ atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall ‘ art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per
cassazione deve contenere l ‘ esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un ‘ esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. n. 23783 del 2023; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926). Ciò posto, il ricorso non soddisfa l ‘ illustrato contenuto minimo.
Il ricorso appare vieppiù inammissibile in considerazione del fatto che la RAGIONE_SOCIALE non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui essa afferma che la causa di merito reca una domanda nuova, mai formulata con il ricorso depositato nella cancelleria del giudice dell ‘ esecuzione.
L ‘ inammissibilità del ricorso, e la sua inidoneità a promuovere una decisione sul merito della causa esime dal dover disporre l ‘ integrazione del contraddittorio con rimessione della causa al primo
giudice, altrimenti necessaria in quanto non è stato infatti evocato in causa l ‘ aggiudicatario, litisconsorte necessario per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 17441 del 2019), identificabile solo a seguito della lettura della sentenza impugnata perché neppure menzionato nel ricorso, tanto più che le contestazioni involgono profili che attengono alla validità ed efficacia del decreto di trasferimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall ‘ obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell ‘ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, ove effettivamente dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 8.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 25