Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34789 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34789 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1866/2023 R.G. proposto da
COMUNE DI SAN NICOLA LA COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL )
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
Oggetto:
Contratto di
somministrazione – canoni idrici.
CC 21.10.2024
Ric. n. 1866/2023
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
avverso la sentenza n. 2097/2022 depositata il 15.11.2022 dal Giudice di Pace di Caserta, notificata il 23.11.2022.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Il Sig. NOME COGNOME adiva il Giudice di Pace di Caserta convenendo in giudizio il Comune di San Nicola La Strada per proporre opposizione avverso la fattura n. 7811 Ruolo Idrico 2016/2017, notificatagli dal predetto Comune, gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 24 1,00; sosteneva che il diritto di chiedere i crediti per il canone idrico di cui alla fattura impugnata si era prescritto ai sensi e per gli effetti della legge n. 205/2017 e modificata dalla legge n. 160/2019.
Nella resistenza del convenuto Comune il Giudice di Pace di Caserta con sentenza n. 2097/2022, accoglieva la domanda.
Avverso la sentenza Giudice di pace, il Comune di San Nicola La Strada ha proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivo d’impugnazione; sebbene intimato NOME COGNOME non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
il Comune ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
con l’unico motivo di ricorso il Comune ricorrente censura la ‘ Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1n. 3 ) ‘; in particolare, assume che il
CC 21.10.2024
Ric. n. 1866/2023
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
Giudice di pace avrebbe non correttamente applicato il disposto dell’art. 10 della l. n. 205 del 27.12.2017, ritenendo che alle fatture con scadenza successiva all’1.01.2020 si applica la prescrizione biennale relativamente alle a nnualità in esse contenute, affermando che ‘l’eccezione di intervenuta prescrizione risulta fondata. All’uopo si osserva che dal 1° Gennaio 2020 anche per le bollette dell’acqua, l’utente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati rel ativi ai consumi più recenti di due anni’;
in proposito il Comune ricorrente evidenzia che la formulazione letterale dell’art. 1 comma 10 della legge n. 205 del 27.12.2017 rimanda all’art. 1 comma 4 che testualmente recita: ‘Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corri spettivo si prescrive in due anni… Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni’, e che il comma 10 citato statuisce: ‘le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020’; ne consegue che il legislatore, per effetto del combinato disposto dei commi citati, per quanto riguarda i consumi idrici a partire dal 1° gennaio 2020, stabilisce che il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, relativamente alle fatture la cui scadenza è successiva; nulla dice il legislatore riguardo il periodo di fatturazione, limitandosi a fare riferimento alla scadenza della fattura sic et simpliciter, con la conseguenza che per i consumi inerenti gli anni precedenti il 1° gennaio 2020 non trova applicazione la legge n. 205/2017, atteso che per il consumo idrico gli effetti della legge hanno decorso dal 1° gennaio 2020, senza effetto retroattivo; richiama a supporto di tali doglianze copiosa giurisprudenza di merito; lamenta che la
CC 21.10.2024
Ric. n. 1866/2023
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
decisione impugnata confliggerebbe con gli artt. 11 e 12 delle preleggi, consentendo l’applicazione retroattiva della richiamata disposizione;
2. il motivo è inammissibile;
vale pregiudizialmente osservare che l’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la sentenza di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2 comma, c.p.c. del giudice di pace è l’appello a motivi limitati previsto dall’art. 339, 3 comma, c.p.c. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari) (tra le tante: Cass. Sez. 2, 19/01/2021 n. 769, Cass. Sez. 6-2, 28/05/2020 n. 10063);
nel caso di specie, il Giudice di pace ha deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato nemmeno dedotto essere stato concluso mediante moduli e formulari;
come chiarito da questa Corte, dall ‘ assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell ‘ ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, non è configurabile altra impugnazione ordinaria che l’appello a motivi limitati, e che tale conclusione si desume dal testo dell’art. 339, comma 3, c.p.c. posto che l ‘ avverbio ‘ esclusivamente ‘ che in esso figura «potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l ‘ interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell ‘ art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione» (cfr., Cass. Sez. 3, 11/04/2024 n. 9870) e che detta conclusione, «oltre che per un ‘ elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto
CC 21.10.2024
Ric. n. 1866/2023
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell ‘ art. 360 c.p.c. nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l ‘ esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell ‘ art. 339 c.p.c.
Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell ‘ ambito della giurisdizione equitativa necessaria, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all ‘ ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com ‘ è quella resa dal giudice d ‘ appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell ‘ art. 339 c.p.c., la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all ‘ ambito di quelli devolvibili al giudice d ‘ appello stesso) ( v. Cass., Sez. 3, n. 13019 del 4/6/2007, e, conformemente, Cass., Sez. 3, n. 10774 del 24/4/2008, Cass., Sez. 3 n. 10775 del 24/4/2008; Cass., Sez. 6-3 n. 4036 del 14/3/2012; Cass., Sez. 6-2, n. 10063 del 28/5/2020)» (in tal senso ancora, Cass. Sez. 3, 11/04/2024 n. 9870);
nella specie, la sentenza in esame è stata resa su una domanda volta alla dichiarazione dell’intervenuta prescrizione di
CC 21.10.2024
Ric. n. 1866/2023
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
una fattura avente ad oggetto un credito di € 24 1,00, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto, tenuto conto che il ricorso per cassazione non è, nella specie, rimedio impugnatorio consentito per le ragioni sopra meglio indicate;
3. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’ intimato svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza