Ricorso per Cassazione Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è una fase cruciale e altamente tecnica del processo civile. Un errore nella redazione dell’atto può portare a una dichiarazione di inammissibilità, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa rendere vano un intero percorso giudiziario, definendo un ricorso per cassazione inammissibile a causa di gravi carenze formali.
I Fatti del Caso: Una Questione di Competenza Territoriale
La vicenda ha origine dal ricorso di un cittadino straniero avverso un provvedimento dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno, che ne disponeva il trasferimento in un altro Stato membro dell’UE. Il ricorso veniva presentato dinanzi al Tribunale di Venezia, il quale, tuttavia, declinava la propria competenza.
Il giudice di primo grado riteneva di non essere l’autorità competente a decidere sulla questione, motivando la sua decisione sulla base di due elementi principali:
1. Il provvedimento amministrativo impugnato non era stato emesso da un’autorità con sede nel distretto del Tribunale di Venezia.
2. Il ricorrente non risultava dimorante presso nessuna delle strutture di accoglienza specifiche, situate in quel distretto, che avrebbero potuto radicare la competenza territoriale ai sensi della normativa vigente.
Insoddisfatto della decisione, il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione, chiedendo alla Suprema Corte di affermare la competenza del Tribunale di Venezia, sostenendo di essere ospitato nel distretto della Corte d’Appello veneta.
Le Carenze che Rendono un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando l’appello inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione sulla competenza, ma si concentra esclusivamente sui difetti formali e sostanziali dell’atto di ricorso. Secondo gli Ermellini, il ricorso violava palesemente le prescrizioni del codice di procedura civile, in particolare l’articolo 366.
Le principali carenze individuate erano:
1. Mancanza di Motivi Specifici
Il ricorso si limitava a insistere sulla competenza del Tribunale di Venezia senza però contrastare in modo argomentato e specifico le ragioni giuridiche che avevano portato il primo giudice a dichiararsi incompetente. Mancava una vera e propria critica alla decisione impugnata.
2. Violazione del Principio di Autosufficienza
L’atto era completamente privo dell’esposizione sommaria dei fatti. Ciò rendeva impossibile per la Corte ricostruire la vicenda processuale basandosi unicamente sul ricorso. Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per essere deciso, senza dover fare riferimento ad altri atti o documenti.
3. Assenza di Indicazione delle Norme Violate
Il ricorrente non ha specificato quali norme di legge sarebbero state violate dal giudice di primo grado, un requisito fondamentale per poter censurare una decisione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione non può consistere in una generica lamentela. È necessario formulare censure chiare, precise e ben definite, indicando con esattezza le norme che si assumono violate e spiegando perché la decisione impugnata sarebbe errata in diritto. Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a nessuno di questi oneri.
In particolare, pur insistendo sulla competenza della Sezione specializzata del Tribunale di Venezia, non ha specificato in che modo fossero soddisfatte le condizioni di legge, ovvero come e dove fosse effettivamente ospitato in una delle strutture rilevanti ai fini della giurisdizione. L’assenza di questi elementi ha reso impossibile per la Corte anche solo valutare la fondatezza della richiesta. La mancanza di specificità, quindi, non è un mero vizio formale, ma un difetto sostanziale che impedisce al giudice di svolgere la propria funzione.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, precisione e completezza. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è indispensabile:
1. Esporre chiaramente i fatti di causa in modo che il giudice possa comprendere la vicenda senza consultare altri atti.
2. Formulare motivi di ricorso specifici, criticando punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata.
3. Indicare con precisione le norme di diritto che si ritengono violate e spiegare l’errore commesso dal giudice precedente.
L’esito di questo caso serve da monito: un ricorso generico e incompleto è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti essenziali previsti dalla legge: non indicava specificamente i motivi di impugnazione, non menzionava le norme di legge che si ritenevano violate e non conteneva un’esposizione sommaria dei fatti, violando così il principio di autosufficienza.
Quali sono i requisiti essenziali per un ricorso per cassazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, un ricorso deve contenere una chiara e precisa esposizione dei fatti, l’indicazione specifica dei motivi (le doglianze) e delle norme di legge che si assumono violate, come prescritto dall’articolo 366 del codice di procedura civile. Senza questi elementi, il ricorso è generico e quindi inammissibile.
La Corte ha deciso quale tribunale fosse competente per il caso?
No, la Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla questione della competenza territoriale. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per i suoi difetti formali e sostanziali, il che ha impedito qualsiasi esame del merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11491 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11491 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11752/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in TREVISO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’ COGNOME
-intimato-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 6769/2024 depositata il 16/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Il Tribunale di Venezia, investito dal ricorso proposto da NOME COGNOME in data 07.04.2024 avverso il provvedimento della Unità Dublino di trasferimento in Croazia IT IT-606651-A / UD0012332/ del 13.02.2024 notificato in data 08.03.2024 tramite la Questura di Udine, con ordinanza 16.4.2024 declinava la propria competenza
Riteneva infatti non sussistente nel caso di specie alcun elemento che giustificasse alla luce dell’art. 4 d.l. 13/2017 la competenza del Tribunale adito, non essendo stato impugnato alcun provvedimento di autorità avente sede nel distretto del Tribunale di Venezia e non essendo il ricorrente dimorante presso alcuna delle strutture indicate nel comma 3 della disposizione citata.
Avverso tale ordinanza NOME ha proposto ricorso per cassazione chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza del tribunale di Venezia in ragione dell’essere il ricorrente accolto e ospitato nel distretto della corte d’appello di Venezia sottolineando che l’ordinanza impugnata non aveva individuato il giudice competente.
Il procuratore generale ha concluso per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 2 e art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Innanzitutto, il ricorso difetta del tutto dell’indicazione dei motivi, essendosi il ricorrente limitato solo ed esclusivamente ad insistere per la competenza della sezione specializzata del Tribunale di Venezia senza contrastare le ragioni fondanti la dichiarazione della sua incompetenza (mancata impugnazione del provvedimento di autorità che ha sede nel distretto di Venezia e mancanza di dimora in una delle strutture indicate nel comma 3 del d.l 13/2017).
Nello specifico, nel ricorso non sono indicate le norme di legge che si ritengono essere state violate dal Giudice di prime cure all’interno dell’ordinanza impugnata.
Per di più, il ricorso difetta di tutti i requisiti contemplati dall’art. 366 c.p.c., a presidio del principio di autosufficienza: manca l’esposizione sommaria dei fatti, tanto che in assenza dell’esame degli altri atti processuali, sarebbe stato del tutto impossibile ricostruire la vicenda processuale, così come manca del tutto, sia a livello grafico che sostanziale l’esposizione chiara e precisa dei motivi del ricorso, di modo che è impossibile individuare le specifiche doglianze e censure concernenti la sentenza impugnata mediante l’analisi del ricorso medesimo.
Va rilevata l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Il ricorrente non formula una censura ben definita con precisa indicazione delle norme che assume violate in palese violazione delle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e nr 6 c.p.c., ma insiste nell’affermare la sussistenza della competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Venezia in quanto deputata competente a conoscere di tutti i procedimenti previsti dall’art. 3 comma 1 D.L. n.13/2017 (tra cui sono comprese le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti adottati dall’autorità̀ preposta alla determinazione dello Stato
competente all’esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento UE n.604/2013) senza specificare se e in che termini siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 4 comma 3, vale a dire che il ricorso sia presentato da un ricorrente presente in una delle strutture di accoglienza indicate nella norma che sia situato nel territorio soggetto alla giurisdizione della sezione specializzata di Venezia ovvero sia ivi ospitato.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso è inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 18.3. 2025