Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11491 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11491 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11752/2024 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE DUBLINO
-intimato-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 6769/2024 depositata il 16/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Il Tribunale di Venezia, investito dal ricorso proposto da NOME in data 07.04.2024 avverso il provvedimento della Unità Dublino di trasferimento in Croazia IT NUMERO_DOCUMENTO-A NUMERO_DOCUMENTO/ del 13.02.2024 notificato in data 08.03.2024 tramite la Questura di Udine, con ordinanza 16.4.2024 declinava la propria competenza
Riteneva infatti non sussistente nel caso di specie alcun elemento che giustificasse alla luce dell’art. 4 d.l. 13/2017 la competenza del Tribunale adito, non essendo stato impugnato alcun provvedimento di autorità avente sede nel distretto del Tribunale di Venezia e non essendo il ricorrente dimorante presso alcuna delle strutture indicate nel comma 3 della disposizione citata.
Avverso tale ordinanza NOME ha proposto ricorso per cassazione chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza del tribunale di Venezia in ragione dell’essere il ricorrente accolto e ospitato nel distretto della corte d’appello di Venezia sottolineando che l’ordinanza impugnata non aveva individuato il giudice competente.
Il procuratore generale ha concluso per il rigetto.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Considerato che:
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 2 e art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Innanzitutto, il ricorso difetta del tutto dell’indicazione dei motivi, essendosi il ricorrente limitato solo ed esclusivamente ad insistere per la competenza della sezione specializzata del Tribunale di Venezia senza contrastare le ragioni fondanti la dichiarazione della sua incompetenza (mancata impugnazione del provvedimento di autorità che ha sede nel distretto di Venezia e mancanza di dimora in una delle strutture indicate nel comma 3 del d.l 13/2017).
Nello specifico, nel ricorso non sono indicate le norme di legge che si ritengono essere state violate dal Giudice di prime cure all’interno dell’ordinanza impugnata.
Per di più, il ricorso difetta di tutti i requisiti contemplati dall’art. 366 c.p.c., a presidio del principio di autosufficienza: manca l’esposizione sommaria dei fatti, tanto che in assenza dell’esame degli altri atti processuali, sarebbe stato del tutto impossibile ricostruire la vicenda processuale, così come manca del tutto, sia a livello grafico che sostanziale l’esposizione chiara e precisa dei motivi del ricorso, di modo che è impossibile individuare le specifiche doglianze e censure concernenti la sentenza impugnata mediante l’analisi del ricorso medesimo.
Va rilevata l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Il ricorrente non formula una censura ben definita con precisa indicazione delle norme che assume violate in palese violazione delle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e nr 6 c.p.c., ma insiste nell’affermare la sussistenza della competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Venezia in quanto deputata competente a conoscere di tutti i procedimenti previsti dall’art. 3 comma 1 D.L. n.13/2017 (tra cui sono comprese le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti adottati dall’autorità̀ preposta alla determinazione dello Stato
competente all’esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento UE n.604/2013) senza specificare se e in che termini siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 4 comma 3, vale a dire che il ricorso sia presentato da un ricorrente presente in una delle strutture di accoglienza indicate nella norma che sia situato nel territorio soggetto alla giurisdizione della sezione specializzata di Venezia ovvero sia ivi ospitato.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso è inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 18.3. 2025