Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20662 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13972/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso il suo studio (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso in proprio, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, INPS, rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME CODICE_FISCALE domiciliato digitalmente per legge
-intimato irritualmente costituito –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOME COGNOME pubblicata il 25/11/2020 , l’appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile con ORDINANZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2051/2021 depositata il 23/11/2021;
PER RECUPERO SPESE LEGALI INDEBITAMENTE RICONOSCIUTE A AVVOCATO DISTRATTARIO
Ad.10/07/2025 CC
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10/07/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale chiese decreto ingiuntivo al Tribuna di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’avvocato NOME COGNOME per la ripetizione di somme da questo riscosse a titolo di avvocato distrattario in numerose cause nelle quali in fase d’appello, dopo l’esito positivo per le parti rappresentate in primo grado dal detto avvocato, la sentenza era stata riformata, con conseguente insorgere della pretesa restitutoria.
Il decreto ingiuntivo venne concesso per l’intera somma richiesta.
L’avvocato COGNOME propose opposizione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, con sentenza n. 2746 del 25/11/2020 , rigettato l’ opposizione.
NOME COGNOME ha proposto impugnazione, cui ha resistito l ‘INPS. La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello.
Avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone ricorso per cassazione, NOME COGNOME.
L’ INPS ha depositato procura speciale, ma non ha svolto alcuna rituale attività difensiva.
Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 10/07/2025 ed all’esito il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, per plurime, distinte e indipendenti, ragioni.
Il ricorrente, invero, non indica in alcun modo in quale data gli sia stata comunicata l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli di
inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di santa Maria Capua Vetere.
Il ricorso deve, pertanto, essere ritenuto inammissibile per mancata allegazione della data di comunicazione, o di notifica dell’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione di merito (Cass. n. 20852 del 21/08/2018 Rv. 650427 -01; Cass. n. 2594 del 09/02/2016 Rv. 639068 – 01): la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter , comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione.
Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza (nella specie, rispettivamente il 20/05/2022 e il 23/11/2021), ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo.
L’impugnazione è tuttavia, e tanto indipendentemente dalle sopra evidenziate ragioni di rito, di per sé inammissibile.
Invero, la stessa censura articolata nel ricorso, circa un’asserita incompetenza del giudice di primo grado a decidere la controversia di opposizione a decreto ingiuntivo, è inammissibile, poiché, a prescindere dalla mancata indicazione di violazione di specifici precetti, è sufficiente osservare che la causa è stata decisa dallo stesso Tribunale, quello di Santa Maria Capua Vetere, che aveva emanato il decreto ingiuntivo e la circostanza che il Tribunale abbia
deciso non quale giudice del lavoro bensì quale giudice civile ordinario non determina alcuna nullità, non essendovi stata alcuna violazione delle regole sulla competenza, posto che in tema di rapporti tra giudice del lavoro e giudice civile di uno stesso Ufficio giudiziario non vi sono questioni di competenza (tra molte si veda: Cass. n. 14790 del 19/07/2016 Rv. 640707 – 01), bensì di sola ripartizione interna allo stesso Ufficio giudiziario degli affari. Risulta, così, nella specie, rispettato il precetto dell’attribuzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo allo stesso giudice, inteso quale Ufficio giudiziario, che aveva emesso il provvedimento monitorio (Cass. 25146 del 19/09/2024 Rv. 672222 -01; Cass. n. 9680 del 10/04/2024 Rv. 670706 – 02; in tema di mutamento di rito, da rito ordinario a rito lavoro si veda, per la particolare ampiezza della motivazione Cass. n. 797 del 15/01/2013 Rv. 625146 – 01).
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo l’INPS svolto alcuna rituale attività difensiva: infatti, esso ha soltanto depositato procura speciale (oltretutto, di per sé sola di dubbia ammissibilità, in difetto di alcuno degli atti tipici del giudizio di legittimità cui dovrebbe accedere e solo tale accessione legittimando il potere certificativo dell’autografia della sottoscrizione del mandante) e tanto non lo legittima a ripetere spesa alcuna (Cass. n. 11499 del 04/11/1995 Rv. 494519 – 01).
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di