Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14397 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14397 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15070/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, Banca Popolare di Sondrio, COGNOME Bruno,
-intimati- avverso il decreto del Tribunale di Lecco n. 6/2018, depositato il 06/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenutasi in data 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Lecco con decreto depositato il 6/11/2018, in accoglimento del reclamo interposto da NOME NOMECOGNOME dichiarava inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art . 14 ter l. 3/2012 presentata da COGNOME NOME con conseguente revoca dei decreti di apertura della procedura del 30/4/2018 e 28/6/2018.
1.1 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, fondava il giudizio di inammissibilità della proposta liquidatoria, sul compimento da parte del COGNOME nei cinque anni precedenti l’apertura della procedura di plurimi atti dispositivi del proprio patrimonio che integravano gli atti in frode ai creditori ostativi all’accoglimento della domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 ter l. 3/2012.
2 COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo; Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha svolto difese mediante controricorso, mentre COGNOME NOME, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., NOME e COGNOME NOME sono rimasti intimati.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis1c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 quinquies l. 3/2012 con riguardo alla previsione e alla nozione di ‘atti in frode ai creditori’ e all’applicazione fattane dal decreto nel caso in esame.
2 Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore e, dunque, si tratta di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività .
2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi – al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento (Cass. 17836/2019, 15821/2020) – di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (cfr. Cass. 4500/2018, 15821/2020, 4499/2018; 1869/16, 20917/2017 e 27301/2022). Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore (cfr. Cass. 2461/2022).
2.2 Tale indirizzo si è affinato con la recente ordinanza di questa Corte nr. 30542/2024 che ha enunciato il seguente principio di diritto «in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dell’inammissibilità della proposta non si ha decisione (nel senso appena detto) su diritti contrapposti, e dunque non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario
ai fini del ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, ovvero sull’avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti».
Non è, quindi, ammissibile il ricorso per cassazione ove sia stato proposto avverso il decreto che ha dichiarato l’inammissibilità della proposta o del piano.
2.3 Deve quindi ritenersi che anche il provvedimento che (come quello impugnato) abbia accolto il reclamo avverso il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies della l. n. 3 cit., in ragione della ritenuta mancanza di un requisito di ammissibilità della domanda (come quello previsto dall’art. 14 ter, comma 5), non è suscettibile di ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento che, in quanto privo appunto – del carattere della definitività e della decisorietà, non inibisce la reiterabilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione (cfr., da ultimo, Cass.nr. 6865, 9455, 9456 e 11492 del 2025).
2.4 Nel caso di specie il Tribunale di Lecco, nel revocare il decreto di apertura della procedura di liquidazione, ha riscontrato che la domanda di accesso al procedimento di cui agli artt. 14 ter e seguenti l.3/2012 difettava di un requisito di ammissibilità.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 10.200 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 8 aprile