Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10005 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12873/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME Avvocato che si difende in proprio, domiciliato come da pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
Oggetto: Noleggio – PDA
–
Opposizione – Inammissibilità.
CC 18.12.2024
Ric. n. 12873/2023
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
Ric. n. 12873/2023
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
(pec:EMAIL,
pec:EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 275/2023 del TRIBUNALE di TERNI, pubblicata in data 27 aprile 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
l ‘ Avvocato NOME COGNOME proponeva appello dinanzi al Tribunale di Terni avverso la sentenza n. 378/2021 del Giudice di pace di Terni, con cui era stata rigettata la domanda principale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’appellante (volta ad ottenere il pagamento del prezzo di vendita pari ad € 4.270,00 ) e accolta quella subordinata, proposta dalla predetta società attrice in sede di riassunzione (a seguito della pronuncia di incompetenza del Giudice di pace di Perugia) e condannato l’Avv ocato COGNOME al pagamento in favore della predetta società della somma di € 1.517,25, oltre interessi, quale corrispettivo per l’utilizzo della fotocopiatrice Samsung TARGA_VEICOLO, rigettando le pretese risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dall’odierno appellante ed afferenti ad una illegittima condotta della RAGIONE_SOCIALE, sia nella fase delle trattative precontrattuali sia in quelle di esecuzione del contratto; con la sentenza di prime cure, inoltre, l’ Avvocato COGNOME era stato condannato alla consegna della fotocopiatrice in questione alla società appellata, mentre la RAGIONE_SOCIALE era stata condannata alla riconsegna in favore dell’appellante dell’assegno non trasferibile n. NUMERO_DOCUMENTO portante la somma di € 4.270,00, con compensazione integrale delle spese di lite;
i l Tribunale di Terni in funzione di giudice d’appello rigettava il gravame e confermava la statuzione di primo grado;
CC 18.12.2024
Ric. n. 12873/2023
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi d’impugnazione. Ha resistito RAGIONE_SOCIALE
E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.;
4.1. parte ricorrente ha richiesto la decisione con istanza depositata in data 23 Luglio 2024;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 318, 163 e 101 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. ‘, per non avere il Tribunale in funzione di giudice d’appello ‘valorizzato la circostanza che il Giudice di Pace di Terni non ha consentito alle parti di articolare i propri mezzi istruttori in ordine alla domanda nuova e si è pronunciato sulla base del materiale istruttorio raccolto per giudicare la domanda di compravendita della stampante. Con tale preclusione istruttoria, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato violato il principio del contraddittorio’ (in ricorso, pag. 7);
con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1325, comma 2 e 1362 e seguenti del codice civile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. ‘; nello specifico, contesta la sentenza impugnata perché pronunciata in violazione dell’art. 1362 c.c., senza esplicitare alcun criterio di interpretazione dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti e anche perché emessa in violazione dell’art. 1325 c.c. , stante la differenza sostanziale della causa tipica del contratto di locazione finanziaria rispetto a quella del noleggio;
CC 18.12.2024
Ric. n. 12873/2023
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
3. con il terzo motivo, lamenta la ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1325, 2 comma e 2697 codice civile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. ‘; in particolare, contesta che il Tribunale non abbia correttamente valorizzato la causa del contratto di noleggio; assume il ricorrente che la funzione del contratto di noleggio (contratto atipico a differenza di quello di locazione finanziaria) che nel caso in esame aveva ad oggetto una fotocopiatrice- è quella di far utilizzare il bene al noleggiante dietro il pagamento periodico di un canone; evidenza inoltre l’erroneità della sentenza impugnata poiché stante la natura e la funzione del bene oggetto di controversia, l’onere di provare di aver proceduto alla ciclica sostituzione del toner , alla manutenzione, al cambio di pezzi, etc. gravava sulla società resistente e ciò, anche alla luce delle difese assunte dal ricorrente, che ha dedotto come la macchina fotocopiatrice non solo non è stata mai utilizzata (perché nessuno ne ha mai illustrato al deducente le modalità di funzionamento) ma ha costituito solo uno scomodo ingombro; deduce di non aver potuto dimostrare il mancato utilizzo della macchina mentre la semplice consegna (cui ha fatto seguito l’inizio del contenzioso) non sarebbe indicativa dell’esistenza di un contratto di noleggio data la carenza degli elementi essenziali (in particolare, circa le obbligazioni delle parti e il prezzo); evidenzia che la società resistente, viceversa, con il tardivo ed irrituale deposito degli assunti consumi di carta della fotocopiatrice, in base al principio di vicinanza della prova, avrebbe potuto e dovuto documentare l’uso della fotocopiatrice e consentire la piena replica istruttoria all’odierno ricorrente;
con il quarto motivo, denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 del codice civile e 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ‘; in particolare, assume che nel giudizio di merito sia
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Ric. n. 12873/2023
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
emerso come controparte avesse richiesto l’emissione di un assegno a garanzia e richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità in materia di emissione di un assegno in bianco o postdatato, con cui di regola si realizza il fine di garanzia (richiama Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10710) e sostiene che al diritto ad ottenere la restituzione dell’assegno , ritenuto dal Giudice di pace, avrebbe dovuto conseguire il risarcimento del danno consistito nell’aver dovuto promuovere un’azione giudiziaria, con i relativi costi ed i tempi connessi e che avrebbe potuto essere liquidato anche equitativamente.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ‘, per avere il Tribunale confermato la decisione del Giudice di pace di compensare integralmente le spese di lite del primo grado;
I primi tre motivi che possono essere congiuntamente esaminati perché logicamente connessi, sono inammissibili;
va in primo luogo osservato che, sebbene formalmente in rubrica evochino il vizio di nullità della pronuncia, essi in sostanza si risolvono in censure non più denunciabili secondo il vigente dettato dell’art. 360 comma 1 n. 5 (insufficienza della motivazione) ovvero di vizi insussistenti, quali la nullità della sentenza (per violazione del contraddittorio, dei criteri di interpretazione del contratto e della causa) atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere nulla ripercorre e condivide adeguatamente l’ iter decisorio del giudice di prime cure;
in particolare, la violazione del canone del contraddittorio non sussiste atteso che il Tribunale ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di
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incompetenza ex art. 50 c.p.c. (come avvenuto nella specie) può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell’istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest’ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez. 3, 10/07/2014 n. 15753; Cass. Sez. 3, 08/01/2016 n. 132);
si rivela non sussistente pure la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ed è sufficiente in proposito osservare che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendo pretendere che la propria proposta opzione ermeneutica, tra quelle possibili, possa essere fatta valere, in sede di giudizio di legittimità, per contestare la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (tra tante, Cass. Sez. 1, 15/11/2017 n. 27136; Cass. Sez. L, 03/07/2024 n. 18214);
7.1. in secondo luogo, i motivi sono inammissibili perché non risulta ivi ( quantomeno idoneamente ) censurata la ratio
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decidendi della decisione d’appello che (contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso per cassazione dal ricorrente, il quale, in sede d’appello , lungi dall’aver contestato i l profilo della necessità di ammettere ulteriori mezzi di prova, aveva lamentato soltanto l’ erroneo apprezzamento del materiale probatorio ai fini della qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti) ha accertato come «la fonte negoziale della pretesa creditoria, che implicitamente il Giudice di prime cure ha ricondotto ad un contratto di noleggio della fotocopiatrice, essendo emerso che la RAGIONE_SOCIALE vi aveva dato esecuzione mettendo il bene nella disponibilità dell’avv. COGNOME alla luce delle difese ed eccezioni spiegate da quest’ultimo , la domanda subordinata dell’appellata non poteva che essere accolta. » (pag. 5 della sentenza impugnata); condividendo il Tribunale la conclusione adottata dal Giudice di prime cure che, oltre che alla riconsegna della fotocopiatrice , aveva condannato l’avv. COGNOME al pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per l’ utilizzo di detto bene;
8. Inammissibile pure il quarto motivo;
il ricorrente con esso si limita ad inammissibilmente reiterare le doglianze, già motivatamente disattese dal Tribunale con la sentenza impugnata, inerenti una asserita ‘condotta illecita’ tenuta dalla controparte ‘consistita non nell’aver esercitato una pressione per ottenere la copia dell’assegno ma nell’avere detenuto un assegno non conforme alla prescrizione normativa contro la volontà dell’emittente e nel prefigurarne l ‘incasso’ ;
al riguardo il Giudice d’appello ha affermato in proposito che « dall’istruttoria svolta non è emersa la prova di condotte coercitive e/o decettive esercitate da parte della RAGIONE_SOCIALE ai danni dell’ Avv. COGNOME né è data comprendere la natura del pregiudizio asseritamente patito da quest’ ul t imo per l’emissione
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del suddetto assegno» per cui la doglianza si risolve nella inammissibile pretesa di una rilettura del materiale istruttorio che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione, inammissibile in questa sede;
parimenti inammissibile il quinto motivo di ricorso;
è sufficiente al riguardo richiamare il costante e consolidato orientamento di questa Corte in tema di spese processuali in base al quale il sindacato della S.C., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (tra tante, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017) o delle “gravi ed eccezionali ragioni” (nel testo dell’ art. 92 c.p.c. risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) (tra tante cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 15847 del 06/06/2024);
10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.R.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; al pagamento di euro 1.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento di euro
CC 18.12.2024
Ric. n. 12873/2023
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
1.000,00 ex art. 96, 4° co., c.p.c. in favore della Cassa delle ammende.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione