Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4726 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4726 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26231/2020 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domicilio digitale presso EMAIL, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo
Oggetto: Appalto lavori
pubblici
R.G.N. 26231/2020
Ud. 13/11/2025 CC
studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE; REGIONE SICILIANA
-intimati – avverso le sentenze della CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 236/2019, depositata il 01/02/2019 e n. 1047/2020 depositata il 07/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Il RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ricorre sia avverso la sentenza non definitiva n. 236/2019, pubblicata in data 1° febbraio 2019, sia avverso la sentenza definitiva n. 1047/2020, pubblicata in data 7 luglio 2020, entrambe pronunciate dalla Corte d’appello di Palermo nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘); RAGIONE_SOCIALE; REGIONE SICILIANA; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, sui gravami proposti dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1353/2013, pubblicata in data 27 marzo 2013.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto innanzi il Tribunale il RAGIONE_SOCIALE, la REGIONE SICILIANA e l’ RAGIONE_SOCIALE premettendo in fatto di avere concluso un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione della diga di Piano del Campo sul fiume Belice, a seguito di aggiudicazione alla stessa RAGIONE_SOCIALE in bonis ed alla RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE), cui la prima impresa si era riunita in associazione temporanea.
Deducendo l’inadempimento della committenza, il COGNOME aveva chiesto che, previa declaratoria della risoluzione del contratto, ex art 1454 c.c., per grave inadempimento della stazione appaltante, i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni ed al pagamento dei lavori effettuati.
Costituitisi i convenuti; autorizzata la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE (quale titolare dei rapporti attivi e passivi già facenti capo a RAGIONE_SOCIALE per i contratti conclusi in Italia ); svolta attività istruttoria comprensiva dell’espletamento di C.T.U.; il Tribunale di Palermo, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di REGIONE SICILIANA ed RAGIONE_SOCIALE e riconosciuta la legittimazione sia del RAGIONE_SOCIALE sia di COGNOME RAGIONE_SOCIALE ad azionare i crediti relativi all’appalto nelle rispettive misure di pertinenza, aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante ed aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione:
in favore del COGNOME dell’importo di € 1.458.563,74 a titolo di risarcimento del danno e interessi compensativi, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e di euro 371.486,9, oltre interessi legali dalla citazione al saldo; II) in favore della RAGIONE_SOCIALE dell’importo di € 5.834.254,98 a titolo di risarcimento del danno e interessi compensativi, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e di euro 1.485.947,60, oltre interessi legali dalla citazione al saldo.
Adita con appello principale da parte del RAGIONE_SOCIALE e con appelli incidentali da parte sia del RAGIONE_SOCIALE sia della RAGIONE_SOCIALE , la Corte d’appello di Palermo:
-con la sentenza non definitiva n. 236/2019, in parziale accoglimento del quarto, settimo ed ottavo motivo dell’appello principale del RAGIONE_SOCIALE, ha parzialmente ridotto le somme oggetto delle statuizioni di condanna, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento: I) nei confronti del COGNOME della somma di € 958.874,30, oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia di primo grado al saldo, e al pagamento della somma di € 371.486,91, oltre interessi al saggio legale, dalla domanda al saldo; II) a favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 3.835.497,19, oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia di primo grado al saldo, e al pagamento della somma di € 1.485.947,65, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo; disponendo la prosecuzione del giudizio per l’ulteriore accertamento -a seguito dell’accoglimento del quarto motivo di appello -dell’entità delle pretese formulate a titolo di ‘spese generali’ e per
‘spese non ammortizzate’ nonché per le ulteriori spese affrontate per l’opera da eseguire e ‘non ammortizzate’ , e riservando altresì ogni pronuncia sugli appelli incidentali proposti dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché sul regolamento delle spese tra le parti;
-con la sentenza definitiva n. 1047/2020, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento del l’ ulteriore somma di € 429.949,04, oltre accessori, in favore del COGNOME nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.719.796,17, oltre accessori, favore della RAGIONE_SOCIALE, gravando il RAGIONE_SOCIALE sia delle spese del grado sia delle spese delle consulenze tecniche disposte nei due gradi di giudizio.
Nella sentenza non definitiva n. 236/2019, infatti, la Corte territoriale ha, in primo luogo, disatteso il gravame del RAGIONE_SOCIALE avverso la statuizione di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dello stesso RAGIONE_SOCIALE, ritenendo quest’ultimo responsabile per le difficoltà di approvvigionamento del materiale per lo svolgimento dei lavori.
La Corte, poi, ha proceduto all’analisi delle singole voci richieste sia dal RAGIONE_SOCIALE sia da RAGIONE_SOCIALE a titolo di risarcimento danni, penali e riserve per lavori già effettuati, accogliendo i motivi di gravame unicamente in relazione a: I) somme richieste a titolo di ‘spese generali’ e per ‘spese non ammortizzate’ nonché per le ulteriori spese affrontate per l’opera da eseguire e ‘non ammortizzate’ (quarto motivo, seconda parte); II) spese ed oneri successivi alla risoluzione del contratto di appalto per il mantenimento del cantiere (settimo motivo); III) computo della
rivalutazione anche sulle somme riconosciute a titolo di restituzione della penale e di pagamento dei materiali utilizzato (ottavo motivo).
Nella sentenza definitiva n. 1047/2020, la Corte d’appello ha invece rideterminato -sulla scorta dell’accertamento peritale contabile disposto con la prosecuzione del giudizio – le somme effettivamente spettanti alle due appaltatrici a titolo di risarcimento del danno per le spese affrontate, accogliendo poi l’appello incidentale delle due appaltatrici, nella parte in cui queste ultime si dolevano della mancata liquidazione a carico del RAGIONE_SOCIALE delle spese della consulenza tecnica d’ufficio svolta in prime cure.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre il RAGIONE_SOCIALE.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Sono rimasti intimati REGIONE SICILIANA ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso avverso la sentenza non definitiva n. 236/2019 è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1453, 1454, 1455 c.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe inadeguatamente valutato e non correttamente risolto le contestazioni mosse dal ricorrente nell’atto di appello relative a:
-inammissibilità della CTU svolta in prime cure, in quanto riferita a valutazioni giuridiche ed acritico e pedissequo recepimento della stessa nella motivazione della decisione del Tribunale;
-omessa valutazione, da parte del primo giudice, degli inadempimenti imputabili alle appaltatrici ed erronea affermazione della sussistenza di un inadempimento della stazione appaltante;
-omessa valutazione della mancata esecuzione da parte dell’appaltatrice di una porzione di opere astrattamente ancora eseguibili alla data di risoluzione dell’appalto.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 191 e 201 c.p.c. e 1458 c.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha disatteso il quinto motivo di appello, contenente contestazioni alla decisione assunta dal giudice di prime cure sulla riserva n. 5 iscritta dall’appaltatrice.
Argomenta la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe inadeguatamente valutato le deduzioni svolte con il motivo di gravame, con le quali si argomentava, in particolare:
-l’acritico recepimento delle conclusioni della CTU svolta in prime cure;
-omessa valutazione, da parte del primo giudice, della circostanza della diretta imputabilità alla stessa appaltatrice del mancato collaudo dell’opera.
Ulteriormente, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errata applicazione dell’art. 1458 c.c., affermando che la risoluzione del contratto non estende i propri effetti alle prestazioni già eseguite, laddove tale regola trova applicazione ai soli contratti ad esecuzione continuata o periodica, tale non essendo il contratto di appalto.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 191 e 201 c.p.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha disatteso il sesto motivo di appello, contenente contestazioni alla decisione assunta dal giudice di prime cure sulla riserva n. 6.B, relativa all’inapplicabilità della penale per mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, avendo il giudice di prime cure concluso che la penale non era applicabile, essendo intervenuta la risoluzione del contratto per inadempimento della committente.
Argomenta la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe inadeguatamente valutato le deduzioni svolte con il motivo di gravame, con le quali si argomentava, in particolare:
-l’acritico recepimento delle conclusioni della CTU svolta in prime cure;
-omessa valutazione dell’inadempimento imputabile alla stessa appaltatrice.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 191 e 201 c.p.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha disatteso il settimo motivo di appello, contenente contestazioni alla decisione assunta dal giudice di prime cure sulla riserva n. 7 iscritta dall’appaltatrice e relativa agli oneri successivi alla risoluzione contrattuale.
Argomenta la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe inadeguatamente valutato le deduzioni svolte con il motivo di gravame, con le quali si argomentava, in particolare:
-omessa valutazione dell’inadempimento imputabile alla stessa appaltatrice;
-l’assenza di adeguata prova dell’effettivo esborso per “acquisto di materiali” e per “i costi per i mezzi noleggiati a freddo”.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1224, 1453, 1458 c.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha disatteso l’ottavo motivo di appello con il quale si censurava la decisione di prime cure per aver riconosciuto la rivalutazione anche in relazione a debiti di valore.
Argomenta la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe inadeguatamente valutato le deduzioni svolte con il motivo di gravame, e, in particolare:
-avrebbe erroneamente confermato la condanna al pagamento, nonostante la stessa fosse ‘il risultato dell’errata imputabilità al RAGIONE_SOCIALE della responsabilità del mancato completamento dei lavori, e non all’impresa’ ;
-avrebbe erroneamente disposto la disapplicazione della penale, ‘sulla base dell’erroneo convincimento in ordine alla non imputabilità di alcun ritardo a carico dell’impresa’ ;
-avrebbe erroneamente riconosciuto a ll’appaltatrice gli oneri ‘asseritamente subiti -e tuttavia non provati -nel periodo successivo alla risoluzione del contratto’ , laddove sarebbe stata proprio l’appaltatrice ‘a porre fine del tut to arbitrariamente al contratto, ed è stata sempre l’impresa a non volere più riprendere i lavori interrotti, nonostante le reiterate richieste e gli specifici Ordini di servizio in tal senso adottati dal RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Il ricorso avverso la sentenza definitiva n. 1047/2020 è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha affermato che la sentenza di primo, grado non era stata oggetto di specifica censura nella parte in cui aveva liquidato alle. somme richieste a titolo di lucro cessante.
Argomenta il ricorrente di avere invece mosso le relative contestazioni con il terzo e con il quarto motivo di appello.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 191 e 201 c.p.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si censura la decisione definitiva nella parte in cui la stessa ha ritenuto di fare propria la seconda ipotesi di conteggio contenuta nella consulenza tecnica svolta in appello.
Deduce, testualmente, il ricorrente che:
‘ – il C.T.U. nel prospettare la Seconda ipotesi ha travalicato indebitamente i limiti del mandato conferito, il cui accertamento era limitato solo ed esclusivamente al punto 1.1.a ed al punto 1.1.b;
la quantificazione la voce della riserva 1.1.b, relativa al personale di cantiere, è stata effettuata dal C.T.U. attenendosi al libro matricola, che riporta l’elenco del personale dichiarato per il cantiere relativo all’appalto, ma non dimostra affatto la effettiva presenza in cantiere, che deve essere attestata sul giornale dei lavori dalla D.L.: il libro matricola pertanto, non prova, come viceversa richiesto dalla Corte, i costi sostenuti. ‘
Il ricorrente censura poi la decisione impugnata per aver fatto acriticamente proprie le conclusioni del consulente tecnico senza valutare le contestazioni mosse dallo stesso ricorrente e senza rilevare l’assenza di prova concreta delle pretese dell’appaltatrice.
2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si censura la decisione definitiva ancora nella parte in cui la stessa ha ritenuto di fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica svolta in appello in tema di quantificazione delle ‘ulteriori voci di danno’ (‘ somme richieste a titolo di ammortamento”; “ulteriori costi affrontati e non ammortizzati”) deducendo che la Corte
territoriale non avrebbe preso in considerazione i rilievi mossi dal ricorrente.
2.4. In un paragrafo finale (pag. 42), infine, il ricorso censura la decisione impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite e di consulenza tecnica, argomentando che, sia in primo che in secondo grado, sussistevano i presupposti di soccombenza reciproca per disporre la compensazione delle spese di lite.
I primi cinque motivi di ricorso indirizzati alla decisione non definitiva devono essere dichiarati inammissibili.
3.1. Marcatamente improprio -e per questo inammissibile -è il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. operato in ciascuno dei motivi.
Questa Corte è costantemente chiamata a ribadire che l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. riguarda un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017).
Occorre, quindi, ribadire che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella
valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).
Operato tale richiamo, non si può che constare che in tutti e cinque i motivi le deduzioni svolte dal ricorrente si collocano ampiamente al di fuori del perimetro di applicabilità della previsione invocata, in quanto si risolvono in censure rivolte al merito della decisione, ed in particolare alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito -ed a quest’ultimo riservata (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004) -traducendosi quindi i motivi in una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte affinché la stessa operi un rinnovato giudizio di merito, dovendosi per contro ribadire che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
3.2. Inammissibili risultano anche le censure riferite al disposto di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c. dal momento che le stesse, anziché procedere ad una specifica analisti critica del contenuto della decisione impugnata e delle affermazioni in diritto in essa contenute, procedendo poi ad illustrare in qual modo tali affermazioni debbano
ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016), si sostanziano in diffuse considerazioni attinenti al merito della decisione.
3.3. Ancora, poiché reiterate sono le doglianze riferite dai motivi al recepimento delle conclusioni della C.T.U. svolta nel corso del giudizio, si deve osservare -nel complesso -che il ricorso omette sia di riprodurre sia di adeguatamente localizzare non solo la decisione di prime cure -nei cui confronti risultano indirizzate molte delle censure -ma anche la stessa consulenza tecnica d’ufficio nonché le osservazioni che il ricorrente assume non essere state adeguatamente valutate -con censura ancora una volta di merito -così risultando violata la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., non senza osservare che la Corte risulta avere invece espressamente esaminato tali profili, disattendendoli, con valutazione che attiene al merito del giudizio.
3.4. Neppure si può sostenere -come invece fa il ricorrente -che la decisione impugnata si sia limitata ad una pedissequa riproduzione o al mero recepimento delle argomentazioni svolte dalla decisione di prime cure: è sufficiente, a tal fine, la lettura della sentenza non definitiva per constatare che la Corte territoriale ha comunque proceduto ad una valutazione ex novo dei profili oggetto delle censure dell’odierno ricorrente, senza appoggiarsi passivamente sulla decisione del Tribunale , adempiendo pienamente all’onere di esame e motivazione che su di essa gravava.
3.5. In relazione, poi, ai singoli motivi di ricorso si deve ulteriormente osservare che:
l’ulteriore censura mossa con il primo motivo e cioè l’avere la Corte d’appello recepito le conclusioni di una C.T.U. che avrebbe svolto inammissibili valutazioni giuridiche – risulta palesemente priva di pregio, sol che si consideri che la Corte d’appello ha espressamente chiarito che il quesito conferito dal Tribunale al C.T.U. ‘ riguardava solamente gli aspetti tecnici della vicenda ed era stata espressamente esclusa (con specifica ordinanza) ogni valutazione di tipo giuridico’ (pag. 14), come del resto viene ad emergere dalla ricostruzione dello svolgimento del giudizio di prime cure contenuta nello stesso ricorso (pag. 5, par. 4, ove si richiama la specifica puntualizzazione operata dal Tribunale in relazione all’oggetto della consulenza tecnica);
la violazione o falsa applicazione dell’art. 1458 c.c. dedotta con il secondo motivo risulta ulteriormente inammissibile in quanto non si confronta con la ratio ulteriore espressa dalla decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha comunque attribuito alla ricorrente la responsabilità per il mancato collaudo delle opere;
il terzo ed il quarto motivo si sviluppano esclusivamente in inammissibili deduzioni di merito, limitandosi a sindacare le valutazioni espresse dalla Corte d’appello alla luce del complessivo quadro probatorio;
il quinto motivo risulta radicalmente privo di autonomia, in quanto nel concreto non sviluppa alcuna adeguata censura in ordine al l’applicazione degli artt. 1224, 1453, 1458 c.c. secondo i principi espressi da questa Corte e prima richiamati -ma si limita a reiterare le medesime censure sviluppate con i motivi precedenti.
Risultano inammissibili, nel loro complesso, anche i motivi di ricorso riferiti alla sentenza definitiva.
4.1. I motivi, ancora una volta, risultano affetti dagli stessi profili generali di inammissibilità che sono stati rilevati in relazione ai motivi di ricorso avverso la sentenza non definitiva e già illustrati nei precedenti paragrafi 3.1. e 3.2., i quali possono essere richiamati, onde evitare ripetizioni.
4.2. Quanto ai singoli motivi:
il primo motivo, da un lato, viene a censurare una valutazione della Corte territoriale che non è contenuta nella sentenza definitiva -nella quale la valutazione è solo richiamata ai fini della sintesi del contenuto della decisione non definitiva (pag. 3) – bensì nella decisione non definitiva che quindi doveva essere l’oggetto del motivo di ricorso e, dall’altro lato , non si confronta con i rilievi contenuti nella decisione della Corte territoriale, la quale ha evidenziato il tenore approssimativo delle censure svolte in appello in relazione alle specifiche voci di danno di talché era onere della ricorrente procedere nella presente sede alla riproduzione adeguata dei motivi di appello, invece solo sommariamente sintetizzati in rinnovata violazione dell’art. 366 c.p.c., non senza rilevare ulteriormente che, dai ridotti richiami dei medesimi motivi di appello contenuti nel ricorso, viene ad essere confermato il giudizio di genericità delle doglianze espresso dalla Corte d’appello;
nel secondo motivo, in primo luogo, si reitera la radicale carenza ex art. 366 c.p.c. nella riproduzione della C.T.U. ed in particolare del quesito formulato dal Tribunale, e, in secondo luogo, si omette alcun confronto critico con le
specifiche affermazioni contenute nella decisione della Corte territoriale, la quale non ha recepito acriticamente la consulenza, ed anzi ha svolto una serie di considerazioni, rispondendo anche ai rilievi della ricorrente sul rapporto tra libro matricola e giornale lavori -osservando in particolare (pag. 6) per cui ‘va, poi, evidenziata la genericità della censura, non avendo la committente dedotto né dimostrato, com’era suo specifico onere, che i dati indicati nel libro matricola non rispondevano a quelli trascritti sul ‘giornale dei lavori” – senza che tali conclusioni vengano adeguatamente censurate da un motivo di ricorso che, nella sostanza, si traduce ancora una volta in una sollecitazione a questa Corte ad operare un inammissibile sindacato sul merito della decisione;
il terzo motivo, ancora una volta, viene a svolgere censure che -al di là della inammissibile attinenza al merito della decisione ed alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito -attengono in realtà non al quantum delle singole voci, bensì al loro an , e quindi a profili affrontati dalla sentenza non definitiva;
quanto al conclusivo paragrafo IV (pagg. 42-43), anche a voler qualificare lo stesso come motivo autonomo, è sufficiente richiamare il costante orientamento di questa Corte per cui in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in
esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005).
. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida -per ciascun controricorrente – in € 10.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME