Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5293 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5293 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 16186 – 2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – p.P_IVA.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE .
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 97210890584 -in persona del direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE c.f. 80415740580 -in persona del Ministro pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domiciliano per legge.
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza n. 28/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma,
udita la relazione nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
La ‘RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi a l Tribunale di Roma il RAGIONE_SOCIALE nonché l’RAGIONE_SOCIALE.
Premetteva che , previa autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE.D.M.’)) , aveva siglato, in veste di cessionaria, un’operazione di cessione con la ‘RAGIONE_SOCIALE, sicché era subentrata nella titolarità RAGIONE_SOCIALE concessioni amministrative n. 1135, n. 1179 e n. 1374 -già facenti capo alla cedente – per la raccolta di scommesse ippiche di cui al d.P.R. n. 169/1998.
Premetteva altresì che in virtù RAGIONE_SOCIALE convenzioni accedenti alle concessioni il concessionario era tenuto a versare allo RAGIONE_SOCIALE le cosiddette quote di prelievo riferite a ciascun anno di esercizio e che, in ipotesi di ritardato pagamento, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe imputato al concessionario le penali e richiesto la corresponsione degli interessi.
Premetteva inoltre che antecedentemente al perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa cessione aveva acclarato, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE missive del 19.9.2008 e del 24.9.2008 inoltratele dall’ ‘A.D.M.’, la sussistenza e l’entità de l debito gravante sulla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con riferimento a ciascuna concessione.
Premetteva quindi che sulla scorta d elle attestazioni RAGIONE_SOCIALE‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ / ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva, da un canto, rilevato le concessioni e provveduto a pagare alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ quanto concordato ed aveva, d’altro canto, provveduto al pagamento di quanto spettante all’Erario.
Indi esponeva che, ciò nonostante, l’ ‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.’ , dapprima, con provvedimenti n. 7936, n. 7914 e n. 7969 del 23.2.2009, le aveva richiesto il pagamento di penali per complessivi euro 192.071,44 per tardivo versamento di somme dovute dall’originaria concessionaria, sua cedente, ‘a titolo di imposta unica, saldi e minimi garantiti’ , dipoi, con provvedimenti n. 1262, n. 1265 e n. 1270 del 9.1.2014, aveva avviato l’ escussione RAGIONE_SOCIALE fideiussioni bancarie che essa attrice aveva prestato al momento del subentro nella concessione (cfr. ricorso, pag. 2 – 5) .
Chiedeva, peraltro, accertare e dichiarare la violazione da parte d ell’ ‘A.D.M.’ degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e di cui -con riferimento alla fase precontrattuale -all’art. 1337 cod. civ. nonché disapplicare i provvedimenti con i quali l’ ‘A.D.M.’ aveva fatto luogo alla irrogazione RAGIONE_SOCIALE penali ed a veva avviato l’ escussione RAGIONE_SOCIALE garanzie, con condanna di controparte, in ipotesi di escussione RAGIONE_SOCIALE garanzie, al risarcimento dei danni; in estremo subordine chiedeva condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ.
Si costituiva l’ RAGIONE_SOCIALE.
Instava per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘avversa domanda.
Con sentenza n. 21747/2018 il tribunale accoglieva solo in parte la domanda ovvero riduceva equitativamente le penali irrogate dall’ ‘A.D.M.’.
La ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva appello.
Resistevano l ‘ RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 28/2014 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la Corte di Roma, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa pronuncia n. 27199/2017 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte in punto di specificità dei motivi d’appello, che l’appellante non aveva adeguatamente censurato l’autonoma ‘ ratio decidendi ‘ -che concorreva a sorreggere il primo dictum -sostanziantesi nell’ ‘assenza di nesso di causalità tra la condotta addebitata dall’appellante a RAGIONE_SOCIALE ed i danni lamentati’ (così sentenza d’appello, pag. 4 ) .
Evidenziava invero che il motivo di gravame verteva ‘su asserite successive omissioni informative di RAGIONE_SOCIALE, che però appunto successive, mentre non vi alcuna allegazione di segno contrario in ordine all ‘ incidenza sui pregressi, già definiti, rapporti fra cedente e cessionaria che avrebbero avuto le successive lacune informative da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ‘ (così sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava quindi che, in questi termini, non poteva che ribadirsi l’omessa dimostrazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante, all’uopo onerata, del nesso di causalità tra inadempimento e danno.
Evidenziava, per altro verso, che, così come aveva rilevato il tribunale, erano state carenti ed approssimative le verifiche del caso.
Evidenziava, segnatamente e peraltro (cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 – 6) , che coloro che avevano operato per l’appellante , avevano avuto ‘tempi più che sufficienti per informarsi sulle condizioni patrimoniali e finanziarie RAGIONE_SOCIALEa cedente, compresa la situazione debitoria complessiva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE‘; che l’appellante era stata appieno consapevole RAGIONE_SOCIALEa più che possibile applicazione di penali, tant’è che tale aspetto era stato oggetto di specifiche previsioni nell’ambito del contratto siglato con la ‘COGNOME‘; che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era intervenuta nella vicenda al solo scopo di valutare l’interesse pubblico al trasferimento RAGIONE_SOCIALE e concessioni e in tale contesto andavano apprezzate le note/comunicazioni del
12 e del 24 settembre 2008; che non era dato scorgere qual altra informazione di cui l’appellante non fosse già in possesso , ‘RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto fornire con quelle note’.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l a ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE nonché il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co ., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione de ll’ art. 342 cod. proc. civ. con riferimento alla parte RAGIONE_SOCIALE‘impugnata statuizione ove si dichiara che ‘l’appello è in parte inammissibile, in parte infondato’.
Deduce che aveva appieno adempiuto le prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cod. proc. civ., ovvero nell’atto d ‘appello ‘aveva enucleato e precisato i principali motivi di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa Sentenza in Primo Grado del Tribunale’ (così ricorso, pag. 10) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Più esattamente il primo mezzo di impugnazione non si correla e non si confronta con la ‘ ratio, in parte qua, decidendi ‘.
Invero, la Corte di Roma ha, sì, fatto riferimento, in premessa, al l’insegnamento n. 27199/2017 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte in punto di sp ecificità dei motivi d’appello.
Nondimeno a tanto ha atteso onde rimarcare, poi, che il gravame non recava censura RAGIONE_SOCIALE‘autonoma ‘ ratio ‘ -incentrata su ll’assenza di nesso causale che concorreva a sorreggere il primo dictum .
In pari tempo ed in ogni caso, il motivo in disamina difetta di ‘autosufficienza’, siccome non riproduce in maniera testuale e compiuta il motivo d’appello (cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.) 4.2.2022, n. 3612; Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880. Si soggiunge che il motivo d’appello neppure è riprodotto nella parte del ricorso dedicata al ‘fatto e svolgimento del processo’) .
Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co ., n. 5, cod. proc. civ. la insufficienza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Premette che la Corte di Roma ha affermato che non era stata censurata l’autonoma ‘ ratio ‘ del primo dictum , con la quale il tribunale aveva riscontrato la mancata dimostrazione del nesso causale tra la condotta ascritta all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed i pretesi danni.
I ndi deduce che le motivazioni in tal senso svolte dalla corte d’appello risultano ‘erronee, oltre che inesatte e non attinenti ai fatti di causa’ (così ricorso, pag. 11) .
Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.
Va premesso che al cospetto del vigente dettato del n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. non è più censurabile l’insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione. E, d ‘altro canto, la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione è censurabile solo in ipotesi -il che non è nella specie -di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629830)) .
Va soggiunto che il motivo non si correla e non censura la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘.
La ricorrente, ossia, avrebbe dovuto, in questa sede, censurare in maniera specifica e puntuale l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte distrettuale, addurre, cioè, che, contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, aveva con l’atto d’appello censurato l’autonoma ‘ ratio ‘ del primo dictum , concernente la mancata dimostrazione del nesso causale.
In tal guisa invano, in questa sede, con il secondo mezzo, la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ deduce , tra l’altro, che ‘ poteva reperire le informazioni in ordine alla situazione debitoria di COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE solo rivolgendosi ad RAGIONE_SOCIALE ‘ (così ricorso, pag. 11) ; che, ‘ non essendo titolare RAGIONE_SOCIALE concessioni non aveva alcuna possibilità di accedere ai dati del Totalizzatore Nazionale riguardanti RAGIONE_SOCIALE ‘ (così ricorso, pag. 12) ; che ‘ l’RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato una situazione diversa da quella reale, ingenerando in RAGIONE_SOCIALE il legittimo affidamento circa la bontà e la completezza RAGIONE_SOCIALE attestazioni di debito comunicate ‘ (così ricorso, pag. 12) ; che, ‘ in altri termini, anche il richiamato contratto di cessione e le clausole che lo compongono dovevano essere interpretate secondo buona fede ‘ (così ricorso, pag. 13) ; che ‘l’RAGIONE_SOCIALE aveva svolto un ruolo attivo e determinante in tale dinamica contrattuale (…) non si è limitata ad un assenso (… ) ‘ (così ricorso, pag. 13) .
Del resto, riflesso significativo del difetto di correlazione del motivo in disamina con la ‘ ratio in parte qua ‘ del secondo dictum è costituito dalla circostanza che la ricorrente prospetta l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE osservazioni del giudice di primo grado (cfr. ricorso, pag. 13) .
16. In ogni caso, è innegabile che le censure veicolate dal secondo mezzo si risolvono in censure ‘di fatto’, di merito. Del resto, la denuncia di ‘omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio’ è correlata e si correla alla previsione del n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. e la previsione del n. 5 del 1° co. cit. concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499)
In tal guisa le censure de quibus risultano precluse non solo come tali (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492-03); Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927) ma pur in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa ‘doppia conforme’ che -si dirà – si registra nella specie.
17. Con il terzo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co ., n. 5, cod. proc. civ. la insufficienza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Premette che ha errato la Corte di Roma, allorché ha affermato che ‘è invece prassi naturale in un rapporto di cessione una adeguata due-diligence, che nella specie è semmai stata carente o approssimativa, come peraltro evidenziato dal tribunale’.
Indi deduce che anche tali motivazioni risultano ‘err ate e non attinenti ai fatti e ai principi di diritto vigenti in materia ‘ (così ricorso, pag. 18) .
Deduce segnatamente c he ‘l’RAGIONE_SOCIALE, nella fase c.d. con riferimento al prospettato subentro di RAGIONE_SOCIALE nei rapporti concessori, ha dapprima formalmente comunicato all’odierna appellante determinate situazioni debitorie di COGNOME in relazione alle richiamate tre concessioni (cfr. docc. 3, 4 e 5), subordinando il proprio nulla osta all’estinzione RAGIONE_SOCIALE predette pendenze, e, successivamente, dopo essersi assicurata un concessionario solvente ( …) , nella fase di esecuzione del contratto-concessione, ha comunicato alla neo contraente una nuova situazione
debitoria a titolo di penali riferite agli stessi debiti indicati in precedenza, contraddicendo le precedenti attestazioni ‘ (così ricorso, pag. 19) .
Deduce segnatamente che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ è stata reticente nel fornire le informazioni richieste da RAGIONE_SOCIALE; ha espressamente attestato l’esistenza di debiti inferiori a quelli di cui ora chiede il pagamento; ha indotto l’odierna appellante ad acquisire le concessioni, così da sostituire un concessionario inadempiente e privo di mezzi finanziari con un altro, in grado di onorare gli impegni ‘ (così ricorso, pag. 21) .
Deduce poi che le lettere RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE del 12.9.2008 e del 24.9.2008 ‘ hanno un contenuto chiarissimo ed inequivocabile ‘ (così ricorso, pag. 21) ; che dunque ‘l’RAGIONE_SOCIALE ha tenuto un comportamento contrario a buona fede e lesivo del legittimo affidamento (…) ha così agito in modo del tutto superficiale ‘ (così ricorso, pag. 22) .
Deduce del resto che ‘se il trasferimento è subordinato alla verifica RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa posizione debitoria, e se il trasferimento è stato autorizzato, automaticamente si deduce che non era stato riscontrato alcun debito ‘ (così ricorso pag. 23) .
Deduce infine , quanto al danno, che, ‘se fosse stata informata dall’RAGIONE_SOCIALE come era suo preciso dovere ed obbligo –RAGIONE_SOCIALEa vera esposizione debitoria RAGIONE_SOCIALEa cedente ed, in particolare, del preteso debito per penali ed interessi, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe concluso l’affare o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, riducendo il corrispettivo riconosciuto a COGNOME e decurtando le relative somme da quanto corrisposto per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE concessioni’ (così ricorso, pag. 27) .
18. Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile.
Analogamente il mezzo in disamina incorre nei rilievi di inammissibilità dapprima riferiti in ordine alla denuncia di insufficiente e contraddittoria motivazione.
Analogamente il mezzo in disamina, espressamente rubricato ai sensi del n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. , afferisce ed involge, pur in relazione alla responsabilità ex art. 2043 cod. civ. invocata in via di estremo subordine (cfr. ricorso, pag. 24) , la ‘ quaestio facti ‘, veicola , cioè, censure ‘ di fatto ‘ e sollecita il riesame degli esiti istruttori.
In tal guisa è vana pur la prospettazione operata dalla ricorrente, ‘anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese dei due gradi di giudizio’ (così ricorso, pag. 24) , circa la presentazione di richiesta di transazione (cfr. ricorso, pag. 24) , cui non ha fatto seguito alcun riscontro (cfr. ricorso, pag. 26) .
Propriamente, in questi termini sovviene l’insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053) .
Ulteriormente -lo si è anticipato -opera la preclusione da ‘doppia conforme’.
Invero, il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2019.
La statuizione d ‘appello ha in toto confermato la statuizione di prime cure.
Conseguentemente, si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 360, 4° co., cod. proc. civ. (in sostanza riproduttiva RAGIONE_SOCIALEa
disposizione di cui all’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ.) , che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello che ‘ conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata ‘ ( nella sentenza d’appello si legge, a pag. 4, testualmente: ‘sotto altro profilo si osserva che (…), come peraltro evidenziato dal tribunale, (…)’ ) .
23. Il controricorso è stato depositato tardivamente.
Più esattamente, il ricorso è stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE nonché al RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in data martedì 2 luglio 2024.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, a loro volta, hanno depositato il proprio controricorso in data giovedì 12 settembre 2024.
Più esattamente -considerata la sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto il controricorso, in spregio alla previsione del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 370 cod. proc. civ., è stato depositato non già il quarantesimo giorno bensì il quarantunesimo giorno dal dì RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso.
Non rileva che il 1° settembre del 2024 fosse domenica (cfr. Cass. (ord.) 28.5.2020, n. 10036, secondo cui, in tema di processo civile, i giorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computo del termine) .
24. Il controricorso, in quanto tardivo, è inammissibile.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità del controricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.
Difatti, questa Corte non solo spiega che è inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall ‘ art. 370 cod. proc. civ. e che da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest’ultimo alla discussione orale (cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2006, n. 9396) .
Ma spiega altresì che nel giudizio di cassazione svolto -è il caso de quo -nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase RAGIONE_SOCIALEa discussione orale propria RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l ‘ intervento del Pubblico RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27124) .
25. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME