Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6148 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6148 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 27503/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, nella qualità di titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE C:ressa, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, per procura ad litem in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE»).
– controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di TORINO, n. 1899/2014, pubblicata in data 24 ottobre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7
giugno 2022 dal consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza non definitiva n. 1899 del 24 ottobre 2014, aveva rigettato l’appello proposto da COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 165/2012, depositata in data 19 ottobre 2012, sulla validità del recesso, sulla segnalazione centrale rischi, sulla natura usuraia degli interessi e sulla validità delle garanzie e sulle istanze istruttorie e, ritenuto opportun un supplemento di consulenza tecnica per rideterminare il saldo contabile dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, escludendo ogni capitalizzazione degli interessi dal conto n. 10-52 e per il periodo dal 1999 al 23 aprile 2003, ovvero per tutto il periodo, aveva rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza.
2. La Corte di appello di Torino, con la sentenza definitiva n. 1725 del 4 ottobre 2016, ha accolto la domanda formulata dall’appellante sugli interessi anatocistici, condannando la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore dell’esponente della somma di euro 10.204,37, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, e ha respinto tutte le altre domande attoree.
3. La Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha affermato che le spese per le cambiali e l’atto notarile non andavano considerate ai fini del conteggio degli interessi in ragione di quanto affermato nelle istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia per la rilevazione del TEC; medio ai sensi della legge sull’usura, che escludevano al punto C4 le spese per imposte e tasse e quelle legali ed assimilate e tra queste quelle notarili e che, comunque, non era state spese sostenute direttamente dalla correntista, in quanto la banca si era limitata a concederle un prestito d’importo corrispondente al fine di farci fronte; il caso in esame era
una ipotesi tipica di usura sopravvenuta per cui aveva fatto bene il consulente tecnico d’ufficio a ricostruire il saldo applicando il tass soglia vigente all’epoca in cui era stato accertato il superamento di tale soglia e solo con riferimento al trimestre in cui si era verificato sforamento; che la categoria in cui doveva essere inquadrato il contratto stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era quella del mutuo fondiario concesso per l’acquisto di un bene immobile, garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile, laddove l’ipoteca concessa alla COGNOME era di secondo grado, perchè iscritta su un bene già gravato da altra ipoteca a garanzia del finanziamento ottenuto per acquistarlo e che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva affermato che il valore della garanzia del bene ipotecato era addirittura inferiore al debito garantito, affermazione verosimile che non era stata smentita; che in tale situazione, non aveva senso parlare ch minore rischio per l’istituto (come affermato dalla stessa appellante a pag. 19 dell’atto di impugnazione), perché difettava uno degli elementi di maggiore rilievo per la valutazione dei rischi, vale a dire la capienza del bene ipotecato cui aveva fatto riferimento la stessa appellante; che le minacce che l’appellante aveva affermato di avere subito non risultavano provate e che la disposizione di cui all’art. 1438 cod. civ. non era applicabile poiché il vantaggio perseguito era quello legittime di ottenere il soddisfacimento del proprio credito ed il mezzo adoperato non era assolutamente sproporzionato essendo consistito nel rilascio di alcune cambiali e di una garanzia ipotecaria di secondo grado su un bene immobile di non particolare valore e pregio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME NOME, nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato ad un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso e memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo ed unico motivo si lamenta, in relazione all’applicazione di interessi usurari, la violazione e/o errata applicazione dell’art. 181 cod. civ., legge n. 108/1996, art. 644 cod. proc. civ. (rectius: cod. pen.) per contraddittoria, errata, omessa motivazione e la nullità per violazione dell’art. 1418 cod. civ..
Assume il ricorrente che l’atto imposto dalla RAGIONE_SOCIALE di iscrizione di ipoteca, volto a convertire un credito chirografario in credito ipotecario, senza giustificazione alcune e/o senza causa (in assenza di erogazione e traditio), doveva considerarsi nullo od inefficace, in quanto illegittimo e in frode alla legge, in base a quanto previsto dagli artt. 1418 e ss. cod. civ.; la nullità doveva trovare fondamento anche per la mancanza di causa dell’atto notarile posto in essere, non essendosi verificata la traditio della somma di denaro garantita dall’ipoteca imposta dalla RAGIONE_SOCIALE; la Corte di appello aveva omesso qualsiasi motivazione sulla nullità assoluta dell’atto concluso il 14 maggio 2003 presso lo studio del AVV_NOTAIO; nel caso di specie si verteva in materia di usura originaria, in quanto l’atto del 14 maggio 2003 era viziato ab origine, per cui nessun adeguamento dei tassi poteva essere applicato al caso in esame, bensì doveva essere comminata la sanzione civile di cui al secondo comma dell’art. 1815 cod. civ.; che l’ipoteca della RAGIONE_SOCIALE era di secondo grado, in quanto la prima ipoteca, iscritta sull’immobile in data 29 gennaio 1999, si riferiva al contratto di mutuo ipotecario n. 000310015601, che doveva ritenersi estinto non avendo mai controparte contestato l’inadempimento del mutuo (rimborso in 120 rate mensili di euro 29.954,50); in ogni caso, al momento della stipula dell’atto del maggio 2003, il debito residuo per questo prestito in termini di montante era di euro 16.757,00, essendo state saldate 53 rate e al momento della decadenza dal beneficio rimanevano da pagare ulteriori 38 rate; la sentenza della Corte ch appello aveva omesso qualsiasi motivazione sul fatto che il consenso dell’esponente, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
con riguardo all’atto del 2003, era viziato da violenza morale; che la somma addebitata a titolo di interessi per 38 mesi (da maggio 2003 a luglio 2006) era di complessivi euro 23.554,00, corrispondente al tasso di interessi pari al 7,56%.
1.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
1.2 Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, d indicare le norme di legge di cui intende lamentare a violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745).
In particolare, nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio d motivazione (Cass., 20 settembre 2013, n. 21611).
1.3 Ciò posto, il motivo formulato, con il quale di deduce la violazione e la falsa applicazione di plurime norme e addirittura di un’intera legge (la n. 108 del 1996), prescinde interamente dalle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale e non si confronta con le stesse e appare,
per questo, piuttosto ripercorrere pedissequamente le censure rivolte al giudice di secondo grado, non prospettando a questa Corte alcun vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360, pr comma, n. 3, cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica.
1.4 Anche in relazione al denunciato vizio motivazionale, la stessa ricorrente fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini d «contraddittoria, errata, omessa motivazione») non più riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (peraltro nemmeno dedotto), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra l parti, e postula l’esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., sez. un. n. 8053 del 2014), qui, invece, rimasti assolutamente inosservati.
1.5. Come affermato da questa Corte «In tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotta dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il vizio di omess insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 cod. civ. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo
o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale)» (Cass., 29 luglio 2011, n. 16655; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883), mentre nel caso in esame, nell’esposizione del motivo, non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi, nella accezione indicata, ma un generico susseguirsi di argomentazioni del tutto scollati dal «decisum» della Corte di appello.
1.7 Ed infatti, come si legge nella sentenza impugnata, a pagina 4, le conclusioni della ricorrente in ordine all’atto di iscrizione di ipote volontaria del 14 maggio 2013 erano state dirette ad accertare e dichiarare la violazione dell’art. 14:38 cod. civ. (peraltro s presupposto della dichiarata illegittimità del recesso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicato alla ricorrente il 29 gennaio 2003) e su questo la Corte di
appello ha affermato, con una doppia ragione del decidere non censurata dalla ricorrente, che le «minacce non risultavano provate» e che «la disposizione di cui all’art. 1438 cod. civ. non era applicabile, poiché il vantaggio perseguito era quello legittimo di ottenere il soddisfacimento del proprio credito ed il mezzo adoperato non era assolutamente sproporzionato essendo consistito nel rilascio di alcune cambiali e di una garanzia ipotecaria di secondo grado su un bene immobile di non particolare valore e pregio» (cfr. pagine 22, 23 e 24 della sentenza impugnata).
1.8 Non sussiste, dunque, nemmeno il vizio di omessa motivazione sul fatto che il consenso dell’esponente, con riguardo all’atto del 14 maggio 2003, era viziato da violenza morale, avendo la Corte esaminato specificamente la questione, dovendosi, peraltro, sottolinearsi al riguardo che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE, costituitasi nel giudizio..614-~ di primo grado, aveva dedotto di non avere effettuato alcuna indebita pressione per ottenere le cambiali e l’ipoteca (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in eur 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2022.