Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 16848/2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
PREFETTURA COGNOME, MINISTERO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende.
– Controricorrenti – avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1485/2022 depositata il 13/05/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza n. 1485/2022 del Giudice di Pace di Torino, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione di COGNOME avverso l’ordinanza -ingiunzione prot. n. 00052757 (Area III-bis) emessa dal Prefetto di T orino, per essere stata l’ordinanza prefettizia notificata alla parte privata in data 28/12/2020, e per avere quest’ultima depositato il ricorso presso la cancelleria del Giudice di Pace in data 03/03/2021, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 6 comma 6 d.lgs. n. 150/2011;
2 il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura hanno resistito con controricorso;
il consigliere delegato RAGIONE_SOCIALEa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata quindi fissata adunanza in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 c.p.c.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso -‘ Nullità ex art. 360 n. 2 c.p.c. in relazione al combinato disposto ex artt. 12 disposizioni sulla legge in generale (preleggi) e legge 7 ottobre 1969 n. 742 ‘ -censura la sentenza impugnata che ha dichiarato non tempestivo il ricorso, benché la ricorrente avesse ‘dedotto e motivato sull’applicabilità, nel caso de quo e nel procedimento di cui all’art. 203 d.lvo 285/1992, RAGIONE_SOCIALEa legge 7 ottobre 1969 n. 742 in via analogica’;
il secondo motivo -‘Nullità ex art. 360 n. 2 c.p.c. in relazione all’art. 23 legge 87/1953’ si duole che la sentenza nemmeno menzioni la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla
ricorrente in relazione all’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 742 del 1969 ( ‘Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale’);
il terzo motivo -‘Nullità ex art. 360 n. 5 c.p.c.’ censura la sentenza del Giudice di Pace per non avere motivato sulla questione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità analogica RAGIONE_SOCIALEa legge n. 742/1969 e sul dubbio di costituzionalità sollevato dalla ricorrente;
preliminarmente – e in maniera assorbente (cd. assorbimento improprio) rispetto all’esame dei motivi – rileva la Corte che il ricorso è inammissibile;
4.1. in primo luogo, il ricorso indica quale procura conferita quella ‘in calce all’opposizione’ : per pacifico orientamento giurisprudenziale, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa procura speciale al difensore iscritto nell ‘ apposito albo, richiesta dall ‘art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall ‘ altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura speciale.
Ne consegue, come necessario corollario, che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella RAGIONE_SOCIALEa sentenza da impugnare; pertanto, è inammissibile il ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura in calce o a margine RAGIONE_SOCIALE ‘ atto di citazione o RAGIONE_SOCIALEa comparsa di primo grado.
Al riguardo, si deve nuovamente affermare il principio di diritto per il quale la procura per il ricorso per cassazione -che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione – è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia anteriore
alla pubblicazione del provvedimento impugnato (Sez. 3, Sentenza n. 1328 del 24/01/2006, Rv. 588000 – 01);
4.2. in secondo luogo, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa (come nella specie) quella del Giudice di Pace, è soggetta all ‘ appello e non al ricorso per cassazione.
Va data continuità a Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 922 del 13/01/2022, (Rv. 663809 -01), che ha articolato il seguente principio di diritto: «a sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l ‘ appello non sottoposto alle limitazioni di cui all ‘ art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l ‘ art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità»;
4.3. infine, il ricorso è totalmente carente RAGIONE_SOCIALE‘esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La norma, nella specie disattesa, prevede un requisito di contenuto-forma del ricorso, il quale deve consistere in un ‘ esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover attingere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. La prescrizione del codice di rito non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire un a conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALEe censure rivolte al provvedimento impugnato. È, dunque, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria RAGIONE_SOCIALEe reciproche pretese RAGIONE_SOCIALEe parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto che le hanno giustificate, RAGIONE_SOCIALEe eccezioni, RAGIONE_SOCIALEe difese e RAGIONE_SOCIALEe deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, RAGIONE_SOCIALEo svolgersi RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (tra le altre, Cass. nn. 7594/2024, 7436/2024, 31152/2023, 33012/2023, 15639/2022, 12227/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv. 630843 -01; Sez. 1, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006, Rv. 587592 -01; più di recente v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024 Rv. 669797).
Nel caso in esame, il ricorso è inammissibile perché neppure a ccenna all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, alle difese RAGIONE_SOCIALEe parti e alla dinamica processuale e, in poche righe, abbozza, senza svilupparli, tre motivi di censura RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di merito;
in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
poiché il ricorso è deciso in conformità RAGIONE_SOCIALEa proposta formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000. Cfr. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909 -01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del
22/09/2023, Rv. 668850 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 -01);
8 . ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 500,00, in favore di parte controricorrente e di una ulteriore somma di euro 500,00, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2024, nella camera di