Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33353 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33353 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3996/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4363/2015 depositata il 16/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione all’esito del rigetto dell’istanza di omologazione del concordato preventivo, rigetto conseguente all’opposizione avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate sul rilievo che il piano concordatario aveva previsto la falcidia dell’Iva e delle ritenute operate e non versate, in violazione dell’art. 182 -ter legge fall.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo ex art. 18 legge fall., contestando la decisione di rigetto dell’istanza di omologazione del concordato.
Il reclamo è stato respinto dalla corte d’appello di Milano e avverso la relativa sentenza è ora proposto ricorso per cassazione in un solo motivo.
La curatela e la creditrice istante non hanno svolto difese.
Ragioni della decisione
– Con l’unico motivo la ricorrente denunzia l’ ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (..) sotto lo specifico profilo inerente la falcidiabilità dell’Iva e delle ritenute operate e non versate alla luce del ma ncato accesso alla transazione fiscale ex art. 182ter c.p.c.’.
Lamenta che la corte d’appello abbia omesso di motivare sui contributi giurisprudenziali ritualmente offerti in giudizio da essa reclamante, e che abbia ignorato la circostanza di fatto per cui la società aveva in definitiva assicurato il pagamento integrale dell’Iva mediante una dichiarazione aggiuntiva di assunzione del debito da parte di un terzo (tale dr. COGNOME).
II. – Occorre premettere che nello specifico, e per quanto dalla sentenza si evince, il piano concordatario -a fronte di un passivo di oltre 3,3 mil. EUR -non era stato accompagnato da transazione fiscale.
Il piano aveva prospettato la liquidazione integrale del patrimonio e dell’azienda della debitrice, la suddivisione dei creditori in nove classi e il pagamento (a) integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.
e (b) in misura parziale, variabile tra il 4% e il 9%, di quelli inseriti nelle altre classi.
Era stato poi ipotizzato un ulteriore contributo finanziario da parte del terzo, il quale aveva altresì presentato una seconda dichiarazione di disponibilità funzionale alla copertura integrale del (solo) debito Iva della società.
III. – Il motivo di ricorso, sebbene teso a sostenere un vizio di omesso esame, non è riferito ad altro che alla suddetta circostanza di fatto. La quale non è però decisiva, essendo stata prospettata una generica e, per quanto affermato dalla stessa ricorrente, comunque solo parziale dichiarazione di disponibilità al pagamento.
IV. Peraltro il ricorso è inammissibile in nuce , perché redatto mediante assemblaggio di atti e documenti del giudizio di merito, inframezzati da semplici frasi di passaggio: modalità non rispettosa del principio di cui all’art. 366 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione confezionato mediante l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa – e segnatamente mediante l’inserimento in copia integrale di dichiarazioni negoziali, di verbali di udienza, di atti di parte e di provvedimenti assunti nelle anteriori fasi, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento -è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, giacché rende incomprensibile il mezzo processuale in quanto privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali secondo il disposto dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., da osservare invece mediante sintetica esposizione dei fatti stessi e poi della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale (v. Cass. Sez. U n. 16628-09, Cass. Sez. 5 n. 15180-10, Cass. Sez. 6-3 n. 6279-11, Cass. Sez. U n. 5698-12, Cass. Sez. 3 n. 16254-12, Cass. Sez. 6-3 n. 2527-15, Cass. Sez. 6-1 n. 22185-15, Cass. Sez. L n. 26837-20).
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì