Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4678 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4678 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31996/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1261/2021 depositata il 07/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di euro 291.409, 65 a saldo di fornitura di prodotti zootecnici eseguite tra il 31 luglio 2011 e il 31 luglio 2012, sulla base dell’allegazione di aver effettuato nel tempo numerosi pagamenti dei quali l’opposto non avrebbe tenuto conto nella quantificazione del proprio residuo credito. Il Tribunale, alla luce della CTU espletata sul debito risultante dalle fatture prodotte dal creditore e sui pagamenti che l’azienda ingiunta aveva documentato, ha respinto l’opposizione e confermato il decreto.
-Contro la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidato a cinque motivi, che ha illustrato anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo del ricorso è rubricato: « censura ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.».
Nell’illustrare il motivo la ricorrente chiede a questa Corte di dire (citando una massima, riferita a Casss. n. 3739/2014) « se il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo, solo sulle risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare con un giudizio di certezza e non di vera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base» , sostenendo che questa affermazione di principio di legittimità sarebbe « contraddetta dalla pronuncia impugnata contenuta nell’ordinanza del 29 Aprile 2016 » e nell’ « ordinanza DEL 14.10 2016 » emesse dai due giudici istruttori succedutisi nel giudizio, che avevano respinto la richiesta di provvisoria esecuzione poiché parte opponente aveva prodotto copiosa documentazione attestante l’effettuazione di pagamenti rispetto ai quali era necessario verificare la corrispondenza con la pretesa creditoria.
1.1- Il motivo è evidentemente inammissibile, non solo perché si è in presenza di una decisione c.d. doppia conforme e manca l’allegazione della divergenza delle ragioni di fatto che giustificherebbe il ricorso al motivo, ma perché la ricorrente deduce il vizio motivazionale indicato per omesso esame di un fatto decisivo del tutto al di fuori del paradigma della norma invocata, che si riferisce ad un fatto storico -e non processualeche il ricorrente ha l’onere di indicare in modo specifico, spiegando altresì in che senso il suo esame avrebbe portato ad una decisione diversa da quella impugnata.
2.- Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c. « omessa le lettura e/o totale travisamento delle ordinanze del giudice di prime cure del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE datate 14.10.2016 e 29.4.2016 in netto contrasto con quanto asserito nell’ordinanza della Corte d’appello che aveva clamorosamente ed erroneamente motivato che il giudice di prima istanza aveva concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e che era stata rigettata la domanda di sovraindebitamento ed il relativo reclamo.
Con il motivo si chiede a questa Corte di dire se il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia costituisce un vizio di omesso esame di un punto decisivo, « alla luce dell’ordinanza della Corte d’appello del 25.7.2019 che singolarmente afferma essere accaduto nel processo di primo grado tutto il contrario di quanto effettivamente avvenuto e rilevato nelle due ordinanze»; con tale ordinanza è stata dichiarata inammissibile la sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza impugnata che aveva respinto l’opposizione un decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecutività dal momento che le esecuzioni forzata può essere iniziata e proseguita in forza del solo decreto costituente ex se titolo esecutivo, ed è stato ritenuto insussistente il periculum paventato dalla appellante e connesso
al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo – stante il rigetto dell’istanza di accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: argomentazione quest’ultima che sarebbe stata smentita dal successivo intervento del provvedimento di omologa della procedura stessa in sede di reclamo del diniego.
2.1 Il motivo è inammissibile, non solo perché -come detto poco sopra – si è in presenza di una decisione c.d. doppia conforme, ma perché la censura è rivolta ad un’ordinanza interlocutoria e dunque è estranea alla decisione impugnata.
3.- Il terzo motivo di impugnazione denuncia – ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 e 5 c.p.c . «totale stravolgimento della situazione contabile errata ricostruzione del rapporto economico giuridico tra le parti per travisamento e omessa ed errata valutazione delle prove documentali e dunque nullità della sentenza per difetto di motivazione per quanto attiene all’accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione».
La ricorrente si duole dell’indagine contabile del CTU su cui si fonda la sentenza impugnata senza -a suo dire -argomentazioni idonee e approfondimenti, posto che della CTU era stato censurato il mancato apprezzamento degli eseguiti versamenti risultanti dalla documentazione prodotta. L’accertamento del CTU sarebbe sbagliato essendo stato omesso il conteggio di pagamenti eseguiti per oltre 574.000 € a favore del consorzio.
3.1 -Il motivo è inammissibile.
Attraverso la denuncia di un vizio motivazionale -che neppure illustra specificamente ex art. 366 n. 4 c.p.c. con riguardo ai passaggi argomentati della pronuncia impugnata – la ricorrente intende, in realtà, riproporre in questa sede una nuova valutazione delle risultanze probatorie esaminate dalla Corte d’Appello del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità. Invero il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere
la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento.
4.- Il quarto motivo denuncia la nullità del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 e contestualmente, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla richiesta di nullità/inammissibilità per violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto la Corte non avendo accolto le istanze di integrazione della CTU e di confronto con il CTP di controparte sulle questioni contabili, inoltre avrebbe omessa la valutazione di prove decisive riguardanti gli assegni allegati in atti a dimostrazione degli avvenuti pagamenti.
4.1 – Il motivo è evidentemente inammissibile: la censura relativa alla violazione del contraddittorio è del tutto inidonea, in quanto la doglianza attiene in realtà ad una decisione di carattere istruttorio circa la necessità -esclusa dalla Corte con un giudizio di merito che le competeva in via esclusiva -di integrare la CTU (peraltro già oggetto di integrazione nel giudizio di primo grado su impulso della parte); la censura motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile per le ragioni già dette oltre che pe la sua totale carenza di specificità.
5.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia va assunta sulle spese poiché controparte è rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26.4.2026.
Il Presidente NOME COGNOME