Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21031 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
sul ricorso 22909/2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5890/2019 depositata il 05/12/2019
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME ricorre con sei motivi a questa Corte per sentire cassare l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, respingendone il gravame avverso il rigetto in primo grado dell’opposizione proposta dalla stessa al decreto ingiuntivo emesso a beneficio di NOME COGNOME sulla scorta di undici effetti cambiari da lei sottoscritti, ha rinnovato l’adesione alle conclusioni della CTU grafologica -giudicata «logica, completa, approfondita, idonea nel metodo “psicologico” adottato, esaustiva anche nelle risposte, complete e convincenti, fornite alle note critiche depositate dai CTP» -esperita nel primo giudizio a fronte del disconoscimento della sottoscrizione operato dalla COGNOME; ed ha con ciò ribadito la convinzione, ricusando altresì le doglianze appellanti in punto alla pretesa violazione del contraddittorio consumatasi nel corso della CTU e alla nullità della domanda monitoria, in adesione alle parole del perito d’ufficio, che «le sottoscrizioni contestate apposte in calce alle undici cambiali presentano gli automatismi gestuali della mano scrivente della sig.ra COGNOME NOME».
Al ricorso così proposto non ha inteso replicare parte intimata che non ha svolto attività processuale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso -con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 214, 215, 216 e 217 cod. proc. civ. e degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. perché il giudice di primo grado, in difetto del deposito degli originali dei titoli azionati, di istanza di verificazione e della produzione di scritture di comparazione, non avrebbe potuto dar corso alla CTU grafologica, posta viceversa a fondamento del rigetto da esso pronunciato -; ed il secondo motivo di ricorso -con cui si deduce la violazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. civ. e degli artt. 87 e 90 disp. att. cod. proc. civ. perché il
giudice di primo grado, in ragione di quanto dianzi osservato, avrebbe illegittimamente esercitato i propri poteri d’ufficio autorizzando il CTU all’acquisizione degli originali dei titoli mai depositati e dei saggi grafici ed indicando egli stesso le scritture di comparizione -, esaminabili congiuntamente in quanto aventi un comune radicamento, si prestano ad un preliminare rilievo di inammissibilità in quanto volti a censurare non già il deliberato del giudice d’appello, ma quello del giudice di primo grado.
E’ perciò appena il caso di ricordare, come ammonito più volte da questa Corte che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Cass., Sez. IV, 21/03/2014, n. 6733; Cass., Sez. IV, 15/03/2006, n. 5637; Cass., Sez. IV, 20/06/1996, n. 5714).
3. Il terzo motivo di ricorso -con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata perché, in considerazione delle censure sollevate con riferimento alla decisione di primo grado, meglio esplicitate con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il giudice d’appello avrebbe erroneamente disatteso le ragioni di gravame in punto alla denunciata violazione del contraddittorio consumatasi segnatamente nel rigetto delle istanze intese all’acquisizione di files delle sottoscrizioni più nitidi e alla fissazione di un nuovo accesso per effettuare dei rilievi sugli originali -; il quarto motivo di ricorso -con cui si deduce parimenti la nullità della sentenza impugnata perché il giudice d’appello avrebbe rigettato il gravame e, quindi, la proposta opposizione al d.i. a mezzo di una motivazione meramente apparente ed illogica ponendo a base della stessa prove non dedotte dalle parti -; ed il sesto motivo di ricorso -con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ. ed ancora dell’art. 1888 cod. civ.
perché il giudice d’appello avrebbe rigettato il gravame e, quindi, la proposta opposizione al d.i., quantunque i titoli cambiari azionati non fossero stati depositati in originale e le copie a tal fine prodotte avrebbero dovuto ritenersi del tutto prive di efficacia -esaminabili congiuntamente in quanto svolgenti una comune censura, si prestano ad un preliminare rilievo di inammissibilità in quanto volti a rinnovare il sindacato decisorio esperito dalla Corte d’Appello senza evidenziare alcuna criticità rilevante ai fini dell’esatto assolvimento dell’ufficio motivazionale riguardo alle censure sollevate.
Ed invero il decidente del grado ha sconfessato gli assunti censori declinati dall’appellante con riferimento alle asserite violazioni del contraddittorio osservando che «nella fattispecie in esame i periti di parte partecipavano regolarmente alle operazioni ed il consulente di parte opponente era in condizioni di depositare, nei 10 giorni successivi all’invio della bozza dell’elaborato, dal 15 maggio 2016, le note critiche redatte il 24 maggio 2016. Dalla disamina di dette note, ove le firme sono riprodotte fedelmente, non emerge il pregiudizio della mancata disamina dei file maggiormente definiti, oggetto del motivo di gravame, così che la Corte non ritiene che la questione del mancato invio da parte del consulente abbia rilevanza concreta alcuna nella decisione assunta dal CTU ed anche nella relazione delle note critiche redatte dal CTP», di tal ché nessuna invalidità per questo poteva essere dichiarata. Il che, nel mentre rende giustizia di dette censure -la cui rilevanza peraltro si rende apprezzabile solo in rapporto alla asserita indisponibilità di files delle sottoscrizioni più nitidi, posto che l’ulteriore allegazione, afferente all’asserita impossibilità di effettuare «dei rilievi» era del tutto generica -smentisce alla radice che la sentenza sia affetta dal denunciato vizio motivazionale, giacché delle proprie determinazioni il giudice d’appello offre ampia e persuasiva contezza appunto facendo proprie
le conclusioni del CTU, e confina di conseguenza la doglianza in punto alla mancanza di prove nel perimetro proprio delle censure meritali, notoriamente non scrutinabili in questa sede.
Il quinto motivo di ricorso -con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 167 e 183 cod. proc. civ. perché il giudice d’appello avrebbe statuito su fatti mai narrati nel ricorso monitorio, da giudicarsi per questo tardivamente allegati -si presta ad un preliminare rilievo di inammissibilità doppiamente evidenziabile sotto il profilo del difetto di specificità.
Da un lato, infatti, il motivo reitera la medesima doglianza esternata in sede di gravame senza tuttavia svolgere alcuna considerazione critica circa il contrario assunto sviluppato dal decidente, si ché secondo quanto affermato più volte da questa Corte si è in presenza di un non motivo (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478). Dall’altro, accentuando il difetto, il motivo non si confronta con le ragioni della decisione non replicando alle considerazioni spese al riguardo dal decidente laddove questo, onde disattendere la doglianza, ha inteso richiamare e fare propri, in nome del condiviso principio dell’inerenza alla medesima vicenda sostanziale, gli insegnamenti di SS.UU. 12310/2015.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 10.7.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME