Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22327 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4587-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con diritto a ricevere le comunicazioni all ‘ indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 4964/2022 della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/01/2023 R.G.N. 3082/2020;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE -Modifica trattamento economico aziendale per riduzione dei fondi contrattuali.
R.G.N. 4587/2023
CC 22/05/2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
1. L ‘ intimato in epigrafe, dirigente medico di primo livello della RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio quest ‘ ultima dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, impugnando la nota della RAGIONE_SOCIALE, del 5 novembre 2012, recante modifica del trattamento economico variabile aziendale per riduzione dei fondi contrattuali.
Con tale provvedimento la RAGIONE_SOCIALE convenuta aveva disposto, quanto al trattamento economico, la diminuzione del 30% della remunerazione variabile aziendale, procedendo al recupero dell ‘ importo indicato attraverso la trattenuta in busta paga.
Deduceva che il comportamento aziendale risultava arbitrario, atteso che, per la determinazione dei fondi aziendali per gli anni 2011, 2012, 2013, erano stati adottati criteri di calcolo errati, in particolare vi era stata la violazione dell ‘ articolo 9, comma 2bis ; del d.l. n. 78 del 2010 che consentiva la decurtazione del trattamento accessorio e non già di quello fondamentale.
Sosteneva che tanto aveva portato all ‘ illegittimità della riduzione della retribuzione dei dirigenti.
Lamentava altresì l ‘ erronea applicazione della l. n. 122 del 2010, della Circolare del Ministero dell ‘ Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze n. 12 del 2011 e di quanto stabilito nella RAGIONE_SOCIALE, che aveva comportato l ‘ applicazione di criteri di calcolo non conformi alla legge ed alla normativa contrattuale ed in assenza della
preventiva revisione della graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni.
Conclusivamente, evidenziava, vi era stata l ‘ errata applicazione degli interventi per ottenere i risparmi di spesa.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata illegittima la decurtazione effettuata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, fosse pronunciata sentenza di condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente sottratte per le suddette causali, come indicate nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 2476 del 2020, respingeva il ricorso condividendo il ragionamento difensivo dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ed evidenziando che alla base della decurtazione vi era l ‘ esigenza di contenimento della spesa attraverso il blocco sia RAGIONE_SOCIALE risorse stabili che di quelle variabili.
Per quanto si rileva dal ricorso per cassazione, la Corte d ‘ Appello di Napoli, dinanzi alla quale interponeva impugnazione il lavoratore, in riforma della decisione di prime cure, condannava l ‘ RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del COGNOME, della somma di euro 5.119,89 oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della l. n. 412/1991 dalla maturazione al saldo.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l ‘ RAGIONE_SOCIALE, prospettando due motivi di ricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso dev ‘ essere dichiarato improcedibile.
Secondo un consolidato indirizzo di questa
Corte, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall ‘ art. 369, comma secondo, n. 2), cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall ‘ ultima notificazione dell ‘ atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l ‘ oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura (così, ex plurimis , Cass. civ., sez. III, 20.7.2020, n. 15393; e in termini esatti o analoghi Cass., sez. I, 8.7.2020, n. 14347; id. , sez. VI, 5.6.2018, n. 14426; id ., Sez. Un., 20.6.2006, n. 14110).
In base al suddetto numero 2), insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, anche la copia autentica della relata di notificazione, se questa è avvenuta.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della decisione gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine di cui all ‘ art. 327, comma 1, cod. proc. cov.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell ‘ ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o emerga dall ‘ esame diretto RAGIONE_SOCIALE produzioni RAGIONE_SOCIALE parti o del fascicolo d ‘ ufficio -, deve ritenersi operante il c.d. termine breve di impugnazione fissato dall ‘ art. 325,
comma 2, cod. proc. civ., pari a sessanta giorni.
In tale ultima evenienza sorge a carico dell ‘ impugnante l ‘ onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall ‘ art. 372, comma 2, c.p.c., purchè entro il termine stabilito dal precedente art. 369, comma 1, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. L ‘ inosservanza dell ‘ adempimento comporta l ‘ improcedibilità del ricorso, a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (con conseguente superamento della c.d. ‘prova di resistenza’) e salva l’ ipotesi che l ‘ anzidetta documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine previsto dall ‘ art. 370, comma 3, cod. proc. civ. ovvero acquisita mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo d ‘ ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c., limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria (v. ex multis Cass., sez. VI, 7.6.2021, n. 15832; Cass., sez. I, 25.5.2021, n. 14360).
Nel caso di specie, non risulta depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica (che il ricorrente indica essere avvenuta il 12/1/2023).
Invero risulta un deposito telematico, rilevandosi, sotto la voce ‘avviso ricevuta notifica ricorso’ anche l ‘inserimento di un allegato denominato ‘Corte d’ appello
di Napoli’, ma all’ interno di tale allegato è contenuta – in formato compresso denominato ‘attoACQ.pdf.zip’ – solo l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo d ‘ ufficio ex art. 369 cod. proc. civ.
Ritiene, allora, il Collegio che ricorra un caso nel quale quanto unicamente prodotto dalla ricorrente certamente non consente di comprendere l ‘ oggetto della controversia, le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e, quindi, di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura.
Per completezza, si osserva altresì che una copia completa della pronuncia gravata non è stata prodotta dalla parte intimata (che non ha svolto attività difensiva), né è stata rinvenuta dal Collegio nel fascicolo d ‘ ufficio, in formato analogico; neppure, infine, risulta che una versione integrale della stessa sentenza sia stata successivamente prodotta in una qualsiasi forma da qualcuna RAGIONE_SOCIALE parti; sicché è rimasto precluso ogni accesso cognitivo alle ragioni del decisum d ‘ appello (cfr. Cass. n. 1012/2015), il che a sua volta non permette ovviamente alla Corte di vagliare i motivi di ricorso.
In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere (conclusivamente) dichiarato improcedibile.
Nulla va disposto per le spese essendo NOME COGNOME rimasto intimato.
O ccorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del