Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30875 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30875 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27969-2021 proposto da:
NOME COGNOME NOME , domiciliato ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 483/21 della Corte d’appello d i Genova, depositata il 29/04/2021;
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Improcedibilità del ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/06/2023
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 07/06/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza asseritamente identificata come n. 483/21, del 29 aprile 2021, della Corte di Appello di Genova, che -accogliendone il gravame avverso la sentenza n. 235/19, del 10 aprile 2019, del Tribunale di Massa, di accoglimento dell’opp osizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. proposta da NOME COGNOME avverso atto di pignoramento presso terzi -ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver notificato alla COGNOME atto di precetto, per l’importo di € 6.338,98, in forza di titolo giudiziale costituito da sentenza resa dal Tribunale di Massa.
Non avendo la debitrice provveduto al pagamento, il procuratore dell’COGNOME provvedeva a depositare si assume, il 4 ottobre 2016 -atto di pignoramento presso terzi (nella specie, il datore di lavoro della COGNOME, RAGIONE_SOCIALE) all’Unep del Tribunale massese. Avendo, tuttavia, la COGNOME consegnato ad un collega di studio dell’AVV_NOTAIO il giorno successivo -un assegno circolare dell’importo complessivo di € 4.834,00, il procuratore del creditore, al fine di controllare la corrispondenza e completezza delle somme versate rispetto ai crediti maturati, fino ad allora, dal proprio assistito, inviava, in quella stessa data del 5 ottobre 2016, una comunicazione via e-mail al predetto RAGIONE_SOCIALE di Massa, chiedendo di sospendere la notifica dell’atto di pign oramento. Peraltro, l’importo versato dalla COGNOME risultava
non comprensivo né dei compensi per l’atto di precetto, né delle spese di registrazione del titolo giudiziale, quantunque la debitrice esecutata si dichiarasse disponibile a versare tali importi, purché fosse esibita una ricevuta di avvenuto pagamento degli stessi. Intercorsi, sempre in quella stessa giornata, taluni colloqui telefonici tra i legali della COGNOME e dell’COGNOME, il primo intimava alla debitrice -per il tramite del difensore della stessa -di saldare quanto dovuto entro il successivo 7 ottobre, provvedendo, dunque, al pagamento di:
-€ 208,00, comprensivi di CPA e Iva, per spese di redazione del precetto;
-€ 400,00, per spese di registrazione della sentenza costituente il titolo esecutivo;
-€ 30,00, per spese dell’ atto di pignoramento;
-€ 416,00, quale importo prudenzialmente determinato -per compensi della fase introduttiva della procedura esecutiva, limitate alla redazione dell’atto di pignoramento presso terzi e alla richiesta di notifica.
Orbene, benché la COGNOME si fosse dichiarata disponibile al versamento di tali somme, la stessa -alla data del 7 ottobre -effettuava il pagamento del solo compenso per la redazione dell’atto di precetto e delle spese per la registrazione della sentenza, s icché il legale dell’COGNOME, il giorno 11 ottobre 2016, comunicava all’RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Massa di proseguire nell’attività di notifica dell’atto di pignoramento presso terzi.
Proposta dalla COGNOME opposizione avverso l’atto di pignoramento presso terzi, eccependo, tra l’altro, l’illegittimità della richiesta di notifica del pignoramento effettuata l’11 ottobre 2016, perché ella assumeva di aver già provveduto, a quella data, all ‘integrale estinzione del debito, l’esito del giudizio di primo grado -dopo che era stata rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione consisteva nell’accoglimento dell’opposizione,
con condanna dell’opposto al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
Esperito gravame dal creditore opposto, il giudice di appello, rilevato che con il pagamento effettuato dalla COGNOME mediante l’assegno circolare di € 4.834,00, pur considerando l’acconto di € 1.000,00 versato il 29 agosto 2016, alla data di consegna dell’a tto di pignoramento presso terzi all’RAGIONE_SOCIALE di Massa (quand’anche fosse da individuare nel 5 ottobre, essendo il giorno 4 festa patronale nella città di Massa, come eccepito dall’opponente), perché lo stesso provvedesse alla notificazione, residuava ancora u n credito dell’COGNOME per € 680,00. Dal momento che detta somma non poteva ritenersi irrisoria, essendo quindi tale da giustificare l’interesse a proporre l’azione esecutiva, il giudice di seconde cure escludeva che alla data di consegna dell’atto di pignoramento presso terzi potesse ritenersi insussistente -come, invece, ritenuto dal primo giudice -il diritto dell’opposto a procedere all’esecuzione forzata. Rilevato, tuttavia, che con il successivo pagamento di tale importo -il 7 ottobre 2016 -si era determinata l’estinzione del diritto dell’COGNOME di procedere all’esecuzione, l’esito del giudizio consisteva nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di ambo i gradi di giudizio (previa revoca della condanna ex art. 96 cod. proc. civ, comminata all’COGNOME dal primo giudice).
Avverso la sentenza della Corte genovese ha proposto ricorso per cassazione l’COGNOME, sulla base come detto -di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 91, 92, 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 disp.
att. cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost., oltre ad ‘apparente motivazione della sentenza’.
Si censura la stessa nella parte in cui ha ritenuto sussistenti gravi ed eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, identificandoli nella ‘oggettiva difficoltà nella ricostruzione in fatto della vicenda’ e nell’avere l’odierno ricorrente, ‘pur avendo correttamente dato impulso al procedimento di esecuzione’, comunque ‘instato’ davanti al giudice di appello ‘per l’accertamento del proprio diritto all’esecuzione dell’atto di pignoramento presso terzi nonostante l’intervenuta estinzione di detto procedimento’.
Orbene, poiché la statuizione sulle spese di lite -secondo la giurisprudenza di questa Corte -non si sottrae all’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dagli artt. 111, comma 6, cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., resta ferma la possibilità di censurare la stessa, sottolinea il ricorrente, ove risulti meramente apparente. Tale sarebbe, appunto, il caso in esame, per non avere la Corte genovese neppure esplicitato quali fossero -specie a fronte del vigente testo dell’art. 92 cod. proc . civ., che subordina la compensazione a ‘gravi ed eccezionali ragioni’ le ‘oggettive difficoltà nella ricostruzione in fatto della vicenda’, le quali, oltretutto, neppure sono ricollegate al fatto che le parti, proprio in ragione della loro sussistenza, fossero nell’impossibilità di acquisire quella ‘esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni’, necessaria al fine della compensazione delle spese (è citata Cass. Sez. Un., sent. 30 luglio 2008, n. 20598, Rv. 604398-01).
3.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 91, 92, 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost., oltre ad
‘illogicità/manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza’.
Invero, in palese contraddizione con le (supposte) ‘oggettive difficoltà nella ricostruzione in fatto della vicenda’, si porrebbe la circostanza -assume il ricorrente -che i fatti oggetto di giudizio risultavano pacifici tra le parti, come riconosce la stessa sentenza, nel rilevare che il solo aspetto controverso riguardasse la consegna dell’atto da notificare all’RAGIONE_SOCIALE di Massa effettivamente il 4 ottobre, giorno della festa patronale cittadina. Tuttavia, e in ciò starebbe l’irriducibile contraddizione, t ale fatto è stato ritenuto irrilevante dalla Corte genovese, visto che, comunque, solo alla data del 7 ottobre, la COGNOME provvedeva al pagamento del residuo importo da essa dovuto, pari a € 680,00.
3.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. cod. civ. e dell’art. 12 disp. att. cod. civ.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite sul presupposto che l’odierno ricorrente avesse ‘comunque instato’, ancora davanti al giudice di appello, ‘per l’accertamento del proprio diritto all’esecuzione dell’atto di pignoramento presso terzi notificato in relazione a costi sostenuti dal procedimento esecutivo nonostante l’intervenuta estinzione’ dello stesso.
Così pronunciandosi, la Corte territoriale avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché le norme e i principi sull’interpretazione degli atti processuali, giacché la pretesa finalizzata al riconoscimento del diritto di procedere ‘ in executivis ‘ è ‘stata proposta incidenter tantum ‘, per consentire al giudice di appello ‘di condannare l’opponente a rimborsare le spese legali del doppio grado di giudizio sostenute dall’appellante, oltre alla restituzione di quanto pagato in
esecuzione della sentenza di primo grado’, importo, tra l’altro, comprensivo pure della condanna comminata ex art. 96 cod. proc. civ.
3.4. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 91, 92, 132, comma 2, e 282 cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre ad ‘illogicità/manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza’.
La sentenza -nel dare rilievo, ai fini della compensazione, alla circostanza di cui si diceva -avrebbe anche ‘gravemente violato gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione al principio della soccombenza virtuale’, da valutarsi ‘sulla base della pros pettazione iniziale dei contendenti’, e non di ‘fatti successivi’ come ‘la sopravvenuta estinzione del processo esecutivo’, circostanza alla quale, invece, ha dato rilievo il giudice di appello.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
6.1. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
7.1. Al riguardo, deve osservarsi che agli atti del presente giudizio non risulta alcuna copia autentica della sentenza impugnata, che rechi attestazione di avvenuta pubblicazione, risultando, inoltre, il documento privo di data di pubblicazione e di numero identificativo.
Orbene, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata -con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta (evenienza che non ricorre nella specie) -costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Deve, peraltro, trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.
Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale -tale è la fattispecie in esame -si perfeziona solo ‘nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati’ ( cfr. Cass. Sez. 3, ord. 24 febbraio 2023, n. 5771, Rv. 666908-01, che richiama, sul punto, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 29 gennaio 2019, n. 2362, Rv. 652618-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 ottobre 2018, n. 24891, Rv. 650663-01; nello stesso senso Cass. Sez. 1, ord. 23 luglio 2021, n. 21192, non massimata).
Ne consegue, pertanto, che, in caso di produzione di una copia analogica del provvedimento impugnato -neppure attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico -priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di
diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 29 dicembre 2020, n. 29803, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente).
Invero, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 5771 del 2023, cit .).
In caso contrario, infatti, sarebbe impossibile per la Corte di Cassazione verificare -anche ai fini del riscontro della tempestività della proposta impugnazione -se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza. Ciò senza contare, inoltre, che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione, evenienza che impedisce -qualora il ricorso si profili, in ipotesi, fondato -la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato e il suo contenuto (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 5771 del 2023, cit .).
In conclusione, in ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando NOME a rifondere, a NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.5 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut o unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della