Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16711 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23187/2023 proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Comune di Civitavecchia , in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1723/2023 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 3/5/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC – Aula B
rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Comune di Civitavecchia in data 3/11/2023 ed è stato depositato telematicamente in data 28/11/2023; constatato, pertanto, che non è stato rispettato il termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 1, c.p.c.; rilevato che il Comune di Civitavecchia ha depositato controricorso nel termine di legge di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, fissato dall’art. 370, comma 1, c.p.c.; ritenuto che l’improcedibilità del ricorso assorbe ogni altra questione e che il ricorrente deve essere condannato, in base al principio di soccombenza, alla rifusione delle spese relative a questo giudizio di legittimità in favore della controparte, che si è tempestivamente difesa con controricorso; ritenuto di dovere liquidare le spese come da dispositivo; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dato atto, infine, che, in base al l’esito del giudizio, dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115 del 2002;
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge ;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/5/2024.