Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n. 16927/2020 R.G.) proposto da:
n. 16927/2020 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/5/2024
Restituzione di somme date a mutuo -Improcedibilità del ricorso principale Inefficacia del ricorso incidentale.
NOME COGNOME NOME , nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA e residente in San NOME di Ricadi (VV), in INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , unitamente agli AVV_NOTAIO ti NOME COGNOME, del foro di Vibo Valentia, e NOME COGNOME, del foro di Catanzaro, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento (indirizzi p.e.c. dei difensori: ‘ EMAIL ‘ e ‘ EMAIL ‘ );
-ricorrente e intimato incidentale contro
COGNOME NOME , nata a Ricadi (VV) il DATA_NASCITA e residente in Roma, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), quale erede del sig. COGNOME NOME , nato a Viterbo il DATA_NASCITA e deceduto in Roma il 10 marzo 2020, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al controricorso notificato in data 20 luglio 2020
(indirizzo
p.e.c.
del
‘ EMAIL ‘) ;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l a sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1944/2019, pubblicata il 10 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse de l ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.;
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2008, il sig. COGNOME NOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il sig. COGNOME NOME, chiedendo: 1) che fosse accertato il debito di quest’ultimo nei confronti dell’istante, per il complessivo importo di €. 13.531,17 (euro tredicimilacinquecentotrentuno/17), ricevuto, in più riprese, a titolo di mutuo; 2) che, conseguentemente, il convenuto fosse condannato all’immediata restituzione della suddetta somma di denaro, oltre interessi legali, decorrenti dalle date di ciascuna dazione.
Si costituiva in giudizio il sig. COGNOME NOME, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva la prescrizione parziale del credito vantato dall’attore e deduceva di non aver mai richiesto a quest’ultimo alcun prestito , in quanto le somme di denaro gli erano state corrisposte a titolo di mandato per l’acquisto dei materiali necessari e per il pagamento delle imprese che dovevano occuparsi dell’edificazione di un immobile di proprietà dell’istante , sito in San NOME di Ricadi (VV) e da adibire a civile abitazione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 456/2014, depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2014, rigettava la domanda giudiziale e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice adito dichiarava l’intervenuta prescrizione di una parte del credito vantato e, quanto alla parte residua, reputava infondata la pretesa affermando che parte attrice non aveva fornito alcuna prova circa l’esistenza di un valido titolo da cui scaturisse l’obbligazione restitutoria fatta valere.
2.- Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2015, proponeva appello il sig. COGNOME NOME, lamentando: 1) l ‘ erronea declaratoria di prescrizione parziale del credito azionato, stante l’esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione medesima; 2) l’erronea applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio con riguardo al rapporto di mutuo allegato a sostegno del menzionato credito restitutorio.
L a Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell ‘ appello, condannava il sig. COGNOME NOME al pagamento, in favore dell’appellante sig. COGNOME NOME, della minore somma di €. 5.164,57 (euro cinquemilacentosessantaquattro/57) , a titolo di restituzione di quanto ricevuto a mutuo, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il sig. COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, COGNOME NOME, quale erede del sig. COGNOME NOME, nel frattempo deceduto . Quest’ultima ha proposto altresì ricorso incidentale (tardivo), affidato a un unico motivo.
4.- La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Anzitutto deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale, ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c. .
2.- Ed invero, a fronte della notificazione, perfezionatasi in data 10 giugno 2020, tale ricorso risulta essere stato depositato in Cancelleria solo in data 7 luglio 2020 e, dunque, ben oltre il termine di venti giorni previsto, a pena d’improcedibilità, dalla menzionata disposizione normativa .
Né, del resto, può assumere rilevanza alcuna la mancata contestazione della parte controricorrente, atteso che, come più volte chiarito da questa Corte, il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass., Sez. U, sentenza n. 10648 del 2 maggio 2017, Rv. 643945-01, in
motivazione, nonché Cass., Sez. 6, ordinanza n. 30918 del 22 dicembre 2017, Rv. 647031-01).
– In applicazione de ll’art. 334, comma 2, c.p.c., l’improcedibilità del ricorso principale comporta la perdita di efficacia di quello incidentale.
4.- Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, in conclusione, la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e di inefficacia di quello incidentale, ravvisandosi altresì la superfluità di dar conto, in dettaglio, dei singoli motivi di censura.
-La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente procedimento di legittimità, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. .
– Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto .
Non altrettanto può dirsi con riguardo al ricorso incidentale, giacché, come chiarito da questa Corte, « In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del “doppio” del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. » (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 1343 del 18 gennaio 2019, Rv. 652317-01; nello stesso senso, cfr., altresì, Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 18348 del 25 luglio 2017, Rv. 645149-01, secondo cui « Il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. »).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e la perdita di efficacia di quello incidentale; compensa interamente, tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione