Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6444 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6444 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19442/2025 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Giudice Di Pace di RAGIONE_SOCIALE n. 2291/2025 depositata il 26/09/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dalla presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 2291 del 26 settembre 2025, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, sentito il sig. NOME, e ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge di cui all’art. 14 del d.lgs. n.
286/1998, convalidava il provvedimento di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE disposto nei suoi confronti dal Questore con decreto del 23 settembre 2025.
Avverso il provvedimento di convalida, il sig. COGNOME propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Con il primo motivo si denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, per avere il giudice di merito omesso di valutare la sussistenza di misure alternative al trattenimento, nonostante la disponibilità di passaporto, residenza stabile e attività lavorativa da parte del ricorrente.
Con il secondo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, c.p.c., si deduce un vizio motivazionale, sul presupposto che il Giudice di Pace avrebbe recepito acriticamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo, senza esaminare la documentazione difensiva.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 3 e 5 CEDU, per avere il giudice omesso di valutare le condizioni personali del ricorrente e la praticabilità di soluzioni meno afflittive, in asserita lesione del diritto alla libertà personale.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa comune carenza dei requisiti minimi di specificità imposti dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso si risolve in una mera enunciazione RAGIONE_SOCIALEe norme violate e in apodittiche contestazioni RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, senza alcuna indicazione specifica degli elementi fattuali decisivi che sarebbero stati trascurati o mal valutati.
Le doglianze risultano formulate in termini del tutto assertivi e generici, senza alcun richiamo puntuale e specifico, neppure nelle parti essenziali, degli atti e dei documenti su cui si fondano, né l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa loro decisività ai fini di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEa vicenda.
Il consolidato orientamento di questa Corte ritiene che l’onere di specifica indicazione dei motivi di ricorso per cassazione, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non può ritenersi assolto mediante generici richiami agli atti del giudizio di merito o mediante la mera prospettazione di violazioni di legge in termini astratti, essendo invece necessario che il ricorso contenga, in sé, tutti gli elementi idonei a consentire l’immediata individuazione RAGIONE_SOCIALEe questioni dedotte e il controllo RAGIONE_SOCIALEa decisività RAGIONE_SOCIALEe stesse (ex pl. Cass., Sez. V, ord. n. 342 del 13 gennaio 2021).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte, il ricorso è inammissibile. Non si procede alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in assenza di
costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte intimata
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile, in data 8/01/2026
La Presidente est. NOME COGNOME