Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4775 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4775  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16818/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,  elettivamente  domiciliata    in  INDIRIZZO  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente-
 contro
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO  INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
nonché contro
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA  RAGIONE_SOCIALE CORTE  D’APPELLO  di LECCE n. 171/2021 depositata il 10/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La  società  RAGIONE_SOCIALE  proponeva  opposizione  avverso l’ingiunzione  del  23  marzo  2011,  emessa  ai  sensi  del  R.D.  n 639/1910  dall’RAGIONE_SOCIALE  con  cui  le  era  stato intimato  il  pagamento,  nella  sua  qualità  di  agente  marittimo raccomandatario rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 18.980,45, oltre interessi e spese.
La società opponente, già Agente Marittimo Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proprietaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il mandatario marittimo rappresenta processualmente l’armatore solo nei limiti dei poteri di rappresentanza sostanziale allo stesso conferito con il mandato; deduceva, anche, l’assenza RAGIONE_SOCIALE titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto raccomandataria di una società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 5, co. 3, n. 135/1977. Chiedeva, inoltre, la declaratoria RAGIONE_SOCIALE propria legittimazione attiva a contestare le pretese dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e a chiedere la ripetizione di somme illegittimamente versate; nel merito, sosteneva l’illegittimità dell’ingiunzione opposta e la nullità e
irregolarità  delle  fatture  emesse  dall’autorità  portuale  assumendo l’omessa  indicazione  dei  servizi  per  i  quali  veniva  richiesto  il pagamento dei corrispettivi.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1043/2017, annullava l’atto di ingiunzione oggetto di opposizione e rigettava le domande.
Avverso tale pronuncia, interponeva gravame l’RAGIONE_SOCIALE  (  già  RAGIONE_SOCIALE ).
Ha proposto autonomo atto di appello incidentale RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 171/2020 del 10 febbraio 2021, ha rigettato l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE ed ha accolto l’appello l’RAGIONE_SOCIALE ritenendo che l’atto di ingiunzione, oggetto di opposizione, contiene la specifica indicazione delle fatture e delle somme portate indette fatture relative ai servizi resi in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Fatture che non sono state oggetto di contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non fosse tenuta a provare l’entità del proprio credito.
La  società  RAGIONE_SOCIALE  propone  ora  ricorso  per  cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
3.1. Resiste  con  controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con  il  primo  motivo  la  r icorrente  denuncia  ai  sensi  dell’art. 360,  comma  1,  n.  3,  la  violazione  dell’art.  5, 3°  comma,  L.  n. 135/1977.
Si duole non essersi considerato che la norma di cui a ll’art.  5, 3° comma, L. n. 135/1977 prevede un vincolo di solidarietà solo tra raccomandatario e armatore straniero.
4.2. Con  il  secondo  motivo denuncia  violazione  dell’onere  RAGIONE_SOCIALE prova  (art.  360,  comma  1  n.  3),  per  avere  la  Corte  d’appello
ritenuto  non  contestate  le  fatture  e  non  rilevato  che  era  onere dell’opposta depositare in giudizio.
4.3. Con  il  terzo  motivo  denuncia  la  nullità  RAGIONE_SOCIALE  sentenza,  in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il giudice del gravame  dichiarato  l’inesistenza  o  la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’appello, compiuta, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al precedente difensore  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e  per  aver  affermato  che,  comunque, ogni  vizio  sarebbe  stato  sanato  dalla  difesa  nel  merito  svolta  da tale società.
4.4. Con  il  quarto  motivo  denuncia  la  nullità  RAGIONE_SOCIALE  decisione impugnata  per  aver  deciso ultrapetita in  violazione  dell’art.  112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).
Si duole non essersi dichiarata la inesistenza o nullità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto di citazione in appello del 15/11/2017 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE portuale.
4.5. Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 552 e 558 cod. nav., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.
Si  duole  che  la  corte  territoriale  non  abbia rilevato  d’ufficio  la decadenza dal  privilegio  di  cui  in  cui  è incorsa  l’RAGIONE_SOCIALE per non aver fatto valere il preteso credito nel termine di un anno, non potendo essa agire nei confronti del raccomandatario.
I  motivi,  che  possono  congiuntamente  esaminarsi  in  quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.
In primo luogo, perché la relativa formulazione si infrange contro il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio  previsto  dall’art.  360, 1°  comma  n.  3, c.p.c.  dev’essere dedotto osservando l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366, 1° comma n. 4, c.p.c.
invero, il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione, pur non essendo espressamente previsto (a differenza  di  quanto  accade  per  l’appello:  art.  342  c.p.c.)  deve considerarsi esistente, in quanto è diretta espressione dei principi
sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchino dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. Il requisito di specificità concerne anche la deduzione di un “error in procedendo”. Invero, con riguardo alla deduzione RAGIONE_SOCIALE violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito e dovendo giudicare il fato processuale, debba procedere ad esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacché per poter essere utilmente esercitata tale attività RAGIONE_SOCIALE Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione RAGIONE_SOCIALE norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti
processuali in funzione di quella verifica. L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione, cioè individuando come e perché il vizio di violazione di norma del procedimento sia stato denunciato e lo sia stato tempestivamente (art. 157 c.p.c.) e come e perché sia rimasto ‘vivo’ sì da poter essere dedotto in Cassazione (Cass. n 6184/2009; Cass. n. 5244/2006).
Onere che non può ritenersi assolto dalla mera indicazione delle norme che si assumono violate, dovendo il ricorrente, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, motivatamente dimostrare l’errore del giudizio di diritto, attraverso l’esame del contenuto precettivo e il raffronto con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata. In tale iter, deve indicare perché le statuizioni sarebbero in contrasto con il precetto normativo. Ove ciò non avvenga, questa corte regolatrice non può adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALE lamentata violazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1918; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 12 gennaio 2024, n. 1346; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 dicembre 2023, n. 35425; Cass. civ., Sez. II, Ord., 21 novembre 2023, n. 32320; Cass. civ., Sez. II, Ord., 20 ottobre 2023, n. 29237; Cass. civ. Sez. I, Ord., 12 luglio 2023, n. 19822, Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 dicembre 2022, n. 37257; Cass. civ., SS. UU., 28 ottobre 2020, n. 23745).
Il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3, c.p.c., deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate, come fatto da RAGIONE_SOCIALE, ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. Cass. SS.UU. n. 23745/2020; Cass. n. 24819/2020; Cass. n. 21798/2023; Cass. n. 12954/2023; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 11/03/2022, n.
8003).Nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE  si è limitata a contestare in modo generico e con affermazione apodittiche.
In secondo luogo, i motivi sono stati formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità. anche declinato secondo le indicazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza CEDU 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia RAGIONE_SOCIALE certezza del diritto e alla corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto 
contro
llo RAGIONE_SOCIALE decisività dei punti controversi e RAGIONE_SOCIALE correttezza e sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in  favore  RAGIONE_SOCIALE  controricorrente  RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento  delle  spese  del  giudizio  di  legittimità,  che  liquida  in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile  RAGIONE_SOCIALE  Corte  suprema  di  Cassazione  in  data  15  novembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME