Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11470 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11470 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19994/2021 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente- avverso la sentenza n. 575 del 24/5/2022 della Corte d ‘ appello di Genova;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. all ‘ esecuzione minacciata nei suoi confronti con atto di precetto del RAGIONE_SOCIALE, sostenendo di vantare un controcredito nei confronti del RAGIONE_SOCIALE intimante;
-il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 655 dell ‘ 8/6/2018, respingeva l ‘ opposizione;
-la Corte d ‘ appello di Genova, con la sentenza n. 575 del 24/5/2022, rigettava l ‘ impugnazione;
-avverso tale decisione, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico articolato motivo; resisteva con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
-le parti depositavano memorie;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 17/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-con l ‘ unico motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la
;
-la censura è inammissibile dell ‘ art. 366 cod. proc. civ.;
-in particolare, il disposto dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. -secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l ‘ esposizione sommaria dei fatti di causa -non risponde ad un ‘ esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla RAGIONE_SOCIALE di conoscere dall ‘ atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell ‘ origine e dell ‘ oggetto
della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l ‘ indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e del tenore della sentenza impugnata ( ex multis , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024, Rv. 669797-01);
-nella fattispecie in esame, invece, l ‘ illustrazione del fatto processuale è lacunosa, dato che il ricorso omette di riportare le ragioni della contestazione originariamente avanzata e quelle successive (la cui difformità è rilevata dalla Corte d ‘ appello), pur affermando di avere formulato una vera e propria domanda di accertamento della compensazione e non solo un ‘ eccezione, come invece ritenuto dal giudice di prime cure, la cui decisione non è illustrata nemmeno sinteticamente; nell ‘ atto introduttivo, poi, è completamente pretermessa la motivazione della sentenza d ‘ appello e non è consentito al giudice di legittimità sopperire a tale lacuna mediante l ‘ esame della sentenza impugnata o degli altri atti regolamentari ( ex multis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628-02);
-il mancato richiamo del contenuto della decisione d ‘ appello, poi, comporta l ‘ inammissibilità del motivo per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., posto che l ‘ onere di specificità dei motivi, ivi previsto, impone al ricorrente che denuncia il vizio di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella
sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01);
-costituisce ulteriore ragione di inammissibilità la mancata censura della ratio decidendi in base alla quale il giudice di merito ha ritenuto che non potesse operare la compensazione in mancanza di tutti gli elementi idonei a ricostruire il rapporto tra le parti;
-alla decisione consegue la condanna del ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione